CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI

CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI

FAQ del 21 ottobre 2016

Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico (Holding e società finanziarie): quali adempimenti in caso di perdita dei requisiti oggettivi?

Le holding e le altre società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010, sono obbligati alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI) e alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti laddove svolgono prevalentemente attività finanziaria (vedere FAQ del 14 aprile 2016).

Qualora tali soggetti perdano i requisiti di prevalenza dell’attività finanziaria, sono tenuti a:

1.comunicare la cessazione dell’indirizzo PEC, via Entratel mediante una comunicazione basata sul tracciato apposito (potete usare il PROGRAMMA  COMUREI) e avendo cura di valorizzare il campo del luogo di tenuta della contabilità.
Si ricorda che:

a) l’accoglimento della richiesta di cancellazione è subordinato all’esito positivo delle attività istruttorie

b) la casella PEC, secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2005, deve rimanere attiva per 30 giorni successivi alla richiesta di comunicazione al fine di dare seguito alle indagini in corso.

2.inviare una autocertificazione all’ufficio Dati Enti Esterni sottoscritta dal legale rappresentante, qui il modello

3.effettuare le ultime comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari

4.dopo 90 giorni, se non necessario per altri adempimenti, può chiedere la cessazione dell’utenza SID tramite l’apposito portale.

Riportiamo anche una risposta di Sogei per il caso specifico:

Se si tratta di una perdita dei requisiti oggettivi non è necessario provvedere alla comunicazione di chiusura dei Rapporti. In seguito alla comunicazione al REI, provvederà Sogei a marcare questi Rapporti in essere. In caso di riacquisizione dei requisiti provvederà sempre Sogei alla riapertura dei Rapporti precedentemente marcati.