SANZIONI RIDOTTE ANAGRAFE RAPPORTI

25 Settembre 2024

SANZIONI ALLEGERITE PER LE VIOLAZIONI ANAGRAFE RAPPORTI

Il cosiddetto “Decreto sanzioni “(D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87), che ha riformato le sanzioni tributarie, ha riguardato anche le comunicazioni finanziarie all’Anagrafe Rapporti.

In particolar modo l’articolo 2 del suddetto decreto è andato a modificare infatti l’ art. 10, comma 1, D.lgs n. 471/1997.

Quindi per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 l’importo delle sanzioni applicabili ora va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 15.000 euro ( invece che un minimo di 2.000 euro a un massimo di 21.000 euro).

L’intervento normativo riguarda le sanzioni previse per l’incompleta o infedele comunicazione delle comunicazioni mensili ( art. 10, comma 1, D.lgs n. 471/1997).

INCOMPLETA O INFEDELE COMUNICAZIONE ART. 10, COMMA 1, D.LGS N. 471/1997

Violazioni commesse fino al 30/08/2024Violazioni commesse dal 01/09/2024
Sanzione da un min di 2.000 a un max di 21.000Sanzione da un min di 1.500 a un max di 15.000

Sempre l’art. 2 del Decreto sanzioni, ha abrogato il comma 3 dell’art. 10 D.lgs n. 471/1997 ( Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente).

QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?

25 Ottobre 2023

QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?

Per trovare un elenco di quelli che sono i rapporti che le Holding di partecipazione sono tenute a comunicare si può far riferimento alla Circolare 18/E del 4 Aprile 2007.

Al paragrafo 4.2 viene chiarito che per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del T.U.B., i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

  1. le partecipazioni;
  2. i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società
    partecipate;
  3. i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli
    emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  4. il c.d. “cash pooling”;
  5. il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da
    parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene
    acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel
    contratto stesso di finanziamento).

Inoltre sulla pagina delle FAQ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 20 Febbraio 2020, vengono chiarite le modalità di comunicazione all’Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni.

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:

  1. le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all’Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22;
  2. i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
  3. il c.d. “cash pooling” è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del “cash pooling” da parte delle società aderenti al ‘pool’ è richiesta solo nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di cui all’art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973
  4. le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

SCISSIONE ASIMMETRICA

6 Ottobre 2023

VOGLIO SEPARARMI DAL MIO SOCIO: QUALI VIE HO A DISPOSIZIONE?

Spesso nelle compagini societarie ci si imbatte in situazioni di stallo in quanto, ad esempio, per difformità di vedute o dissidi tra i soci, non si riesce a trovare “la quadra” per prendere le decisioni necessarie.

A volte viene proposto l’utilizzo della holding per “spostare” di un livello superiore le discussioni tra i vari soci. In molti casi si può seguire la via dell’operazione di scissione asimmetrica, ossia quell’operazione straordinaria che consente di separare singoli o gruppi di soci.

Si pensi al caso classico di una società Alfa, con due soci Tizio e Caio al 50%.

La scissione asimmetrica, non totale, comporterà la nascita di una nuova società dove vi sarà solo Caio come socio unico, mentre Tizio rimarrà socio totalitario di Alfa.

Una simile operazione permette di separare i destini dei due soci.

Oppure si pensi al caso di una società Beta con tre soci al 33%. E’ possibile che due di essi rimangano soci della società Alfa al 50% e che il terzo diventi unico socio della società beneficiaria newCo.

La prima preoccupazione che gli operatori si pongono, in questo caso, attiene ai possibili profili di abuso, soprattutto se i beni sociali oggetto di suddivisione non sono aziende ma immobili.

La natura non abusiva dell’operazione è stata sdoganata da anni da parte dell’Agenzia. Si citano, al riguardo, ex pluribus, le risposte ad interpello n. 36/2018, n. 40/2018, n. 68/2018, n. 91/2018, n. 101/2018, n. 89/2019, n. 106/2019, n. 343/2019, n. 537/2019, n. 72/2020, n. 98/2020, n. 155/2020, n. 421/2020 e n. 435/2021. Secondo l’Ufficio, in particolare, l’operazione appare fisiologica a separare il patrimonio tra soci che non vanno d’accordo.

Vi sono, tuttavia, delle cautele da osservare:

1) Innanzi tutto, le società non devono contenere beni che vengono utilizzati dai soci. In sostanza, la scissione non deve avere uno scopo assegnatario.

2) In secondo luogo, l’operazione non deve far emergere donazioni indirette che verrebbero accertate dagli Uffici.

Tornando ai nostri esempi, nel caso della scissione della società posseduta Alfa al 50% da Tizio e da Caio, le due società post scissione dovranno contenere un patrimonio uguale in termini di valore economico effettivo.

Passando al secondo esempio proposto, ossia quello dei tre soci di Beta con un terzo ciascuno, la beneficiaria posseduta al 100% da uno dei tre deve avere un terzo del patrimonio complessivo, mentre la scissa, che rimane agli altri due soci, dovrà avere i due terzi di detto patrimonio effettivo.

Un ulteriore aspetto da valutare in questo tipo di operazioni attiene la relazione di stima.

L’art. 2506 ter c.c. co. 3 prevede che la perizia non è richiesta qualora si tratti di una scissione proporzionale, ossia di una scissione dove i soci conservano le medesime quote sia nella società scissa che nelle società beneficiarie.

La scissione asimmetrica, per sua natura, non può certamente essere annoverata nelle scissioni proporzionali.

Il medesimo articolo al successivo c. 4 prevede che “con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.”

In questo modo, se si soci sono tutti d’accordo, è possibile evitare la relazione di stima che viene prevista normativamente solo nell’interesse dei soci e non anche nell’interesse dei terzi.

L’art. 2506 al co. 2 peraltro, ammette espressamente la scissione asimmetrica: “È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.”

Se stai valutando un’operazione di scissione, chiedi aiuto ai nostri esperti!

UTILIZZI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: QUANDO E PERCHE’?

30 Agosto 2023

Utilizzi della società semplice: quando e perché

Sempre più spesso, forse anche alla luce della trasformazione agevolata in società semplice delle società immobiliari di gestione ammessa dal legislatore con Legge di Bilancio 2023, cresce l’interesse degli operatori per questo tipo di società, come veicolo per la detenzione del patrimonio personale o della famiglia.

La società semplice non può avere ad oggetto attività commerciale.

Diversamente, la stessa può aver ad oggetto lo svolgimento di:

-Attività agricole;

-Professioni intellettuali protette;

-Esercizio di professioni non protette;

-Trust company;

-Holding;

-Liquidity company;

-Altro

Una considerazione particolare va fatta in relazione alla mera attività di godimento immobiliare. Secondo alcuna giurisprudenza, si tratterebbe di una ipotesi non ammessa (Trib. MI 21.4.1997 e Cass. 7.4.1987, n. 3353).

Negli ultimi anni, l’utilizzo della società semplice per il mero godimento immobiliare pare essere una fattispecie ormai sdoganata. In tale direzione, infatti, ha portato anche la riproposizione normativa della assegnazione agevolata degli immobili ai soci o della trasformazione agevolata in società semplice.

Un aspetto interessante attiene al fatto che i soci possono regolare in vari modi i loro rapporti.

L’art. 2257 del c.c., infatti, prevede che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

La regola, pertanto, è quella della amministrazione disgiunta da parte di tutti i soci.

In questo caso, ciascun socio amministratore ha tuttavia diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

Sarà la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, a decidere sull’opposizione.

L’art. 2258 prevede che se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Si tratta di una ipotesi di amministrazione congiuntiva e non di un consiglio di amministrazione.

Il co. 2 prevede che se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente, ossia in base alla maggioranza di partecipazione agli utili.

Il terzo comma, infine, prevede che nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuni atti, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Ovviamente, la società semplice risulta a responsabilità illimitata. L’art. 2267 prevede, come ci si poteva attendere, che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Tuttavia, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

In sostanza, la responsabilità illimitata interessa tutti i soci, tuttavia, è possibile prevedere un patto contrario. In sostanza, anche nell’ambito della società semplice si può creare una struttura simile alla sas: alcuni soci amministrano e rispondono mentre altri sono esclusi dall’amministrazione ma rispondono in modo limitato.

Se stai valutando la trasformazione agevolata della tua società immobiliare in società semplice, e necessiti di ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

26 Luglio 2023

L’importanza della ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto

In un precedente articolo su questo blog , abbiamo già sottolineato l’importanza del costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento, nell’ ipotesi di creazione della holding.

Il CFR (Costo Fiscale Riconosciuto) è un valore che deve, quindi, essere attentamente ricostruito, a partire dal momento in cui un socio è divenuto proprietario della propria quota.

E’ fondamentale ricostruire tale dato perché nel conferimento a realizzo “controllato” dell’art. 177, se dovesse emergere una MINUSVALENZA dalla differenza tra incremento del patrimonio netto nella holding, rispetto al proprio costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, la “neutralità indotta/pilotata” salta ed il conferimento rientra nel regime realizzativo dell’art. 9 del Tuir.

Questo è quanto precisa il Principio di diritto dell’Agenzia Entrate 10/2020.

E’ chiarito che, se dall’operazione in questione dovesse emergere una minusvalenza, in quanto l’aumento del patrimonio netto della conferitaria non è almeno pari al CFR, bensì avviene in misura inferiore, il conferimento perde la possibilità di godere del regime ex. art. 177 co 2, ricadendo, così nel regime realizzativo al valore normale ex. art. 9.

In tal caso, pertanto, il conferente sarà tassato sulla differenza tra il valore di mercato della partecipazione conferita ed il medesimo CFR (costo storico).

Diventa, pertanto, fondamentale ricostruire in maniera precisa il costo del conferente.

Diversi sono gli elementi da considerare per la determinazione del costo. Lo stesso comprende, sicuramente, i versamenti al capitale e gli apporti entrati nel netto.

A titolo meramente indicativo si deve considerare:

  1. il capitale versato;
  2. versamenti in conto aumento capitale o in conto capitale;
  3. versamenti effettuati per copertura perdite;
  4. rinunce a finanziamenti soci.

Non rilevano, invece, le poste del netto derivanti da rivalutazioni gratuite di beni o a pagamento o dall’accumulo di riserve di utili.

Vi sono poi fatti che rilevano ma che non trovano alcuna evidenza nel patrimonio contabile, quali le rivalutazioni a pagamento delle partecipazioni, i corrispettivi pagati per l’acquisto di quote e così via.

In caso di donazione di quote il donatario subentra nel costo fiscalmente riconosciuto del donante, mentre in ipotesi di successione si considera il valore rilevante ai fini dell’imposta di successione.

Ricordiamo, infine, che in presenza di società di persone, ai fini della determinazione del CFR devono essere considerati i quadri H imputati al socio, al netto dei prelevamenti effettuati.

Per ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

ALTRI REGIMI PER IL CONFERIMENTO

24 Luglio 2023

ALTRI REGIMI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Abbiamo già commentato in questo articolo del blog, quali sono le principali norme fiscali che disciplinano l’operazione di conferimento di partecipazione per la creazione della holding.

In questo contributo, invece, vogliamo segnalare la presenza di un ulteriore regime di conferimento “neutrale” per la creazione della holding che opera nel regime di impresa.

Si tratta del conferimento ex art. 175 che richiede, in relazione alla partecipazione conferita, che questa sia di controllo o di collegamento.

La condizione più stringente è rappresentata dal fatto che il conferente deve operare nella sfera di impresa commerciale. Ciò comporta che il conferente non potrà mai essere una persona fisica che opera nella sfera personale o una società semplice.

L’art. 177 co. 2, invece, come abbiamo visto non richiede particolari condizioni in capo al conferente, che può essere anche un privato, ma richiede che a seguito del conferimento, la società conferitaria acquisisca o integri la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

E’ evidente che le due norme possono sovrapporsi.

Il caso più frequente è quello della società commerciale che vuole creare la subholding.

Si veda il seguente grafico:

Potrebbe essere nelle intenzioni di ALFA SRL HOLDING creare una sub-holding ad esempio per meglio gestire l’entrata di soci terzi:

In dottrina si è rilevato come in questi casi sia opportuno segnalare nell’atto quale norma si intenda applicare.

La questione, tuttavia, è stata risolta in modo difforme dalla risposta ad interpello dell’Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 552, secondo cui, se sussistono le condizioni per applicare sia l’art. 177 co. 2 che l’art. 175 del tuir, è quest’ultimo a dover prevalere.

La conclusione era presente anche nella precedente risposta ad interpello 6.8.2020, n. 248.

Si tratta di una conclusione non accettabile per una serie di motivi.

Innanzitutto la C.M. 33/E/2010 ha chiarito che l’art. 177 co. 2 ha pari dignità rispetto alla norma generale dell’art. 9 del tuir. Ammesso che anche l’art. 175 abbia pari dignità rispetto all’art. 9, non si vede perché non possa porsi sullo stesso piano dell’art. 177.

Inoltre, le argomentazioni fornite nella risposta n. 552/2021 non paiono convincenti.

Si legge, infatti, che “nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria”.

L’argomentazione, a parere di chi scrive, non convince.

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

14 Luglio 2023

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

Abbiamo già visto in un precedente contributo su questo blog le modalità di creazione della holding.

Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi quando si parla di “personal holding”, ovvero di una società interamente partecipata dal socio conferente.

Si veda la seguente figura:

L’art. 177 co. 2 e co. 2 bis del tuir prevede due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato:

  • l’una volta a far acquisire alla holding una partecipazione di controllo (nel caso della figura precedente, si tratta del regime fiscale di c.d. neutralità indotta quando HOLDING ottiene una partecipazione >50% in Alfa/Beta e Gamma),
  • l’altra volta a consentire la creazione di una holding con un unico socio (Tizio socio unico di HOLDING) attraverso il conferimento di una partecipazione qualificata, ovvero una partecipazione >20%.

Si parla di personal holding soprattutto in questo ultimo caso, ossia quando il socio titolare di una partecipazione non di controllo “trasforma” ,attraverso il conferimento, la propria quota da qualificata a totalitaria.

Si veda il seguente caso dove Tizio crea la personal holding:

Vari sono i vantaggi o, a seconda del punto di vista, gli svantaggi dell’operazione.

Innanzitutto il socio può decidere di entrare nell’assemblea della società operativa non personalmente, bensì attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista.

In secondo luogo egli potrà cedere a titolo oneroso o gratuito le quote della propria holding, ad esempio ai figli per realizzare il passaggio generazionale.

Fino a poco tempo fa, ferme restando le valutazioni di un possibile abuso, era pensabile di donare ai figli la propria quota totalitaria beneficiano della esenzione di cui all’art. 3 co. 4 ter del D.Lgs. 346/1990. Purtroppo, la risposta ad interpello 25.8.2021, n. 552 ha sensibilmente complicato la questione, negando l’applicabilità del regime di favore alla holding che non detiene la maggioranza della società operativa.

Si deve considerare, ad ogni buon conto, come questa libertà nel trasferimento delle quote potrebbe determinare sgraditi ingressi nell’assemblea della società operativa, in quanto ciascun titolare della sua personal holding, in assenza di previsioni contrarie, potrà liberamente determinare la compagine sociale del proprio veicolo.

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla possibilità di usare la personal holding come liquidity company.

