Perché creare una holding?

13 Aprile 2023

Perché creare una holding?

La creazione di una holding può rispondere a diverse esigenze dell’imprenditore.

Possono variare da caso a caso, ma partono spesso dall’ esigenza di gestire in modo razionale il patrimonio di famiglia creando un assetto ideale per il passaggio dello stesso.

Questo passaggio può avvenire nei confronti dei terzi in caso di realizzo del patrimonio, soprattutto di quello aziendale, oppure nei confronti dei propri discendenti qualora si decida di avviare il processo del ricambio generazionale.

Varie sono le strade che portano alla nascita di una holding.

L’operazione straordinaria più diffusa è sicuramente il conferimento di partecipazioni societarie (per maggiori approfondimenti si veda il nostro blog: La creazione della holding con l’operazione di conferimento).

Il caso classico è quello delle società detenute direttamente dalle persone fisiche che vengono conferite in una NewCo che assurge al ruolo di holding di famiglia.

Varie sono le norme del testo unico che possono fare al caso nostro.

Quella di portata più generale è sicuramente rappresentata dall’art. 9 del tuir che costituisce la norma applicabile a tutte le casistiche possibili ma che risulta fiscalmente onerosa.

Alcuni regimi fiscali previsti dal nostro testo unico presentano sicuramente dei profili di interesse ma possono essere perseguiti solo in ipotesi molto particolari.

Ad esempio il conferimento ex art. 175 richiede che sia soddisfatta la condizione, non molto frequente, che le partecipazioni siano detenute nella sfera di impresa commerciale. Potrebbe pertanto essere il caso di un conferimento effettuato da una holding che si crea la subholding o quello di un imprenditore che conferisce una partecipazione detenuta nella sfera di impresa commerciale.

Altrettanto raro è il caso dell’art. 177 co. 1 che permette la nascita della holding attraverso uno scambio di partecipazioni. L’onerosità dell’operazione non è tanto fiscale, quanto piuttosto legata al fatto che la società che assurge al ruolo di holding deve essere una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

Particolare è sicuramente anche il conferimento ex art. 178 tuir che postula che la conferitaria sia una società collocata in un Paese comunitario diverso dall’Italia (c.d. conferimento intracomunitario).

La norma più frequentemente utilizzata è sicuramente l’art. 177 co. 2 e comma 2 bis del Tuir.

Il regime fiscale di questa norma non è propriamente di neutralità in quanto si tratta piuttosto di un realizzo controllato. In sostanza la plusvalenza in capo ai soci conferenti non viene calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo storico delle partecipazioni, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria ad il costo storico delle partecipazioni.

La holding può, infine, nascere anche a seguito di un conferimento di azienda ex art. 176 del tuir.

Rispetto alle casistiche precedenti, tuttavia, l’operazione, pur essendo caratterizzata da una assoluta neutralità fiscale, risulta molto più impattante sul piano della gestione amministrativa in quanto l’azienda operativa passa alla società conferitaria.

La situazione è quella presentata nel seguente grafico:

In sostanza conferendo l’azienda in una NewCo si crea una società nuova che svolgerà l’attività operativa.

In questo modo Alfa srl rimane proprietaria solo della quota societaria nella NewCo, diventando così una nuova HOLDING.

Holding società semplice e anagrafe tributaria

4 Aprile 2023

Holding società semplice e obbligo comunicazioni all’anagrafe tributaria

Una domanda che attanaglia spesso gli operatori è la seguente:

“La holding società semplice, laddove possa essere considerata holding ai sensi dell’art. 162 bis del tuir, è tenuta ad effettuare le comunicazioni all’anagrafe dei rapporti tributaria?”

L’articolo 162 bis del tuir, introdotto ad opera dell’art. 12 del D. Lgs. 142/2018 ed entrato in vigore dal 12 gennaio 2019 definisce gli “Intermediari finanziari” e le “società di partecipazione” finanziaria e non.

L’art. 162 bis del tuir individua, infatti, tre grandi categorie di soggetti che potremmo inquadrare come capofila:

1) Gli intermediari finanziari veri e propri;

2) Le società di partecipazione finanziaria (holding che posseggono partecipazioni in intermediari finanziari di cui al punto 1 precedente);

3) Le holding non finanziarie e i soggetti assimilati.

È il punto 3) quello che potrebbe comprendere le società semplici.

Si tratta delle società “holding industriali e commerciali e di servizi” non di matrice bancaria, che soddisfano il principio di prevalenza richiesto dall’art. 162-bis.

La prevalenza interviene quando oltre il 50% dell’attivo dell’ultimo bilancio approvato è rappresentato da partecipazioni e da attivi collegati. Trattasi di partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e non, invece, nell’attivo circolante.

Tornando alla domanda iniziale: la società semplice può essere considerata holding non finanziaria?

La questione è stata oggetto di un paio di risposte ad interpello, mai pubblicate ufficialmente, fornite della DRE Piemonte.

Il primo documento è la risposta ad Interpello: 901 – 384/2019 presentato in data 4.7.2019 alla DRE Piemonte.

L’Agenzia, in quell’occasione, ha escluso l’obbligo circa le comunicazioni in capo alla società semplice.

L’adempimento discende dalla verifica della prevalenza finanziaria, che trova nell’art. 162-bis una nuova definizione. Come abbiamo avuto modo di illustrare, infatti, il nuovo requisito viene valutato in base all’attivo dello stato patrimoniale. Tale circostanza, secondo l’Agenzia, non comporta di per sé una causa ostativa all’applicazione della norma alle società semplici, in quanto il requisito patrimoniale è comunque rilevabile in base ai dati del rendiconto relativo all’ultimo esercizio chiuso. Infatti, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dall’obbligo di redazione del bilancio civilistico non può comportare di per sé motivo, per la società semplice, per non poter rilevare le consistenze dei beni che ne costituiscono il patrimonio.

L’esclusione dal novero dei soggetti ex. art. 162-bis discende da altre argomentazioni. Secondo l’Ufficio, infatti, l’art. 1 della direttiva, nel definirne l’ambito di applicazione, stabilisce che essa si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all’imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

L’Agenzia conclude che dalla lettura combinata della direttiva e dalla relazione illustrativa al decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142, le società semplici, che per definizione non possono svolgere attività commerciale, non sono soggette alla comunicazione ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/1973, ovvero alla Comunicazione all’anagrafe tributaria.

Tuttavia, la successiva DRE Piemonte torna sui propri passi e include anche le società semplici tra i soggetti “comunicanti”.

Si tratta della DRE Piemonte, risposta n. 956-22/2020 – Istanza presentata il 13/01/2020, in cui si legge come “la circostanza che la Direttiva ATAD abbia come specifico riferimento i contribuenti soggetti “alle imposte sulla società” non costituisce argomentazione sufficiente ad escludere la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere l’applicazione delle norme recepite ad una più ampia platea di destinatari.»

L’intento del legislatore è quello di mantenere inalterata la platea dei soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsti per legge.

Per le ragioni indicate, si è dell’avviso che le holding di partecipazioni costituite in forma di società semplice siano tenute ad adempiere, senza soluzione di continuità, gli obblighi comunicativi, di cui all’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973”.

PROROGA TREGUA FISCALE

29 Marzo 2023

PROROGA TREGUA FISCALE

La bozza del “DL bollette”, approvato ieri 28 Marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri contiene diverse novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.

L’ufficialità arriverà con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ma il Governo con un comunicato stampa di presentazione del nuovo provvedimento, ha anticipato le novità.

Per quanto riguarda la definizione delle Violazioni Formali, di cui abbiamo già parlato nel nostro blog con due articoli (TREGUA FISCALE 2023 e TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO) viene modificato il comma 167:

La sanzione di 200 euro per poter sanare le violazioni potrà essere pagata:

– in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo)

– o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.


Il termine per rimuovere la violazione, se necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024.

TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO

20 Marzo 2023

TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO

Abbiamo già affrontato sul nostro blog, in questo articolo,  l’argomento Tregua Fiscale e la sua applicazione alle violazioni commesse in tema di Anagrafe Rapporti.

In questo articolo vediamo assieme un caso pratico:

Alfa S.r.l. è una società che rispetta i requisiti ex. art. 162 bis Tuir già con il bilancio approvato in aprile 2021 relativo al 31.12.2020.

