La soluzione web per la Comunicazione dei Rapporti Finanziari all’Anagrafe Rapporti

OBBLIGO

Tutti gli operatori finanziari (HOLDING, Fiduciarie, SIM, SGR SICAF e SICAV, Istituti di Pagamento, Banche, Confidi, Operatori in Oro) sono tenuti alla comunicazione rapporti all’Anagrafe Tributaria, ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate N. 9647 del 19 Gennaio 2007 e successive modificazioni.

Pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

PRINCIPALI FUNZIONI DI CORA WEB

  • Estrema facilità d’utilizzo
  • Comunicazione mensile per ogni tipo di invio
  • Comunicazione annuale saldi
  • Lettura ricevute
  • Lettura Fotografia di Consistenza con analisi di corrispondenza con lo storico del soggetto
  • Verifica Certificati di firma (cd Ambiente di sicurezza), remainder scadenza
  • Gestione automatica invio email PEC, ricezione automatica ricevute, esiti, fotografie di consistenza
  • Storico comunicazioni con associazione automatica delle ricevute (creazione automatica Archivio Storico)
  • Import ed Export rapporti e storico comunicazioni
  • Assistenza operativa e normativa, con possibilità di contatto con esperti del settore
  • Gestione on Cloud, nessuna installazione in locale e nessun obbligo di aggiornamenti
  • Configurazione automatica tra i prodotti COMUREI, CORA, CRS con decodifica soggetti e certificati

in pubblicazione:

  • Autenticazione a due fattori
  • Utente di secondo livello (con storico azioni)
  • Comunicazioni via WhatsApp
  • Ricerca dinamica nelle liste rapporti e soggetti

PRIMI PASSI

Puoi essere operativo immediatamente, segui queste semplici istruzioni e attiva la demo per 30 giorni.

* Il periodo di prova è totalmente gratuito.
Al momento della registrazione non sarà richiesto alcun metodo di pagamento.

COMUNICAZIONE AL REI: per ogni soggetto acquistato (base o aggiuntivi) la comunicazione REI corrispondente è compresa nel prezzo.

SANZIONI PER PER MANCATO/TARDATO INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Decreto Legislativo 471 del 18 Dicembre 1997 – Art. 10

Violazione degli obblighi degli operatori finanziari

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15

1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell’esercizio dei poteri inerenti all’accertamento delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa’ ed enti di assicurazione e alle societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita’ di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche’ all’Ente poste italiane.

3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societa’ o ente.

4. All’irrogazione delle sanzioni provvede l’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

Aggiornamenti

Il cosiddetto “Decreto sanzioni “(D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87) è andato a modificare infatti l’ art. 10, comma 1, D.lgs n. 471/1997. Per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 l’importo delle sanzioni applicabili ora va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 15.000 euro ( invece che un minimo di 2.000 euro a un massimo di 21.000 euro). E’ stato anche  abrogato il comma 3 dell’art. 10 D.lgs n. 471/1997.

DURATA ABBONAMENTO

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L’abbonamento CORA Web si intende annuale con scadenza 365 giorni dal primo ordine.
Tutti i soggetti aggiuntivi acquistati nel corso dell’anno avranno scadenza uguale al CORA Base: al momento del rinnovo il cliente potrà confermare o cambiare il numero di soggetti come meglio gradisce.

Per gli abbonamenti scaduti per oltre 6 mesi (non rinnovati) è prevista la cancellazione integrale dei dati del cliente dai server protetti e spostati su server offline: il costo dell’eventuale ripristino degli stessi (quindi dello storico comunicazioni e dati per tutti i soggetti del cliente) sarà 500€ .

Il rinnovo di un abbonamento scaduto aggiunge 365 giorni alla scadenza dell’ultimo ordine.

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PREZZI

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