Evento in presenza – Holding novità 2023

22 Novembre 2022

ARGOMENTO:

Temi emergenti della Holding a inizio 2023

Evento in presenza gratuito


QUANDO:

sabato 25 Marzo 2023 dalle 10:00 alle 13:00

DOVE:

CITTADELLA (PD)Via Ca Nave 97 presso Studio SELD


CONTENUTI:

Questi gli argomenti che verranno trattati:

  • Le opportunità della holding
  • I nuovi orientamenti dell’Agenzia in tema di abuso
  • Opportunità e criticità della holding società semplice
  • La dichiarazione dei redditi della holding
  • Le comunicazioni all’anagrafe tributaria e la sanatoria delle irregolarità formali 2023
  • Holding e trust a confronto

ISCRIZIONE AL SEMINARIO :

Il seminario è gratuito. È sufficiente la prenotazione compilando il form qui sotto dove è anche possibile sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche che saranno trattate dai relatori nel corso dell’evento.

A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email di conferma.

NOTE OPERATIVE

L’evento si tiene esclusivamente in presenza.

La sede dell’evento è a CITTADELLA (PD) – Via Ca Nave 97 presso Studio SELD: Indicazioni stradali

Non è prevista la registrazione dell’evento.

Il materiale utilizzato dai relatori sarà consegnato ai partecipanti

Numero partecipanti: massimo 60

L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi con questo modulo:



RELATORI:

Lo Studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario. Lo Studio si pone come uno strumento di ausilio esclusivamente su temi specialistici prevalentemente in affiancamento di altre figure professionali. La sede è a Castelfranco Veneto (TV)

Dott.ssa Silvia Bettiol, commercialista dello Studio Vial, ha sviluppato particolare competenza sul tema degli adempimenti dovuti dalle holding, procuratrice di trust company professionale, è relatrice e autrice di pubblicazioni sui temi di sua competenza.

Dott. Ennio Vial, Dottore commercialista, opera nel settore della consulenza in materia di fiscalità internazionale, operazioni straordinarie, riorganizzazione di patrimoni familiari e di trust. È relatore per svariati enti di formazione. Pubblica da oltre 20 anni articoli e libri sui temi di sua competenza.


WEBINAR: Holding Novità 2023

23 Settembre 2022


Aggiornamenti per le Holding: redditi, bilanci, anagrafe rapporti, CRS


ARGOMENTO

La videoconferenza intende analizzare le novità che hanno interessato le holding ex. 162-bis, nell’ultimo periodo, per non farsi trovare impreparati a fronte della possibile finestra concessa dalla Legge di Bilancio 2023 circa la sanatoria degli errori formali!

Dopo una breve carrellata della definizione di holding ex. 162bis tuir, con commenti anche ai recenti documenti di prassi, si analizzano fattispecie di dichiarazioni dei redditi, Ires, Irap, società di comodo, nonché redazione del bilancio della holding.

Si affronteranno altresì le comunicazioni all’anagrafe che deve effettuare la holding in relazione ai rapporti di partecipazione, finanziamento, cash pooling e così via.

Ampio spazio sarà dedicato alle risposte su quesiti proposti dai partecipanti, alle novità attinenti all’esclusione di talune holding dal bilancio in forma micro, alle novità introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 23 maggio 2022 a partire dal 2023, nonché esempi pratici di sanatoria per gli errori formali la cui scadenza per il pagamento della sanzione è il prossimo 31 marzo 2023!

Il webinar sarà in diretta ma ai partecipanti viene consegnata la registrazione ed il materiale.


QUANDO

Il Webinar si terrà il martedì 7 Marzo 2023 dalle 15:00 alle 17.30


CONTENUTI

Questi gli argomenti che verranno trattati:

  • Le varie definizioni di holding
  • La definizione ex art. 162 bis tuir – Lineamenti della disciplina
  • La nozione di holding ex art. 87 e 177 co.2 bis del tuir
  • La definizione di holding nella Legge Europea (L. 23 dicembre 2021, n. 238)
  • Casi pratici
  • