LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

Abbiamo già visto in un precedente contributo su questo blog le modalità di creazione della holding.

Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi quando si parla di “personal holding”, ovvero di una società interamente partecipata dal socio conferente.

Si veda la seguente figura:

L’art. 177 co. 2 e co. 2 bis del tuir prevede due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato:

Si parla di personal holding soprattutto in questo ultimo caso, ossia quando il socio titolare di una partecipazione non di controllo “trasforma” ,attraverso il conferimento, la propria quota da qualificata a totalitaria.

Si veda il seguente caso dove Tizio crea la personal holding:

Vari sono i vantaggi o, a seconda del punto di vista, gli svantaggi dell’operazione.

Innanzitutto il socio può decidere di entrare nell’assemblea della società operativa non personalmente, bensì attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista.

In secondo luogo egli potrà cedere a titolo oneroso o gratuito le quote della propria holding, ad esempio ai figli per realizzare il passaggio generazionale.

Fino a poco tempo fa, ferme restando le valutazioni di un possibile abuso, era pensabile di donare ai figli la propria quota totalitaria beneficiano della esenzione di cui all’art. 3 co. 4 ter del D.Lgs. 346/1990. Purtroppo, la risposta ad interpello 25.8.2021, n. 552 ha sensibilmente complicato la questione, negando l’applicabilità del regime di favore alla holding che non detiene la maggioranza della società operativa.

Si deve considerare, ad ogni buon conto, come questa libertà nel trasferimento delle quote potrebbe determinare sgraditi ingressi nell’assemblea della società operativa, in quanto ciascun titolare della sua personal holding, in assenza di previsioni contrarie, potrà liberamente determinare la compagine sociale del proprio veicolo.

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla possibilità di usare la personal holding come liquidity company.

In sostanza, i dividendi che giungono dalle società partecipate saranno assoggettati a tassazione solamente sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del tuir e, fintanto che questi non vengono distribuiti al socio persona fisica, si posticipa il prelievo del 26%. La liquidità verrà investita all’interno della società di capitali e, se le partecipazioni vendute risultavano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, si può beneficare del regime della pex anche in relazione agli investimenti operati attraverso un intermediario finanziario. Si tratta di una opportunità interessante, in quanto la persona fisica è generalmente soggetta al regime impositivo del 26% con varie limitazioni al recupero delle minusvalenze.

Qualora, rispetto alla società di capitali, ci si orientasse verso la società di persone commerciale, il discorso si complica. Si perde l’efficienza del veicolo per la gestione della liquidità, in quanto il reddito verrebbe imputato per trasparenza ai soci. Inoltre, si rilevano anche le difficoltà di realizzare il conferimento ex art. 177 co. 2 del tuir, atteso che l’Agenzia delle entrate ha affermato, invero in modo non condivisibile, che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la conferita siano società di capitali. La lettera della norma non depone tuttavia in tal senso.

Emergono, ad ogni modo, altri profili di interesse come ad esempio la riservatezza connessa alla mancata necessità di depositare il bilancio e un profilo di tutela delle quote atteso che per le società di persone la aggredibilità dovrebbe essere esclusa.

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!