HOLDING E COMUNICAZIONE CRS: C’E’ L’OBBLIGO?

6 Giugno 2023

HOLDING E COMUNICAZIONE CRS: LE HOLDING SONO OBBLIGATE?

Abbiamo già visto in questo articolo sul nostro blog come, ai fini CRS, esista una particolare “definizione” di entità di investimento.

La domanda che in molti si pongono è : Una società holding che detiene partecipazioni in altre imprese e ha come unica fonte di reddito i dividendi deliberati dalle partecipate, deve fare la comunicazione CRS entro il prossimo 30 giugno?

Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta con la risposta ad interpello n. 121/2020 che ha analizzato l’argomento per una società che investe in titoli di portafoglio.

L’Agenzia, nel caso di specie, ha escluso l’obbligo delle comunicazioni ai fini CRS, nell’assunto, però, che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, lettera h), D.M. 28 dicembre 2015, in modo che l’interpellante non rientri tra le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) menzionate in precedenza.

La risposta ha precisato che la società, nell’investire in derivati, non opera per conto di terzi, bensì per conto proprio. Con molta probabilità, questo spunto dovrebbe valere al fine di poter dire di escludere le holding anche dall’obbligo di comunicazione CRS.

In altre parole, non si potrebbe affermare che la holding detiene le partecipazioni per conto di soci terzi.

Ci auspichiamo ulteriori chiarimenti sul tema anche perché, a differenza delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, dove le stesse devono essere trasmesse solo in presenza di variazione nei Rapporti (nuovi rapporti, modifiche di rapporti esistenti, chiusure di rapporti), nel caso delle comunicazioni CRS, le stesse devono essere inviate con cadenza annuale anche se non vi è nulla da comunicare: c.d. comunicazione negativa.

L’Agenzia, infatti, è stata interpellata nuovamente sul tema nelle risposte ad interpello n. 266 del 19 aprile 2021 e n. 363 del 24 maggio 2021.

Entrambi i casi oggetto di interpello, infatti, sembrano analizzare la medesima fattispecie in cui una società, partecipata da un socio unico, investe la propria liquidità in strumenti finanziari in parte iscritti nel circolante, in parte nell’immobilizzato. Focalizziamo la nostra attenzione, però, sulla risposta che fornisce l’Agenzia in relazione alla domanda posta circa l’obbligatorietà degli adempimenti e conseguenti oneri comunicativi ai fini CRS.

In entrambi gli interpelli, sostanzialmente, ciò che emerge in maniera evidente è che ai fini delle comunicazioni CRS/FATCA la definizione fornita ex art. 162-bis non rileva. Così come “non rileva” come concetto di “cliente” dell’ “account” il socio della holding stessa!

Le risposte fornite nei due documenti di prassi sono sostanzialmente sovrapponibili e, ad avviso di chi scrive, escludono che la società (oppure la holding) svolga “attività di investimento per conto terzi”, operando in assoluta autonomia.

Ma vi è di più.

Prescindendo dalle interessanti risposte fornite dall’Ufficio, proviamo ad andare oltre e cerchiamo di capire la finalità e il contenuto di quelle che dovrebbero/potrebbero essere le comunicazioni che le holding trasmettono ai fini CRS.

La conclusione cui giungiamo è quella che ci consentirebbe (pur con tutte le incertezze del caso) di escludere le holding dal novero delle comunicazioni in quanto la due diligence circa i soggetti da comunicare ed i dati da comunicare sono relative a “conti/account”, definizione che mal si adatta ai “rapporti” che la holding ex art. 162-bis è “abituata” a trasmettere all’anagrafe tributaria.

È pur vero che, prudenzialmente, una holding italiana potrebbe decidere di procedere con le c.d. comunicazioni negative attraverso il nostro applicativo CRS. Di fatto si tratta di una comunicazione “vuota”, da trasmettere così come avviene per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, previa quindi generazione del certificato di firma e previa trasmissione di PEC al REI.

Sul punto si auspicano chiarimenti.

Per ulteriori approfondimenti chiedi pure ai nostri esperti!

Come verifico se i certificati di firma sono validi?

5 Giugno 2023

Come verifico se i certificati di firma sono validi?

Per verificare la validità dei certificati di firma, se non si ha ancora acquistato la licenza del nostro programma CORA, bisogna scaricare l’applicazione Generazione dei certificati, scaricando l’apposito software reperibile dall’area privata dell’Agenzia delle entrate, seguendo questo percorso: “Strumenti > Software > Software SID > Generazione certificati”.

Attenzione: la sezione software SID è abilitata solo per i soggetti iscritti al SID.

Una volta scaricata l’app, dal menu Gestione ambiente selezionare Visualizza certificati

1 Indicare il percorso dove sono salvati i tre file dei certificati (UTEF, UTEC e Utente.KS)
2 Inserire la password di protezione dei certificati
3 Premere su Visualizza i certificati.
Verrà mostrata la data di inizio e fine validità. Se i certificati risulteranno validi, vuol dire che non sono scaduti.

Tuttavia questo non basta: da Gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha richiesto il rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza.

I nuovi requisiti minimi sono:
· algoritmo di hash: SHA-256;
· algoritmo di cifratura: AES-256;
· lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

Dovrete quindi verificare che i certificati siano adeguati a questo standard.

Per farlo cliccare su Dettaglio

Si aprirà la presente maschera, dove potete leggere se la chiave Pubblica corrisponde agli standard richiesti.

Se avete già acquistato CORA, la verifica può essere fatta direttamente dal programma in questo modo:

* Dall’elenco soggetti, cliccare sull’occhiolino per accedere ai dettagli del soggetto

*Premere il tasto Verifica

Di recente è’ stato implementato un doppio controllo sulla verifica dell’ambiente di sicurezza (certificati di firma). Oltre alla verifica sulla validità del certificato, viene verificata anche la validità della firma.

*Se i certificati sono validi verrà visualizzata una maschera dove non ci sono segnalazioni in rosso.

Potrebbe interessarti anche questo articolo presente sul nostro blog che contiene un video tutorial su come caricare e verificare i certificati con CORA WEB.

Certificati di firma (ambiente di sicurezza)

1 Giugno 2023

Cosa sono i certificati di firma (ambiente di sicurezza)?

Per ambiente di sicurezza si intende il sistema di credenziali di cui ciascun soggetto obbligato deve essere dotato per garantire l’identità di chi effettua le comunicazioni mediante il servizio Entratel/ Fiscoline, nonché l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.
Sul nostro sito, nella sezione Assistenza – Manuali e normativa sono presenti diverse guide semplificate per revocare/ richiedere l’ambiente di sicurezza.

In alternativa potete anche avvalervi nel nostro servizio Facciamo noi – certificati.

Registrare la Holding al SID

1 Giugno 2023

Come registrare la Holding (soggetto obbligato) al SID?

Sul nostro sito trovate un manuale semplificato che potete seguire per procedere oppure potete acquistare il nostro servizio a pagamento Facciamo noi – accreditamento SID.

Come posso registrare la pec al REI?

1 Giugno 2023

Come posso registrare la pec al REI?

C’è il nostro programma COMUREI.

In questa pagina trovate maggiori dettagli sui costi e il funzionamento.

Se dovessi avere dubbi o necessiti di maggiori informazioni, scrivici a questo indirizzo: assistenza@starinfostudio.it.

Cosa bisogna fare per essere in regola?

1 Giugno 2023

Cosa bisogna fare per essere in regola?

Ci sono una serie di adempimenti propedeutici che vanno espletati dal soggetto obbligato all’Anagrafe Rapporti, a prescindere dal programma che viene utilizzato.

Prima di effettuare le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria, il soggetto obbligato:

1) Deve registrarsi al REI (Registro elettronico degli indirizzi) a cui comunica la pec che verrà utilizzata per effettuare le comunicazioni. A tal fine, si può utilizzare il nostro programma COMUREI.

Normalmente ci vogliono almeno 24 ore perché il Registro Indirizzi Elettronici risulti aggiornato. Consigliamo quindi di aspettare questo lasso di tempo da quando è stata inviata la comunicazione della pec, prima di procedere con l’invio delle comunicazioni Anagrafe Rapporti/ CRS.

2) Deve registrarsi al SID e ricevere un numero di accreditamento;

3) Deve avere un ambiente di sicurezza attivo( certificati di firma).

Prima di richiedere l’ambiente di sicurezza è necessario aver effettuato l’iscrizione del soggetto al SID e che la stessa risulti Approvata ( così come mostrato nell’immagine sottostante). A tal fine consigliamo quindi di verificare lo stato della richiesta di accreditamento (normalmente occorre almeno qualche ora), prima di richiedere l’ambiente di sicurezza.

NOTA BENE

Per tutti questi adempimenti sul nostro sito trovate i manuali e riferimenti normativi o in alternativa potete acquistare i servizi Facciamo noi – accreditamento SID e Facciamo noi – certificati.


Dopo aver espletato tutti i passaggi, è possibile acquistare il nostro programma CORA per effettuare le comunicazioni all’Anagrafe Rapporti.

DEFINIZIONE HOLDING PER CRS

1 Giugno 2023

ESISTE UNA DEFINIZIONE DI HOLDING AI FINI CRS?

Il Common Reporting Standard (CRS) è un meccanismo nato già da diversi anni in ambito OCSE.

Dal 2016 la normativa si applica anche in Italia e lo scopo è quello di ottenere dai vari Paesi partecipanti allo scambio, informazioni dalle loro “istituzioni finanziarie”( come ad esempio un Banca) circa gli “investitori” che hanno patrimoni finanziari in Paesi diversi rispetto a quello di residenza.

Il CRS è, in sostanza, uno strumento che consente uno scambio automatico di informazioni tra diversi Stati, in relazione agli investimenti finanziari che i contribuenti hanno in Paesi diversi da quello di residenza.

Un esempio potrà chiarire meglio la finalità di questa normativa:

Pensiamo a Tizio, residente in Italia, che apre un conto corrente presso una Banca in Francia.

La banca Francese deve dire alle autorità francesi che Tizio è proprietario di un CONTO/ACCOUNT in Francia : quindi in uno Stato diverso rispetto a quello di residenza (Italia).

Per vedere l’elenco dei Paesi che scambiano questo tipo di informazioni basta cliccare qui.

I paesi che scambiano informazioni in ambito finanziario in maniera automatica sono, infatti, sempre più in espansione!

Il legislatore italiano ha dato esecuzione a questo scambio automatico richiedendo tale adempimento alle istituzioni finanziarie italiane con la legge 18 giugno 2015, n. 95. In attuazione della Legge citata è stato successivamente emanato il D.M 28 dicembre 2015 che fornisce le indicazioni per individuare le “istituzioni finanziarie” tenute all’adempimento, nonché le informazioni oggetto di comunicazione.

Se, quindi, non vi è ombra di dubbio che una BANCA sia per definizione una “istituzione finanziaria” tenuta allo scambio CRS, dobbiamo porci il dubbio per le nostre “holding”.

Innanzitutto sottolineiamo come la definizione contenuta nell’art. 162-bis Tuir nulla abbia a che vedere con la comunicazione CRS! Se sei “holding” perché ricadi nella definizione dell’art. 162-bis Tuir, NON SIGNIFICA AUTOMATICAMENTE che tu debba fare la comunicazione CRS!

Per trovare una definizione di “holding” ai fini della disciplina CRS, per capire quindi se le “holding” devono fare questa comunicazione, dobbiamo leggere il D.M. 28.12.2015.

L’art. 1 lett. n), tra le Definizioni, precisa che per «Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione» si devono intendere le istituzioni finanziarie italiane che presentano i requisiti di un’istituzione finanziaria di cui alla lettera e).

La lett. e) definisce il concetto di “istituzione finanziaria” per tale intendendo un’istituzione di custodia, un’istituzione di deposito, un’entità di investimento, un’impresa di assicurazioni specificata.

Si tratta di definizioni non di immediata interpretazione in quanto riportano nel nostro ordinamento nozioni tradotte contenute nella documentazione OCSE.

Ci troviamo, a questo punto, nella situazione di dover valutare se una holding industriale possa essere definita come “entità di investimento”.

La lettera h) successiva individua come «Entità di investimento» le società che rispettano un duplice requisito patrimoniale (pt. 1) e reddituale (pt. 2).

Senza entrare in eccessivi tecnicismi, pertanto, taluni operatori sostengono che una società holding risulta tenuta all’adempimento ai fini CRS quando detiene forme di investimento (partecipazioni in altre società) per conto di “clienti”.

Qui la domanda è lecita: chi sono i “clienti”? Forse i soci?

L’Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpello, esclude questa ipotesi (Risp. 266 e 363/2021).

Purtroppo, però, la presa di posizione dell’Agenzia Entrate non è così limpida e definitiva, pertanto spesso nella situazione di incertezza in cui ci troviamo, si valuta la possibilità di far trasmettere anche alle holding la comunicazione CRS entro il prossimo 30 giugno, con un contenuto “negativo” ( la cosiddetta comunicazione vuota) in quanto oggetto di comunicazione sono non tanto le partecipazioni detenute dalla holding quanto piuttosto i soci della holding che abitano in un Paese diverso rispetto a quello della holding stessa!

Per procedere ad effettuare la comunicazione CRS, potete acquistare il nostro programma web CRS.

Per approfondimenti chiedi aiuto ai nostri esperti!

Prima scadenza adempimenti Anagrafe Rapporti

31 Maggio 2023

Qual è la prima scadenza per gli adempimenti Anagrafe Rapporti?

La decorrenza degli adempimenti all’Anagrafe Rapporti è la fine del mese successivo all’approvazione del bilancio che ha sancito il superamento del suddetto requisito di prevalenza (ultimo bilancio approvato con partecipazioni > al 50% dell’attivo SP) .

FAQ ANAGRAFE RAPPORTI

24 Maggio 2023

FAQ ANAGRAFE RAPPORTI STAR SOLUZIONI

Abbiamo pensato che potesse essere utile creare una pagina , con le risposte alle domande più frequenti in tema Anagrafe Rapporti, che riceviamo sia dai nostri clienti che da chi si interfaccia per la prima volta con questa normativa.

HOLDING

1) Quando una Holding diventa soggetto obbligato agli adempimenti Anagrafe Rapporti?

2) Qual è la prima scadenza per gli adempimenti Anagrafe Rapporti?

3) Cosa bisogna fare per essere in regola?

4) Come posso registrare la pec al REI?

5) Come registrare la Holding (soggetto obbligato) al SID?

6) Cosa sono i certificati di firma (ambiente di sicurezza)?

7) Come verifico se i certificati di firma sono validi?

8) Quale programma compro per adempiere agli obblighi Anagrafe Rapporti?

9) Cos’è la comunicazione CRS?

10) Le Holding sono obbligate ad effettuare la comunicazione CRS?

11) Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe rapporti?

12) Quali rapporti devono comunicare le Holding?

ABBONAMENTI

13) Quanto Costa Effettuare La Comunicazione Al REI?

14) Come compro il programma CORA e CRS?

15) Dove trovo i prezzi dei programmi?

16) Come rinnovo la licenza del programma web?

17) Come acquisto la licenza per un soggetto aggiuntivo?

18) Come posso modificare i dati dell’intestatario della licenza e non perdere lo storico delle comunicazioni?

COMUNICAZIONE RAPPORTI

19) Cos’è il soggetto obbligato all’Anagrafe Rapporti?

20) Come si configura il soggetto obbligato?