In sostanza, i dividendi che giungono dalle società partecipate saranno assoggettati a tassazione solamente sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del tuir e, fintanto che questi non vengono distribuiti al socio persona fisica, si posticipa il prelievo del 26%. La liquidità verrà investita all’interno della società di capitali e, se le partecipazioni vendute risultavano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, si può beneficare del regime della pex anche in relazione agli investimenti operati attraverso un intermediario finanziario. Si tratta di una opportunità interessante, in quanto la persona fisica è generalmente soggetta al regime impositivo del 26% con varie limitazioni al recupero delle minusvalenze.

Qualora, rispetto alla società di capitali, ci si orientasse verso la società di persone commerciale, il discorso si complica. Si perde l’efficienza del veicolo per la gestione della liquidità, in quanto il reddito verrebbe imputato per trasparenza ai soci. Inoltre, si rilevano anche le difficoltà di realizzare il conferimento ex art. 177 co. 2 del tuir, atteso che l’Agenzia delle entrate ha affermato, invero in modo non condivisibile, che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la conferita siano società di capitali. La lettera della norma non depone tuttavia in tal senso.

Emergono, ad ogni modo, altri profili di interesse come ad esempio la riservatezza connessa alla mancata necessità di depositare il bilancio e un profilo di tutela delle quote atteso che per le società di persone la aggredibilità dovrebbe essere esclusa.

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!

INVIO CRS DOPO IL 30 GIUGNO

30 Giugno 2023

Posso inviare la Comunicazione CRS dopo il 30 Giugno?

Premesso che la scadenza ordinaria per l’invio delle comunicazioni è il 30 giugno di ciascun anno, questa domanda ci viene posta frequentemente da chi si interfaccia con la normativa CRS.

La risposta è affermativa ed è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nei documenti tecnici, contenenti le Modalità di compilazione e trasferimento dati.

Leggendo questo allegato, si può infatti desumere che :

Dal 1° gennaio di ciascun anno, fino al trentesimo giorno successivo al termine previsto per l’invio all’Agenzia delle entrate (quindi fino al 30 Luglio) , le ISTITUZIONI FINANAZIARI ITALIANE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE ( definite IFItaC) possono effettuare:

  1. Comunicazioni di nuovi dati (tramite un unico file);
  2. Comunicazione di nuovi dati a lotti;
  3. Comunicazioni sostitutive;
  4. Comunicazioni di assenza di dati da comunicare.

Dal trentunesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione (quindi dal 31 Luglio), è possibile trasmettere:

  1. comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);
  2. comunicazioni correttive di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati;
  3. comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati.

Quindi dal 31 Luglio non è più possibile trasmettere la cosiddetta comunicazione vuota.

Altra domanda che ci viene posta di frequente riguarda le sanzioni a cui si va incontro nei casi di violazione della normativa CRS.

In Italia la normativa CRS è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e ricalca alcuni profili della disciplina FATCA.

Il quadro normativo di riferimento è costituito per entrambe le discipline dalla legge n. 95 del 18 giugno 2015 a cui ha dato attuazione il D.M. del 28 dicembre 2015.

L’articolo 9 della suddetta legge stabilisce che le violazione degli obblighi comunicativi comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra i 2.000 e i 21.000 euro ai sensi dell’art. 10 comma 1-bis del DLgs. 471/97 (Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15) . Si tratta quindi delle stesse sanzioni previste per le violazioni in tema Anagrafe Rapporti, descritte qui.

Cos’è il soggetto obbligato?

12 Giugno 2023

Cos’è il soggetto obbligato all’Anagrafe Rapporti?

I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni all’ Anagrafe tributaria, denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari” sono gli operatori finanziari indicati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973, cioè:

*Banche

*Poste italiane S.p.A.

*Soggetti ex art. 106 T.U.B. come sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 141/2010

*Soggetti ex art. 107 T.U.B, ora confluiti nel nuovo art. 106 come da art. 7 del d.lgs n.141/2010

*Soggetti ex art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 141/2010 (Holding)

 L’elenco completo è consultabile nell’allegato 1 al Provvedimento del 20 giugno 2012.

Le Holding devono fare la comunicazione CRS?

9 Giugno 2023

Le Holding sono obbligate ad effettuare la comunicazione CRS?

Il tema non è di facile risposta, in quanto a differenza della normativa nazionale prevista per l’Anagrafe Rapporti, non sono definiti in maniera chiara i requisiti che renderebbero una Holding obbligata alla comunicazione.

Non è chiaro se le Holding siano tenute a questo adempimenti.

Per maggiori approfondimenti potete consultare questi due articoli presenti sul nostro blog:

CRS E HOLDING

HOLDING E COMUNICAZIONE CRS: C’E’ L’OBBLIGO?

Il nostro consiglio è, nel dubbio, di valutare l’ipotesi di effettuare comunque una comunicazione vuota.

Ricordiamo che la scadenza a regime di questo adempimento è il 30 giugno di ogni anno e che per effettuarla potete utilizzare il nostro programma web CRS.

Guarda il nostro video tutorial sulla creazione della comunicazione vuota CRS

Cos’è la comunicazione CRS?

9 Giugno 2023

Cos’è la comunicazione CRS?

CRS, Common Reporting Standard, è uno standard comune adottato in ambito OCSE in applicazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra le varie Giurisdizioni partecipanti.

