Sempre più spesso, forse anche alla luce della trasformazione agevolata in società semplice delle società immobiliari di gestione ammessa dal legislatore con Legge di Bilancio 2023, cresce l’interesse degli operatori per questo tipo di società, come veicolo per la detenzione del patrimonio personale o della famiglia.
La società semplice non può avere ad oggetto attività commerciale.
Diversamente, la stessa può aver ad oggetto lo svolgimento di:
-Attività agricole;
-Professioni intellettuali protette;
-Esercizio di professioni non protette;
-Trust company;
-Holding;
-Liquidity company;
-Altro
Una considerazione particolare va fatta in relazione alla mera attività di godimento immobiliare. Secondo alcuna giurisprudenza, si tratterebbe di una ipotesi non ammessa (Trib. MI 21.4.1997 e Cass. 7.4.1987, n. 3353).
Negli ultimi anni, l’utilizzo della società semplice per il mero godimento immobiliare pare essere una fattispecie ormai sdoganata
. In tale direzione, infatti, ha portato anche la riproposizione normativa della assegnazione agevolata degli immobili ai soci o della trasformazione agevolata in società semplice.
Un aspetto interessante attiene al fatto che i soci possono regolare in vari modi i loro rapporti.
L’art. 2257 del c.c., infatti, prevede che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
La regola, pertanto, è quella della amministrazione disgiunta da parte di tutti i soci.
In questo caso, ciascun socio amministratore ha tuttavia diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
Sarà la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, a decidere sull’opposizione.
L’art. 2258 prevede che se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Si tratta di una ipotesi di amministrazione congiuntiva e non di un consiglio di amministrazione.
Il co. 2 prevede che se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente, ossia in base alla maggioranza di partecipazione agli utili.
Il terzo comma, infine, prevede che nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuni atti, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
Ovviamente, la società semplice risulta a responsabilità illimitata. L’art. 2267 prevede, come ci si poteva attendere, che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Tuttavia, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
In sostanza, la responsabilità illimitata interessa tutti i soci, tuttavia, è possibile prevedere un patto contrario. In sostanza, anche nell’ambito della società semplice si può creare una struttura simile alla sas: alcuni soci amministrano e rispondono mentre altri sono esclusi dall’amministrazione ma rispondono in modo limitato.
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