21) Come configurare la gestione automatica della pec?

22) Come posso caricare e verificare i certificati di firma del soggetto obbligato in CORA o CRS?

23) Come faccio la prima comunicazione con CORA?

24) Quando devo fare le comunicazioni mensili?

25) Titolare effettivo: chi è e come si comunica?

26) Come si comunica una variazione di un rapporto?

27) Come si comunicano i saldi annuali?

28) Cos’è la fotografia di consistenza e come si legge?

29) Come posso fare un backup dei dati?

30) Come posso eliminare un soggetto in CORA?

31) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da CORA?

32) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da altro software?

33) Come leggere i file ATPEC ricevuti dall’Agenzia delle Entrate?

ERRORI NELLE COMUNICAZIONI

34) Come leggere gli errori segnalati da CORA?

35) Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?

N.B. La pagina è in continuo aggiornamento

Vi invitiamo anche a consultare e scaricare il nostro documento con le FAQ, che trovate qui sotto.

Se, dopo aver letto il documento, non avete trovato risposta ai vostri dubbi, scriveteci a questo indirizzo : assistenza@starinfostudio.it

TERMINI INVIO COMUNICAZIONI ANAGRAFE RAPPORTI

2 Maggio 2023

MESE DI MAGGIO 2023

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022, ha tra le altre cose ridefinito i termini per l’invio delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori di cui all’art. 7 sesto comma 6 del DPR n. 605/73.

Dal 1° gennaio 2023 è stata ridefinita la scadenza per le comunicazioni mensili: dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Quindi se l’ultimo giorno del mese capita di sabato o in un giorno festivo, i soggetti obbligati dovranno trasmettere le comunicazioni entro il giorno precedente non festivo.

La comunicazione integrativa annuale (saldi), dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo).

Viene poi precisato che in ogni caso, non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l’ultimo giorno del mese.

Infine è stato anticipato il termine relativo al consolidamento dei dati nell’Archivio dei rapporti che passa al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

SCADENZE MESE DI MAGGIO

Il termine per l’invio della comunicazione dei rapporti relativa al mese di aprile 2023 è mercoledì 31/05/2023.

Dal 1° maggio per inviare i saldi annuali (2022) dei rapporti che li prevedono, non è più possibile inviare la comunicazione di TIPO 3 = SALDI ANNUALI, visto che il periodo di consolidamento dati si è chiuso il 30 aprile 2023.  Per procedere è necessario inviare una comunicazione di TIPO 2 = AGGIORNAMENTO e inserire i saldi per tutti gli anni (da quando il rapporto è aperto, fino al 2022).

TITOLARE EFFETTIVO E ANAGRAFE RAPPORTI

27 Aprile 2023

TITOLARE EFFETTIVO E ANAGRAFE RAPPORTI

Per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 2016 è necessario comunicare i dati del titolare effettivo (codice ruolo 7). L’obbligo sussiste quando il titolare del rapporto è una persona giuridica.

Come chiarito anche dalle FAQ sulla normativa anagrafe rapporti, in riferimento alla comunicazione del titolare effettivo del rapporto finanziario, tale dato deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della normativa antiriciclaggio, come indicato nell’Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.

Chi è il titolare effettivo?

Per la normativa antiriciclaggio 2019 (D.Lgs. n.125 del 2019), il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.

Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di quella persona fisica (o le persone) che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.

La mancata individuazione di queste persone può essere un indicatore di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Per tutte le suddette entità giuridiche il titolare effettivo dovrebbe poter essere sempre individuato.

Come individuare il titolare effettivo?

Sappiamo che ci sono tre i criteri per individuare il titolare effettivo (assetto proprietario, controllo e poteri di amministrazione della società). Questi 3 criteri si applicano a cascata: se il primo criterio non dà risultati si passa al secondo e poi al terzo.

