QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?
QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?
Per trovare un elenco di quelli che sono i rapporti che le Holding di partecipazione sono tenute a comunicare si può far riferimento alla Circolare 18/E del 4 Aprile 2007.
Al paragrafo 4.2 viene chiarito che per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del T.U.B., i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:
- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società
partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli
emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
- il c.d. “cash pooling”;
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da
parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene
acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel
contratto stesso di finanziamento).
Inoltre sulla pagina delle FAQ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 20 Febbraio 2020, vengono chiarite le modalità di comunicazione all’Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni.
Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346 sesto comma c.c.
In particolare:
- le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all’Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22;
- i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
- il c.d. “cash pooling” è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del “cash pooling” da parte delle società aderenti al ‘pool’ è richiesta solo nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di cui all’art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973
- le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.
Post Views: 789