Prevede l’obbligo, per le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti al sistema CRS, di scambiarsi in via automatica, i dati relativi ai “conti finanziari,” detenuti da soggetti non residenti nei vari Paesi, che vengono trasmessi annualmente dalle istituzioni ed entità finanziarie quali Banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni e così via.

La scadenza della comunicazione è il 30 giugno di ogni anno.

Non è chiaro se le Holding siano tenute a questo adempimento: il nostro consiglio, nel dubbio, è quello di procedere alla comunicazione vuota attraverso il nostro programma CRS.

Per maggiori approfondimenti potete consultare questi due articoli presenti sul nostro blog:

CRS E HOLDING

HOLDING E COMUNICAZIONE CRS: LE HOLDING SONO OBBLIGATE?

HOLDING E COMUNICAZIONE CRS: C’E’ L’OBBLIGO?

6 Giugno 2023

HOLDING E COMUNICAZIONE CRS: LE HOLDING SONO OBBLIGATE?

Abbiamo già visto in questo articolo sul nostro blog come, ai fini CRS, esista una particolare “definizione” di entità di investimento.

La domanda che in molti si pongono è : Una società holding che detiene partecipazioni in altre imprese e ha come unica fonte di reddito i dividendi deliberati dalle partecipate, deve fare la comunicazione CRS entro il prossimo 30 giugno?

Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta con la risposta ad interpello n. 121/2020 che ha analizzato l’argomento per una società che investe in titoli di portafoglio.

L’Agenzia, nel caso di specie, ha escluso l’obbligo delle comunicazioni ai fini CRS, nell’assunto, però, che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, lettera h), D.M. 28 dicembre 2015, in modo che l’interpellante non rientri tra le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) menzionate in precedenza.

La risposta ha precisato che la società, nell’investire in derivati, non opera per conto di terzi, bensì per conto proprio. Con molta probabilità, questo spunto dovrebbe valere al fine di poter dire di escludere le holding anche dall’obbligo di comunicazione CRS.

In altre parole, non si potrebbe affermare che la holding detiene le partecipazioni per conto di soci terzi.

Ci auspichiamo ulteriori chiarimenti sul tema anche perché, a differenza delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, dove le stesse devono essere trasmesse solo in presenza di variazione nei Rapporti (nuovi rapporti, modifiche di rapporti esistenti, chiusure di rapporti), nel caso delle comunicazioni CRS, le stesse devono essere inviate con cadenza annuale anche se non vi è nulla da comunicare: c.d. comunicazione negativa.

L’Agenzia, infatti, è stata interpellata nuovamente sul tema nelle risposte ad interpello n. 266 del 19 aprile 2021 e n. 363 del 24 maggio 2021.

Entrambi i casi oggetto di interpello, infatti, sembrano analizzare la medesima fattispecie in cui una società, partecipata da un socio unico, investe la propria liquidità in strumenti finanziari in parte iscritti nel circolante, in parte nell’immobilizzato. Focalizziamo la nostra attenzione, però, sulla risposta che fornisce l’Agenzia in relazione alla domanda posta circa l’obbligatorietà degli adempimenti e conseguenti oneri comunicativi ai fini CRS.

In entrambi gli interpelli, sostanzialmente, ciò che emerge in maniera evidente è che ai fini delle comunicazioni CRS/FATCA la definizione fornita ex art. 162-bis non rileva. Così come “non rileva” come concetto di “cliente” dell’ “account” il socio della holding stessa!

Le risposte fornite nei due documenti di prassi sono sostanzialmente sovrapponibili e, ad avviso di chi scrive, escludono che la società (oppure la holding) svolga “attività di investimento per conto terzi”, operando in assoluta autonomia.

Ma vi è di più.

Prescindendo dalle interessanti risposte fornite dall’Ufficio, proviamo ad andare oltre e cerchiamo di capire la finalità e il contenuto di quelle che dovrebbero/potrebbero essere le comunicazioni che le holding trasmettono ai fini CRS.

La conclusione cui giungiamo è quella che ci consentirebbe (pur con tutte le incertezze del caso) di escludere le holding dal novero delle comunicazioni in quanto la due diligence circa i soggetti da comunicare ed i dati da comunicare sono relative a “conti/account”, definizione che mal si adatta ai “rapporti” che la holding ex art. 162-bis è “abituata” a trasmettere all’anagrafe tributaria.

È pur vero che, prudenzialmente, una holding italiana potrebbe decidere di procedere con le c.d. comunicazioni negative attraverso il nostro applicativo CRS. Di fatto si tratta di una comunicazione “vuota”, da trasmettere così come avviene per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, previa quindi generazione del certificato di firma e previa trasmissione di PEC al REI.

Sul punto si auspicano chiarimenti.

Per ulteriori approfondimenti chiedi pure ai nostri esperti!

DEFINIZIONE HOLDING PER CRS

1 Giugno 2023

ESISTE UNA DEFINIZIONE DI HOLDING AI FINI CRS?

Il Common Reporting Standard (CRS) è un meccanismo nato già da diversi anni in ambito OCSE.

Dal 2016 la normativa si applica anche in Italia e lo scopo è quello di ottenere dai vari Paesi partecipanti allo scambio, informazioni dalle loro “istituzioni finanziarie”( come ad esempio un Banca) circa gli “investitori” che hanno patrimoni finanziari in Paesi diversi rispetto a quello di residenza.