Tuttavia in questa sede non vogliamo limitarci a elencare i criteri (criteri che tra l’altro trovate scritti ovunque) ma a farvi riflettere su un aspetto che spesso viene sottovalutato da chi si trova ad affrontare la questione: non siete voi a dover indagare su chi sia il titolare effettivo, ma sarà la controparte a dichiarare chi sia il titolare effettivo.

Facciamo un esempio

Se il soggetto obbligato all’anagrafe rapporti Alfa Srl, acquisisce una partecipazione in Beta Srl, Alfa Srl dovrà comunicare il nuovo rapporto all’Anagrafe Tributaria e dovrà anche indicare il titolare effettivo di Beta Srl.

Alfa Srl non è tenuta a sapere chi sia il titolare effettivo del rapporto: dovrà chiedere a Beta Srl, che dovrà indicarlo e non può non saperlo!

Come comunicare il titolare effettivo di un rapporto con CORA

Se leggendo questo articolo vi siete accorti che vi è sfuggito di comunicare il titolare effettivo per alcuni rapporti, potete rimediare con una comunicazione di TIPO 2 Aggiornamento.

Per aggiornare i rapporti vanno caricate le anagrafiche nella sezione Titolari effettivi (bottone aggiungi, Ruolo 7=Titolare effettivo).

Dopo aver aggiornato i dati, impostare

– tipo comunicazione 2=Aggiornamento

– visto nel campo INCLUSO NELLA PROSSIMA COMUNICAZIONE

-Create la comunicazione come al solito.

PROROGA TREGUA FISCALE

29 Marzo 2023

PROROGA TREGUA FISCALE

La bozza del “DL bollette”, approvato ieri 28 Marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri contiene diverse novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.

L’ufficialità arriverà con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ma il Governo con un comunicato stampa di presentazione del nuovo provvedimento, ha anticipato le novità.

Per quanto riguarda la definizione delle Violazioni Formali, di cui abbiamo già parlato nel nostro blog con due articoli (TREGUA FISCALE 2023 e TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO) viene modificato il comma 167:

La sanzione di 200 euro per poter sanare le violazioni potrà essere pagata:

– in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo)

– o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.


Il termine per rimuovere la violazione, se necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024.

TREGUA FISCALE 2023

17 Febbraio 2023

TREGUA FISCALE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta Tregua Fiscale che prevede, tra le altre cose, la possibilità di sanare le irregolarità formali, commesse fino al 31 ottobre 2022, pagando 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le violazioni si riferiscono.

Nell’elenco delle violazioni sanabili, che potete leggere qui o sulla Circolare N. 2 E, sono citate anche le “irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)”.

A conferma di ciò, riportiamo una riposta da parte della Direzione Centrale Dati Enti Esterni, da noi interpellata sul tema specifico:

Buongiorno, con riferimento alla email sotto riportata si conferma che la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una somma pari a € 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, prevista dalla  legge 29 dicembre 2022, n. 197  ( Legge di bilancio 2023, articolo 1 commi da 166 a 173), può applicarsi anche alle  violazioni relative agli obblighi di  comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari. A tal riguardo la Circolare 2 /E/2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili: le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Riguardo alle modalità di regolarizzazione, deve essere effettuato un versamento di 200 euro, a scelta tra:

  1.  un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2023;
  2.   due rate di 100 euro, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

 Il codice tributo da utilizzare è il TF44, nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione (oppure l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni).

Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

In questa pagina trovate la normativa di riferimento.

ATTENZIONE:

Quanto riportato è la sintesi delle informazioni in nostro possesso al momento della scrittura di questo articolo. Non abbiamo altri dettagli sul calcolo degli importi né sulle peculiarità dei singoli casi.

Per qualsiasi dubbio interpretativo sulla norma, sull’applicazione a vostri casi specifici o sulle modalità di calcolo delle sanzioni, vi invitiamo quindi a rivolgervi agli Uffici Territoriali dell’agenzia delle entrate o a scrivere ai seguenti indirizzi istituzionali:

AnagRapporti@sogei.it

dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it .