Alfa S.r.l.:

1) Detiene una partecipazione tra le immobilizzazioni immateriali in Beta S.r.l. dal 5/11/2020;

2) Non ha effettuato alcuna comunicazione all’Anagrafe Tributaria entro il mese di maggio 2021 (primo mese successivo all’approvazione del bilancio);

3) Nel mese di ottobre 2021 ha erogato un finanziamento alla partecipata Beta S.r.l. Anche questa comunicazione non è stata trasmessa all’anagrafe.

Entro il prossimo 31.10.2023, Alfa S.r.l. deve pagare con mod. F24 € 200 per sanare entrambe le due comunicazioni non effettuate nel 2021.

In base alle informazioni in nostro possesso, la sanzione sana gli errori formali riferibili alla medesima irregolarità, per l’intero anno. Questo è quanto risulta interpretando la normativa, in ogni caso vi raccomandiamo sempre di affidarvi ai vostri consulenti o di scriverei ai seguenti indirizzi istituzionali: AnagRapporti@sogei.it dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it .

Di seguito la compilazione del mod. F24:

Alfa S.r.l. deve anche rimuovere l’irregolarità commessa, quindi trasmettere le comunicazioni all’anagrafe con tipo invio n. 2) straordinario per segnalare i due rapporti come di seguito:

Comunicazione della partecipazione in Beta S.r.l.

Come emerge dal successivo ritaglio si deve indicare la data originaria di apertura del rapporto.

Comunicazione del finanziamento a Beta S.r.l.

In considerazione del fatto che Alfa S.r.l già nel 2021 si qualificava come “holding 162-bis”, i nuovi rapporti nati durante il 2021 dovevano essere comunicati entro il mese successivo.

Con la sanatoria, pertanto, deve essere trasmesso anche il rapporto di finanziamento erogato ad Ottobre 2021 a favore di Beta S.r.l. che non è stato comunicato entro la scadenza originaria di novembre 2021:

Per ulteriori approfondimenti o casi particolari rivolgetevi alla nostra Consulenza personalizzata!

Abuso del diritto per le holding.

14 Marzo 2023

È abuso del diritto rivalutare le partecipazioni e creare la holding?

Un’operazione che ancora oggi viene proposta nella pratica professionale è la cessione di partecipazioni previamente rivalutate a società partecipate dal cedente. Si tratta della operazione c.d. “cash buy out”.

Il caso è il seguente.

Tizio ha il 100% di una società Alfa che è ricca di riserve e di liquidità.

Se Tizio volesse far fuoriuscire tale liquidità dovrebbe deliberare dividendi scontando il 26% di imposta sostitutiva.

Cosa può fare Tizio per rendere meno costosa l’operazione?

Può rivalutare il valore fiscale della partecipazione nella sua società Alfa, con le periodiche leggi di rivalutazione (da ultima Legge di bilancio 2023), pagando l’imposta sostitutiva del 16% e vendere tale quota ad una holding di sua proprietà.

Tale holding, appena costituita, con giusto un capitale sociale di 10mila euro, non ha le finanze per pagare la cessione di quote, pertanto Tizio acconsentirebbe ad un pagamento dilazionato, finanziando così la sua società. La holding pagherà il corrispettivo negli anni grazie ai dividendi che la società Alfa delibererà.

Su questi ultimi la holding sconterà solo l’1,2% (Ires del 24% sul 5%).

In sostanza Tizio sta beneficiando dei “dividendi”: a fronte del 26%, pagherà solo un 16% di imposta sostitutiva da rivalutazione e un 1.2% in capo alla holding.

Il risparmio fiscale è evidente.

La nuova holding quindi acquisisce le quote, indebitandosi presso i soci della vecchia società.

Il debito verrà rimborsato con la liquidità generata dai dividendi della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso. Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

Smorziamo fin da subito gli animi perché l’Ufficio ritiene questa operazione assolutamente elusiva!

L’Agenzia contesta che l’operazione di creazione di una holding, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante conferimento e non mediante cessione di quote societarie.

L’abuso, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società. Ma come? Hai fatto di tutto per creare la holding e già te ne disfi?