Il CRS è, in sostanza, uno strumento che consente uno scambio automatico di informazioni tra diversi Stati, in relazione agli investimenti finanziari che i contribuenti hanno in Paesi diversi da quello di residenza.

Un esempio potrà chiarire meglio la finalità di questa normativa:

Pensiamo a Tizio, residente in Italia, che apre un conto corrente presso una Banca in Francia.

La banca Francese deve dire alle autorità francesi che Tizio è proprietario di un CONTO/ACCOUNT in Francia : quindi in uno Stato diverso rispetto a quello di residenza (Italia).

Per vedere l’elenco dei Paesi che scambiano questo tipo di informazioni basta cliccare qui.

I paesi che scambiano informazioni in ambito finanziario in maniera automatica sono, infatti, sempre più in espansione!

Il legislatore italiano ha dato esecuzione a questo scambio automatico richiedendo tale adempimento alle istituzioni finanziarie italiane con la legge 18 giugno 2015, n. 95. In attuazione della Legge citata è stato successivamente emanato il D.M 28 dicembre 2015 che fornisce le indicazioni per individuare le “istituzioni finanziarie” tenute all’adempimento, nonché le informazioni oggetto di comunicazione.

Se, quindi, non vi è ombra di dubbio che una BANCA sia per definizione una “istituzione finanziaria” tenuta allo scambio CRS, dobbiamo porci il dubbio per le nostre “holding”.

Innanzitutto sottolineiamo come la definizione contenuta nell’art. 162-bis Tuir nulla abbia a che vedere con la comunicazione CRS! Se sei “holding” perché ricadi nella definizione dell’art. 162-bis Tuir, NON SIGNIFICA AUTOMATICAMENTE che tu debba fare la comunicazione CRS!

Per trovare una definizione di “holding” ai fini della disciplina CRS, per capire quindi se le “holding” devono fare questa comunicazione, dobbiamo leggere il D.M. 28.12.2015.

L’art. 1 lett. n), tra le Definizioni, precisa che per «Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione» si devono intendere le istituzioni finanziarie italiane che presentano i requisiti di un’istituzione finanziaria di cui alla lettera e).

La lett. e) definisce il concetto di “istituzione finanziaria” per tale intendendo un’istituzione di custodia, un’istituzione di deposito, un’entità di investimento, un’impresa di assicurazioni specificata.

Si tratta di definizioni non di immediata interpretazione in quanto riportano nel nostro ordinamento nozioni tradotte contenute nella documentazione OCSE.

Ci troviamo, a questo punto, nella situazione di dover valutare se una holding industriale possa essere definita come “entità di investimento”.

La lettera h) successiva individua come «Entità di investimento» le società che rispettano un duplice requisito patrimoniale (pt. 1) e reddituale (pt. 2).

Senza entrare in eccessivi tecnicismi, pertanto, taluni operatori sostengono che una società holding risulta tenuta all’adempimento ai fini CRS quando detiene forme di investimento (partecipazioni in altre società) per conto di “clienti”.

Qui la domanda è lecita: chi sono i “clienti”? Forse i soci?

L’Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpello, esclude questa ipotesi (Risp. 266 e 363/2021).

Purtroppo, però, la presa di posizione dell’Agenzia Entrate non è così limpida e definitiva, pertanto spesso nella situazione di incertezza in cui ci troviamo, si valuta la possibilità di far trasmettere anche alle holding la comunicazione CRS entro il prossimo 30 giugno, con un contenuto “negativo” ( la cosiddetta comunicazione vuota) in quanto oggetto di comunicazione sono non tanto le partecipazioni detenute dalla holding quanto piuttosto i soci della holding che abitano in un Paese diverso rispetto a quello della holding stessa!

Per procedere ad effettuare la comunicazione CRS, potete acquistare il nostro programma web CRS.

Per approfondimenti chiedi aiuto ai nostri esperti!

Prima scadenza adempimenti Anagrafe Rapporti

31 Maggio 2023

Qual è la prima scadenza per gli adempimenti Anagrafe Rapporti?

La decorrenza degli adempimenti all’Anagrafe Rapporti è la fine del mese successivo all’approvazione del bilancio che ha sancito il superamento del suddetto requisito di prevalenza (ultimo bilancio approvato con partecipazioni > al 50% dell’attivo SP) .

HOLDING E ANAGRAFE RAPPORTI: QUANDO?

30 Maggio 2023

Quando una Holding diventa soggetto obbligato agli adempimenti Anagrafe Rapporti?

In base all’art. 162 TUIR sono soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni all’Anagrafe Rapporti quelle società che nell’ultimo bilancio approvato presentano un ammontare complessivo delle partecipazioni superiori al 50% dell’attivo totale dello Stato patrimoniale.

FAQ ANAGRAFE RAPPORTI

24 Maggio 2023

FAQ ANAGRAFE RAPPORTI STAR SOLUZIONI

Abbiamo pensato che potesse essere utile creare una pagina , con le risposte alle domande più frequenti in tema Anagrafe Rapporti, che riceviamo sia dai nostri clienti che da chi si interfaccia per la prima volta con questa normativa.

HOLDING

1) Quando una Holding diventa soggetto obbligato agli adempimenti Anagrafe Rapporti?

2) Qual è la prima scadenza per gli adempimenti Anagrafe Rapporti?

