CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA

CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Cessione di ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività– Obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.

La cessione di un ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività, continuando a rivestire la qualifica di operatore finanziario, fa sì che il cedente sia responsabile di tutti gli atti eseguiti fino alla data effettiva di cessione del Ramo d’azienda.

Il cessionario diventa responsabile da quella data in poi. 

Quindi relativamente agli adempimenti previsti all’Archivio dei rapporti finanziari:          

-il cedente comunica la chiusura dei rapporti ceduti;   

-il cessionario comunica, con un nuovo ID rapporto, l’apertura dei rapporti acquisiti alla data di cessione;

-ciascun operatore darà riscontro – anche con la documentazione sottostante al rapporto – alle richieste di indagini finanziarie per il periodo in cui ha avuto in gestione il rapporto (rispettivamente prima o dopo la cessione a seconda che si tratti dell’operatore cedente o cessionario).

Da quanto sopra indicato, il cessionario non avrà la necessità di ricevere dal cedente gli archivi elettronici contenenti le informazioni relative ai rapporti acquisiti, in quanto sarà il cedente ad esserne responsabile (in caso di richieste di indagine) fino alla data di cessione del ramo d’azienda.

I soggetti coinvolti dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia, all’indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it, nella quale dovranno descrivere l’operazione di cessione, indicare il numero dei rapporti trasferiti, dichiarare gli impegni assunti con riguardo alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti e alle richieste di indagini finanziarie.