L’elusione potrebbe presentarsi in modo più subdolo nei casi in cui la holding rimane in vita ma il contribuente ha scelto di cedere le quote in luogo di procedere al conferimento delle stesse.

Tra gli indici che vengono spesso valutati per ritenere il comportamento sospetto si segnala:

  1. il fatto che il prezzo per l’acquisto delle quote non venga corrisposto. Infatti, la società acquirente dovrà attendere la distribuzione dei dividendi per poter acquisire la liquidità necessaria;
  2. il cedente ed il cessionario coincidono nella sostanza. Il cedente è costituito dai soci mentre il cessionario è una società di capitali che presenta la medesima compagine societaria;
  3. il corrispettivo non è legato all’effettivo valore delle quote acquistate;
  4. il contratto di compravendita che viene stipulato prevede le clausole tipiche ma ad esse non viene generalmente dato seguito. Ad esempio, in caso di inadempimento derivante dal ritardo nei pagamenti il cedente non attiva alcuna procedura legale per favorire l’incasso.

L’Agenzia è tornata sul tema, uno fra tutti il Principio diritto 20/2019 ove si legge che “Il vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito e le operazioni poste in essere prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target: partecipazione nella conduzione della società target, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target”.

Anche con la risposta all’interpello n. 341 del 23 agosto 2019, l’Agenzia ha ritenuto abusiva una riorganizzazione attuata con lo schema di merger leveraged cash out, nella quale i soci interessati a fuoriuscire definitivamente dalla compagine sociale cedevano le partecipazioni, previa loro rivalutazione, ad una Newco partecipata dagli altri soci, Newco poi incorporata, con fusione inversa, nella società target.

Si tratta, pertanto, di operazioni da sconsigliare vivamente.

LA CREAZIONE DI UNA HOLDING

6 Marzo 2023

La creazione della holding con l’operazione di conferimento

Cosa sono le Holding?

Sempre più spesso si sente parlare di HOLDING, ovvero, in senso a-tecnico, di società la cui attività principale è quella di detenere partecipazioni in altre società.

Spesso si tratta di società che nascono a fronte di un’esigenza di riorganizzazione anche in un’ottica di passaggio generazionale.

Si pensi al caso in cui, ad esempio, Tizio è socio di diverse società come sotto rappresentato:

Potrebbe essere nelle intenzioni di Tizio porre sotto un unico “cappello” comune le tre società Alfa/Beta e Gamma per crearsi la c.d. holding, rappresentata meglio nella successiva figura.

Quali vantaggi si ottengono attraverso la creazione di una Holding?

I vantaggi possono essere diversi, uno dei quali è di natura fiscale: la possibilità di far fluire la liquidità tra le varie società del gruppo sostanzialmente a “costo zero”.

 I dividendi tra società di capitali, infatti, scontano l’IRES del 24% solo sul 5%.

Quindi se nel nostro esempio Alfa è piena di liquidità, questa può fluire in capo alla holding con una tassazione dell’1.2% per poi essere utilizzata dalla holding stessa magari, per finanziare Gamma con “finanziamento socio”.

Come arriva Tizio alla figura nr. 2? Quali sono le operazioni da attuare per costituirsi una holding?

1.Una prima via è quella della creazione della holding presso un Notaio, con mero versamento di capitale sociale e successiva cessione delle quote da Tizio alla sua stessa società, magari con cessioni al valore nominale. Tuttavia si tratta di operazioni da sconsigliare perché non condivise dall’Agenzia Entrate. L’Ufficio infatti, nella risposta 101/2018 ha avuto modo di prendere le distanze da cessioni di quote al valore nominale.

2. La via più naturale per raggiungere la figura nr. 2) è l’operazione di conferimento di partecipazioni. Si tratta di un’operazione tale per cui Tizio conferisce le quote di una società in un’altra società e riceve in cambio quote di quest’ultima società (conferitaria).

Quale regime fiscale applicare?

Vi sono diversi regimi fiscali che possono essere applicati all’operazione di conferimento.