3) Cosa bisogna fare per essere in regola?

4) Come posso registrare la pec al REI?

5) Come registrare la Holding (soggetto obbligato) al SID?

6) Cosa sono i certificati di firma (ambiente di sicurezza)?

7) Come verifico se i certificati di firma sono validi?

8) Quale programma compro per adempiere agli obblighi Anagrafe Rapporti?

9) Cos’è la comunicazione CRS?

10) Le Holding sono obbligate ad effettuare la comunicazione CRS?

11) Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe rapporti?

12) Quali rapporti devono comunicare le Holding?

ABBONAMENTI

13) Quanto Costa Effettuare La Comunicazione Al REI?

14) Come compro il programma CORA e CRS?

15) Dove trovo i prezzi dei programmi?

16) Come rinnovo la licenza del programma web?

17) Come acquisto la licenza per un soggetto aggiuntivo?

18) Come posso modificare i dati dell’intestatario della licenza e non perdere lo storico delle comunicazioni?

COMUNICAZIONE RAPPORTI

19) Cos’è il soggetto obbligato all’Anagrafe Rapporti?

20) Come si configura il soggetto obbligato?

21) Come configurare la gestione automatica della pec?

22) Come posso caricare e verificare i certificati di firma del soggetto obbligato in CORA o CRS?

23) Come faccio la prima comunicazione con CORA?

24) Quando devo fare le comunicazioni mensili?

25) Titolare effettivo: chi è e come si comunica?

26) Come si comunica una variazione di un rapporto?

27) Come si comunicano i saldi annuali?

28) Cos’è la fotografia di consistenza e come si legge?

29) Come posso fare un backup dei dati?

30) Come posso eliminare un soggetto in CORA?

31) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da CORA?

32) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da altro software?

33) Come leggere i file ATPEC ricevuti dall’Agenzia delle Entrate?

ERRORI NELLE COMUNICAZIONI

34) Come leggere gli errori segnalati da CORA?

35) Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?

N.B. La pagina è in continuo aggiornamento

Vi invitiamo anche a consultare e scaricare il nostro documento con le FAQ, che trovate qui sotto.

Se, dopo aver letto il documento, non avete trovato risposta ai vostri dubbi, scriveteci a questo indirizzo : assistenza@starinfostudio.it

QUALI VIE PER CREARE UNA SOCIETA’?

24 Maggio 2023

Quali vie ci sono per creare una nuova società?

Abbiamo già visto in altri contributi in questo blog come sia possibile creare una società, come ad esempio una holding, attraverso l’operazione di conferimento di partecipazioni.

Esistono altri metodi per la creazione di “scatole” che detengono partecipazioni in altre società.

Una via è sicuramente quella relativa al CONFERIMENTO DI AZIENDA.

Si veda la seguente figura:

In sostanza, Alfa srl “scorpora” la propria azienda conferendola in una nuova “scatola”, una NEWCO SRL.

Come noto, l’art. 176 del tuir prevede che il conferimento di azienda operata tra soggetti che lavorano come imprenditori commerciali risulta fiscalmente neutro.

Peraltro, il comma 2 estende la neutralità anche al caso in cui il conferente o il conferitario sia un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

L’operazione è di interesse perché consente di “mettere in sicurezza” il patrimonio immobiliare che non viene messo a rischio dall’attività aziendale, in precedenza svolta direttamente da Alfa srl.

In sostanza Alfa diventa una “holding/immobiliare”. Inoltre se Alfa dovesse vendere la partecipazione nella NEWCO SRL-AZIENDA, potrebbe godere del regime di tassazione cd. Pex, ovvero tassazione del 24% solo sul 5% della plusvalenza senza incorrere in alcun profilo di abuso del diritto.

Sebbene l’operazione abbia diversi aspetti positivi, si tratta di una via particolarmente invasiva in quanto l’attività aziendale dovrebbe essere esercitata con una nuova partita iva attribuita alla NEWCO SRL, con necessità di cambiare tutti i contratti in essere con dipendenti, clienti, fornitori e così via.

E’ quindi, necessario valutare di volta in volta le opportunità concesse dall’operazione di conferimento di azienda.

Se stai pensando a questo tipo di operazione, chiedi aiuto ai nostri esperti!

HOLDING: LE VARIE DEFINIZIONI

19 Maggio 2023

QUANTE DEFINIZIONI DI HOLDING ESISTONO?

Sempre più spesso si sente utilizzare la parola “holding” al fine di riferirsi ad una “scatola societaria” che svolge come attività principale quella di detenere partecipazioni in altre società.

Si veda il seguente grafico:

A prima vista, la società Alfa viene, infatti, definita holding in quanto la sua attività principale è costituita dalla detenzione di partecipazioni in altre società.

Invero, la qualifica di holding , se utilizziamo la definizione data dall’art. 162-bis, è attribuita anche ad una società che detiene sia immobili che partecipazioni e queste ultime presentano un valore contabile che supera di oltre il 50% il totale dell’attivo patrimoniale.

Si pensi al seguente duplice caso.

Alfa presenta il seguente bilancio:

In una situazione come quella sopra esposta, Alfa non viene “qualificata” come holding , bensì è più facile chiamarla società “immobiliare”.