ATTENZIONE PROROGA TREGUA FISCALE

In questo articolo potete leggere le nuove scadenze per sanare le eventuali violazioni formali commesse.



COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI 2022

3 Febbraio 2023

COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI 2022 ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023

NUOVA SCADENZA

Il Provvedimento n. 176227 del 23 maggio 2022 ha modificato, tra le altre cose, i termini della comunicazione dei saldi annuali a partire dal 1° gennaio 2023. Il punto 2 del suddetto provvedimento recita testualmente: “La comunicazione di cui al presente provvedimento è effettuata annualmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Ai fini del presente provvedimento il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese”.

La nuova scadenza, per i saldi 2022, sarà quindi martedì 28 febbraio 2023.

PER QUALI RAPPORTI?

Per sapere quale tipologia di rapporti deve comunicare i saldi, chi utilizza il nostro programma CORA, può selezionare la scheda SALDI ANNUALI: vengono riportati solo i rapporti del soggetto che prevedono i saldi.

Cliccando sul bottone ISTRUZIONI SALDI è possibile scaricare le istruzioni di compilazione aggiornate, per ogni tipologia di rapporto. In rosso sono evidenziate le modifiche rispetto alla versione precedente.

COME SI CREA LA COMUNICAZIONE?

Una volta compilati i campi richiesti, cliccare su CREA COMUNICAZIONE.

Prevalenza e comunicazioni all’anagrafe tributaria

24 Febbraio 2022

Quando valuto la prevalenza dell’art. 162-bis per capire se sono holding e per procedere con le comunicazioni all’Anagrafe tributaria?

Come noto secondo l’art. 7 DPR 605/1973 le “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”, relative ai rapporti continuativi instaurati con i “clienti”, sono da trasmettere con cadenza mensile.

Ciò significa che Banche, società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti interessati devono comunicare all’anagrafe, entro il mese successivo a quello di riferimento, la nascita di nuovi rapporti finanziari, la modifica o la chiusura di detti rapporti.

La comunicazione in questione è meglio conosciuta anche come “comunicazione extra-conto” per l’assenza di dati contabili in essa contenuta.

Anche le holding ex. Art. 162-bis del Tuir, al pari degli altri operatori finanziari, sono tenute alla comunicazione precedente, in relazione ai rapporti continuativi di:

•            Partecipazioni societarie

•            Finanziamenti

•            Garanzie

•            Prestiti obbligazionari

•            Cash pooling

Quando è la prima scadenza per questi soggetti?

La domanda sorge spontanea in quanto una società, anche se nasce come “holding” con apposito codice ATECO, non saprà mai se ricade davvero nella definizione dell’art. 162-bis Tuir, almeno fino a quando non approva il primo bilancio, in quanto l’articolo 162-bis Tuir chiede che la società assumerà tale definizione quando oltre il 50% degli elementi dell’attivo è rappresentato da partecipazioni iscritte nell’immobilizzato ed elementi a queste connesse.

In dottrina, pertanto, si è soliti ritenere che la prima scadenza mensile utile per effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria in capo ad una holding ex. 162-bis, sia entro il mese successivo all’approvazione del primo bilancio in cui si verificano i requisiti dell’art. 162-bis stesso.

L’Agenzia Entrate nelle risposte ad interpello n. 40, 266 e 363/2021 sembra, però, comunicare una possibilità alternativa secondo la quale sarebbe possibile trasmettere la prima comunicazione “mensile” entro il mese successivo all’invio della dichiarazione dei redditi riferita al bilancio in cui si verificano i requisiti ex. 162-bis.

Dovrebbe, pertanto, essere possibile considerando i soggetti con periodo fiscale “solare”, trasmettere le comunicazioni entro il mese di dicembre di ogni anno in considerazione del fatto che, ordinariamente, la dichiarazione dei redditi scade ogni 30 novembre, senza incorrere alcuna sanzione.

Peraltro l’approccio viene già utilizzato da parte delle società di persone che non hanno alcun bilancio da approvare.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria

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