1. Il primo è il regime di cui all’art. 9 del Tuir. Viene equiparato il conferimento ad una vera e propria cessione, senza il flusso di liquidità. Tizio sarà quindi tassato sulla differenza tra il valore effettivo della partecipazione conferita meno il costo fiscale della stessa. Se, ad esempio, viene conferito il 100% di Alfa, ed il valore di mercato di Alfa è 100mila euro, Tizio   sarà tassato con aliquota del 26% sulla differenza tra 100mila euro ed il costo fiscale in capo a Tizio della partecipata Alfa. Il costo fiscale in capo al socio conferente altro non è che “i soldi che Tizio ha disposto in società per la sua creazione”. A volte, ma non sempre, se il socio conferente è anche fondatore, il suo costo fiscale coincide con il capitale sociale. 

2. Un altro regime, più interessante rispetto all’articolo 9, è quello previsto dall’articolo 177 co. 2 e 2bis.Attraverso l’operazione di conferimento ex. Art 177 il socio conferente potrà legittimamente pilotare   la plusvalenza “decidendo” quante imposte pagare. Nel rispetto di taluni requisiti, infatti, che approfondiremo in prossimi contributi, il conferente sarà tassato sulla differenza tra l’incremento patrimoniale effettuato nella holding a fronte del conferimento ed il costo fiscale riconosciuto della sua partecipazione!

Si veda la seguente tabella dove confrontiamo i vari risultati circa l’operazione di conferimento.

Con il conferimento ex. Art. 177 non è necessario aumentare il capitale sociale/patrimonio netto della conferitaria holding pari al valore di mercato della partecipazione conferita, ben potendo stare al di sotto di tale importo. In tal caso la plusvalenza sarà così “pilotata” e sarà possibile scontare meno imposte (pur sempre nel rispetto della normativa!).

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!

TREGUA FISCALE 2023

17 Febbraio 2023

TREGUA FISCALE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta Tregua Fiscale che prevede, tra le altre cose, la possibilità di sanare le irregolarità formali, commesse fino al 31 ottobre 2022, pagando 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le violazioni si riferiscono.

Nell’elenco delle violazioni sanabili, che potete leggere qui o sulla Circolare N. 2 E, sono citate anche le “irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)”.

A conferma di ciò, riportiamo una riposta da parte della Direzione Centrale Dati Enti Esterni, da noi interpellata sul tema specifico:

Buongiorno, con riferimento alla email sotto riportata si conferma che la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una somma pari a € 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, prevista dalla  legge 29 dicembre 2022, n. 197  ( Legge di bilancio 2023, articolo 1 commi da 166 a 173), può applicarsi anche alle  violazioni relative agli obblighi di  comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari. A tal riguardo la Circolare 2 /E/2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili: le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Riguardo alle modalità di regolarizzazione, deve essere effettuato un versamento di 200 euro, a scelta tra:

  1.  un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2023;
  2.   due rate di 100 euro, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

 Il codice tributo da utilizzare è il TF44, nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione (oppure l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni).

Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

In questa pagina trovate la normativa di riferimento.

ATTENZIONE:

Quanto riportato è la sintesi delle informazioni in nostro possesso al momento della scrittura di questo articolo. Non abbiamo altri dettagli sul calcolo degli importi né sulle peculiarità dei singoli casi.

Per qualsiasi dubbio interpretativo sulla norma, sull’applicazione a vostri casi specifici o sulle modalità di calcolo delle sanzioni, vi invitiamo quindi a rivolgervi agli Uffici Territoriali dell’agenzia delle entrate o a scrivere ai seguenti indirizzi istituzionali:

AnagRapporti@sogei.it

dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it .

ATTENZIONE PROROGA TREGUA FISCALE

In questo articolo potete leggere le nuove scadenze per sanare le eventuali violazioni formali commesse.



L’operazione di fusione che coinvolge più holding

17 Marzo 2022

Può accadere che una società holding, che chiameremo Alfa, che rispetta i requisiti dell’art. 162bis Tuir venga fusa per incorporazione in un’altra società che chiameremo Beta.

L’operatore deve a questo punto chiedersi quali attività e comunicazioni porre in essere nei confronti dell’anagrafe tributaria nell’ipotesi in cui anche Beta sia un operatore finanziario ex. art. 162-bis.

Il tema viene analizzato tra le FAQ del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove viene analizzato il caso di una fusione tra operatori finanziari con incorporazione di un soggetto che termina la propria attività.