Cosa accade se però, Alfa acquista una nuova partecipazione, ad esempio in Gamma, per 105.000 €?

Per 5mila euro oltre il 50% del totale dell’attivo (405.000 €) è ora rappresentato da partecipazioni in altre imprese e pertanto, la medesima Alfa che fino a qualche giorno prima era definita “immobiliare” ora viene assimilata ad una qualsiasi holding in quanto ricade nella definizione ex. Art. 162-bis Tuir!

Va detto una società può essere qualificata holding in base a normative completamente differenti tra di loro.

Ai fini della soggettività IVA, ad esempio, la definizione ex. Art. 162 bis Tuir non rileva.

Così come quest’ultima non ha alcun significato in materia di comunicazioni in ambito internazionale (CRS/FATCA).

Nella successiva tabella abbiamo sintetizzato quali sono le normative di riferimento quando, in maniera a tecnica, sentiamo parlare di holding :

Vuoi verificare se la tua società è qualificabile come holding ? Contatta i nostri esperti!

La creazione della holding società semplice

8 Maggio 2023

La creazione della holding nella forma della società semplice

Capita spesso di imbattersi in alcuni gruppi societari che presentano come società capogruppo una società semplice holding. In un prossimo intervento analizzeremo eventuali benefici che una struttura di questo tipo può portare (se esistono). In questo articolo, invece, vogliamo capire con voi quali sono le strade che possono portare allo sviluppo di una struttura come quella presentata di seguito:

Se pensiamo ad una situazione di partenza dove Tizio e Caio sono soci che detengono una partecipazione nella società Alfa srl ed intendono conferirla in una società semplice, quale è l’operazione straordinaria più immediata? Potremmo pensare ad un conferimento di partecipazioni c.d. a realizzo controllato ex art. 177 co. 2.

Siamo sicuri che in questo caso la conferitaria Holding possa essere una società semplice?

Ebbene, abbiamo già visto che l’art. 177 co. 2 del tuir prevede un regime di realizzo controllato che, in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 9 del tuir, prevede che la plusvalenza da conferimento non è calcolata come differenza tra il valore normale della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria ed il costo storico della partecipazione.

In sostanza, il conferente può gestire legittimamente la plusvalenza pilotando la misura dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria. Se il costo storico della quota risulta basso, sarà possibile eliminare o limitare la plusvalenza contenendo la misura dell’incremento del patrimonio netto.

Purtroppo, siamo dell’avviso che si debba ritenere inapplicabile il regime del realizzo controllato ex. art. 177 co. 2 Tuir qualora la conferitaria sia una società semplice.

Ciò per una serie di ragioni. Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 4.4.2017 n. 43, ha avuto modo di affermare che a suo avviso sia la società conferitaria che la società conferita devono essere società di capitali. Ciò per via di una presunta similitudine con la disciplina del comma 1 del medesimo art. 177 che ha ad oggetto solo società di capitali.

Questa impostazione non è assolutamente condivisa da chi scrive. Solamente in relazione alla controllata si può pensare alla necessità che si tratti di una società di capitali in quanto la norma impone l’acquisizione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e l’assemblea è presente solo nelle società di capitali.

Ad ogni buon conto, quand’anche si volesse aderire all’impostazione per cui in questo regime la società conferitaria può essere una società di persone, rimarrebbe il fatto che il regime in oggetto si fonda sul comportamento contabile assunto dalla società conferitaria, che nel caso della società semplice non è desumibile in assenza di una contabilità sociale.

La mancanza della contabilità rende impossibile verificare la misura del patrimonio netto.

La conseguenza inevitabile è che si dovrà valorizzare al valore normale/di mercato, le quote che intendo conferire nella società semplice e, una volta conferite, scontare l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza che ottengo dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Rimane ovviamente sempre possibile valutare la strada della rivalutazione delle quote sociali a pagamento mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva attualmente fissata al 14%.

TERMINI INVIO COMUNICAZIONI ANAGRAFE RAPPORTI

2 Maggio 2023

MESE DI MAGGIO 2023

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022, ha tra le altre cose ridefinito i termini per l’invio delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori di cui all’art. 7 sesto comma 6 del DPR n. 605/73.

Dal 1° gennaio 2023 è stata ridefinita la scadenza per le comunicazioni mensili: dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Quindi se l’ultimo giorno del mese capita di sabato o in un giorno festivo, i soggetti obbligati dovranno trasmettere le comunicazioni entro il giorno precedente non festivo.

La comunicazione integrativa annuale (saldi), dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo).

Viene poi precisato che in ogni caso, non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l’ultimo giorno del mese.

Infine è stato anticipato il termine relativo al consolidamento dei dati nell’Archivio dei rapporti che passa al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

SCADENZE MESE DI MAGGIO

Il termine per l’invio della comunicazione dei rapporti relativa al mese di aprile 2023 è mercoledì 31/05/2023.

Dal 1° maggio per inviare i saldi annuali (2022) dei rapporti che li prevedono, non è più possibile inviare la comunicazione di TIPO 3 = SALDI ANNUALI, visto che il periodo di consolidamento dati si è chiuso il 30 aprile 2023.  Per procedere è necessario inviare una comunicazione di TIPO 2 = AGGIORNAMENTO e inserire i saldi per tutti gli anni (da quando il rapporto è aperto, fino al 2022).