Capita spesso di imbattersi in alcuni gruppi societari che presentano come società capogruppo una società semplice holding. In un prossimo intervento analizzeremo eventuali benefici che una struttura di questo tipo può portare (se esistono). In questo articolo, invece, vogliamo capire con voi quali sono le strade che possono portare allo sviluppo di una struttura come quella presentata di seguito:
Se pensiamo ad una situazione di partenza dove Tizio e Caio sono soci che detengono una partecipazione nella società Alfa srl ed intendono conferirla in una società semplice, quale è l’operazione straordinaria più immediata? Potremmo pensare ad un conferimento di partecipazioni c.d. a realizzo controllato ex art. 177 co. 2.
Siamo sicuri che in questo caso la conferitaria Holding possa essere una società semplice?
Ebbene, abbiamo già visto che l’art. 177 co. 2 del tuir prevede un regime di realizzo controllato che, in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 9 del tuir, prevede che la plusvalenza da conferimento non è calcolata come differenza tra il valore normale della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria ed il costo storico della partecipazione.
In sostanza, il conferente può gestire legittimamente la plusvalenza pilotando la misura dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria. Se il costo storico della quota risulta basso, sarà possibile eliminare o limitare la plusvalenza contenendo la misura dell’incremento del patrimonio netto.
Purtroppo, siamo dell’avviso che si debba ritenere inapplicabile il regime del realizzo controllato ex. art. 177 co. 2 Tuir qualora la conferitaria sia una società semplice.
Ciò per una serie di ragioni. Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 4.4.2017 n. 43, ha avuto modo di affermare che a suo avviso sia la società conferitaria che la società conferita devono essere società di capitali. Ciò per via di una presunta similitudine con la disciplina del comma 1 del medesimo art. 177 che ha ad oggetto solo società di capitali.
Questa impostazione non è assolutamente condivisa da chi scrive. Solamente in relazione alla controllata si può pensare alla necessità che si tratti di una società di capitali in quanto la norma impone l’acquisizione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e l’assemblea è presente solo nelle società di capitali.
Ad ogni buon conto, quand’anche si volesse aderire all’impostazione per cui in questo regime la società conferitaria può essere una società di persone, rimarrebbe il fatto che il regime in oggetto si fonda sul comportamento contabile assunto dalla società conferitaria, che nel caso della società semplice non è desumibile in assenza di una contabilità sociale.
La mancanza della contabilità rende impossibile verificare la misura del patrimonio netto.
La conseguenza inevitabile è che si dovrà valorizzare al valore normale/di mercato, le quote che intendo conferire nella società semplice e, una volta conferite, scontare l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza che ottengo dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Rimane ovviamente sempre possibile valutare la strada della rivalutazione delle quote sociali a pagamento mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva attualmente fissata al 14%.