Chiaramente l’Anagrafe Tributaria avrà ricevuto in passato comunicazioni circa i rapporti che Alfa aveva in essere (ad esempio partecipazioni, finanziamenti ecc). Ora, tali rapporti, a seguito della fusione per incorporazione, vengono collocati in Beta. Quali comunicazioni si devono porre in essere per segnalare all’Anagrafe tributaria il “subentro” dei rapporti che da Alfa passano a Beta?

Nel nostro caso abbiamo ipotizzato che Alfa cessi la propria attività in quanto viene incorporata al 100% in Beta. In questo caso si applicano le disposizioni del punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, secondo cui

Nei casi di cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in altro soggetto obbligato, l’operatore la cui attività è cessata a seguito di fusione, incorporazione, scissione, cessione di ramo finanziario, cessione di azienda o che ad altro titolo confluisce in altro operatore finanziario trasferisce, entro 60 giorni dall’evento, il proprio Archivio dei rapporti, incluse le chiavi identificative dei rapporti finanziari, all’intermediario incorporante o risultante dalla fusione, o al cessionario, il quale garantisce la conservazione delle informazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie rilevazioni ed archivi.

L’operatore di confluenza comunica entro 60 giorni dalla predetta acquisizione nell’Archivio la presa in carico dei rapporti (…)

Il soggetto risultante dalla fusione [ovvero l’incorporante] (…) trasmettono le informazioni integrative annuali di cui al provvedimento del 25 marzo 2013 comunicando oltre ai rapporti di propria competenza anche i rapporti del soggetto confluito, compresi quelli cessati.

Con la fusione infatti, l’incorporante (il nostro Beta) diviene intestatario, attraverso una comunicazione di c.d. ‘Presa in carico ’ (comunicazione di tipo 8), di tutti i rapporti riferiti al soggetto incorporato (nel nostro caso Alfa) nell’Archivio dei Rapporti Finanziari.

Si raccomanda agli operatori finanziari interessati da operazioni straordinarie che prevedano operazioni societarie regolate dal punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, di effettuare una attenta verifica che tutti gli adempimenti finalizzati all’acquisizione di una corretta posizione in Archivio delle entità da incorporare siano realizzati prima dell’operazione.

Per dubbi puoi contattarci direttamente

La creazione della holding con il conferimento di partecipazioni

9 Marzo 2022

Voglio la holding! Vediamo come crearla con l’operazione di conferimento di partecipazione

La creazione di una “personal-holding” può rispondere a diverse necessità che possono ovviamente variare da caso a caso ma che si muovono spesso nell’alveo dell’esigenza di ottimizzare l’utilizzo del patrimonio di famiglia, creando anche un assetto migliore per il passaggio dello stesso, che può avvenire nei confronti dei terzi in caso di cessione ad esempio della società operativa partecipata dalla holding, oppure nei confronti dei propri discendenti qualora si decida di avviare il ricambio generazionale ed inserire nella compagine societaria gli eredi.

Diverse sono le vie che possono portare alla creazione della holding.

L’operazione più comune è sicuramente il conferimento di partecipazioni societarie. Il caso classico è quello delle società le cui quote sono direttamente detenute dalle persone fisiche. Queste ultime conferiscono tali partecipazioni in una newco che dà loro in cambio partecipazioni nella Newco Holding stessa. Si veda la seguente figura:

La creazione della holding con il conferimento di partecipazioni

Varie sono le discipline fiscali che possono portare alla fase “finale”, le cui regole sono descritte nel nostro Testo Unico DPR 917/1986. 

Quella di portata più generale è sicuramente rappresentata dall’articolo 9 Tuir che costituisce la norma applicabile a tutte le casistiche possibili ma che, generalmente, risulta fiscalmente onerosa. 

Alcuni regimi fiscali previsti dal nostro testo unico presentano profili di interesse ma possono essere perseguiti solo in casistiche molto particolari. Ad esempio, il conferimento ex articolo 175 Tuir richiede che sia soddisfatta la condizione che le partecipazioni conferite siano precedentemente detenute nella sfera di impresa commerciale. Rara è anche la via prevista dell’articolo 177, comma 1, Tuir che permette la nascita della holding attraverso uno scambio di partecipazioni. La complessità dell’operazione non è tanto fiscale, quanto piuttosto legata al fatto che la società che diventa holding deve essere una società per azioni o una società in accomandita per azioni. La norma più utilizzata è il conferimento previsto dall’articolo 177, comma 2, e 2 bis Tuir. Il regime fiscale non è propriamente di neutralità in quanto si tratta di un realizzo controllato. In sostanza la plusvalenza in capo ai soci conferenti non viene calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo storico delle partecipazioni, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria e il costo storico delle partecipazioni. Per accedere a questo regime sono però necessari alcuni prerequisiti come, ad esempio, il fatto che la partecipazione conferita consenta alla holding di acquisire o integrare il controllo della società “operativa” (co. 2). 

Per dubbi puoi contattarci direttamente

La “Struttura accentrata”.. cos’è ?

1 Ottobre 2021

Cosa è cambiato per la struttura accentrata il 15/09/21 ?

Le modifiche alle specifiche tecniche dal 15 settembre 2021 hanno interessato, oltre alla comunicazione di PEC al REI, le comunicazioni dovute dalla “struttura accentrata”.

Nello specifico si legge come “Se il soggetto che comunica i dati è una struttura accentrata, non può avvalersi di un intermediario telematico per la trasmissione della comunicazione.” 

Perciò, se la comunicazione della PEC al REI è l’unica comunicazione che si può fare tramite un intermediario abilitato, ad esempio un dottore commercialista, questa opportunità rimane preclusa per le strutture accentrate!

Ovviamente, con questa novità, viene previsto che nella ricevuta telematica sarà ora indicato:

“e) il soggetto obbligato tenuto alla comunicazione o la struttura accentrata”. 

Ma cosa è una STRUTTURA ACCENTRATA ? 

Per avere la definizione precisa di struttura accentrata dobbiamo tornare indietro nel 2006, dove con C.M. 32/E/2006 l’Agenzia Entrate ha precisato come “ vista l’evoluzione dell’organizzazione del sistema creditizio e finanziario e la nuova struttura che, attualmente, i grandi gruppi bancari e finanziari si sono dati – e si stanno ancora dando -, con riguardo ai destinatari delle richieste degli uffici occorre tener presente che: 

il processo di concentrazione bancaria ha creato numerosi Gruppi bancari, di diverse dimensioni, da cui sono scaturite grandi Banche spa che hanno inglobato numerosi Istituti di credito; 

– queste concentrazioni di banche sono avvenute sia tramite fusioni per incorporazione che per raggruppamenti a modello federativo; 

molte banche sono scomparse, altre, pur mantenendo la loro denominazione, sono diventate soggetti completamente diversi.

Pertanto, continuare a indirizzare le richieste a ogni singolo soggetto bancario o finanziario, come fatto sinora, si è rilevato poco aderente alla realtà attuale oltre che scarsamente produttivo.

Ulteriori destinatari della struttura accentrata

Preso atto del punto precedente, il legislatore ha inserito in entrambi i numeri 7), sia dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 che dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, un’ulteriore categoria di destinatari delle richieste [trattasi delle richieste ai fini delle indagini finanziarie], individuandola nei responsabili della “struttura accentrata” degli intermediari.

Il nuovo concetto di Struttura Accentrata

In sostanza, è stato introdotto questo nuovo concetto di sede accentrata, cui indirizzare richieste e da cui ricevere relative risposte, suggerendo agli Uffici di privilegiare, quando possibile, l’inoltro diretto alle direzioni generali delle banche, anziché alle singole dipendenze.

Si tratta di una definizione che intende accorpare gruppi di intermediari finanziari che vengono identificati come “unica struttura – accentrata”. 

I soggetti interessati nella nuova definizione

Di fatto la definizione di “struttura accentrata” interessa i gruppi bancari che hanno costituito apposite strutture accentrate, alle quali, anche ai fini delle indagini bancarie, gli Uffici possono presentare eventuali richieste. 

Nella sezione “Domande & Risposte” nel sito dell’Agenzia viene precisato che la comunicazione di PEC al REI per “struttura accentrata” è prevista solo in caso di comunicazioni della PEC per le sezioni Rei Indagini e Rei Monitoraggio.

Le casistiche per la comunicazione della Struttura Accentrata

In particolare si potranno presentare i seguenti casi:

  1. Unica PEC e unico Responsabile per i due adempimenti: se si devono comunicare le iscrizioni o le variazioni per i REI Indagini finanziarie e Monitoraggio fiscale e si deve comunicare una sola pec per entrambi gli adempimenti e il responsabile è uno stesso soggetto per entrambi gli adempimenti
  2. PEC o Responsabili diversi per i due adempimenti: se si devono comunicare le iscrizioni o le variazioni per i REI Indagini finanziarie e per Monitoraggio fiscale e si vogliono comunicare 2 pec diverse, una per Indagini Finanziarie, l’altra per monitoraggio fiscale. 
  3. Cancellazione: se si vuole comunicare la cancellazione da più REI e si è comunicato lo stesso responsabile per tutti (indipendentemente dall’indirizzo PEC) si dovrà utilizzare la seguente struttura:
    • 1 record di testa, contenente il codice fiscale della struttura accentrata e i suoi dati
    • 1 record di tipo 1 in cui sarà indicato il responsabile, i due adempimenti per i quali si chiede la cancellazione
    • N. record di tipo 2, uno per ogni soggetto obbligato (operatore) per il quale si richiede la cancellazione, indicando i dati relativi alla cancellazione richiesti.

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Holding e Trust company: invio dati OCSE CRS

16 Giugno 2021

Sapevi che entro il 30 giugno 2021 dovrà essere effettuato l’invio dei dati OCSE CRS relativi all’anno 2020?

Prima di effettuare l’invio all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) dei dati CRS (Common Reporting Standard), occorre che le Holding, Trust e Trust Company siano effettivamente consapevoli di essere soggetti obbligati ad effettuare questa comunicazione. 

Le domande a cui questi soggetti dovranno trovare risposta sono due: 

1- L’Holding o la Trust Company è da considerarsi un intermediario finanziario secondo le direttive ATAD (Anti Tax Avoidance Directive)? 

Prima della risposta a queste domande, occorre capire anzitutto cosa sia la normativa ATAD e cosa questa prevede.

Entrata in vigore dal 12/01/19, questa regolamentazione ha un duplice obiettivo:

  1. In primis il contrastare tutte le attività che contribuiscono all’erosione della base imponibile (come il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno), assicurandosi che il versamento delle imposte avvenga nel medesimo luogo in cui gli utili sono stati generati.
  2. Secondariamente, l’ATAD ha come obiettivo il tutelare il mercato e ridurre la pressione fiscale eccessivamente aggressiva, stabilendo così un comune denominatore di protezione per il mercato in specifici settori.

Inoltre la normativa ha rinnovato la definizione di Holding e Trust, ora dipendente da parametri stabiliti esclusivamente da elementi finanziari patrimoniali, escludendo il reddito. Questo ha notevolmente allargato il bacino di soggetti obbligati all’adempimento verso l’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, creando molta confusione e incertezza.

2- Quando una Holding o una Trust figura come soggetto obbligato, che tipo di comunicazione deve predisporre tra la comunicazione CRS e l’anagrafe dei rapporti finanziari?

Anche in questo caso, occorre prima comprendere cosa siano le due procedure e in cosa consistono.

Il CRS è uno “standard unico globale” divulgato nel 2014 e composto da:

  1. Una serie di regolamentazioni intergovernative che regolano lo scambio delle informazioni fiscali tra i governi centrali del G20, sia in maniera multilaterale che bilaterale
  2. Un regolamento volto a disciplinare le corrette procedure per i vari adempimenti di verifica e comunicazione
  3. Un “Commentario” volto a chiarire eventuali errori di interpretazione
  4. Regole tecniche volte ad una corretta trasmissione delle informazioni

L’anagrafe dei rapporti finanziari invece, è una banca dati contenente tutti i dati che gli operatori finanziari periodicamente trasmettono al fisco.

In sostanza questa massiva banca dati contiene tutti i soggetti titolari di rapporti di conto corrente o di deposito, ed è stata istituita dal fisco per contrastare l’evasione fiscale.


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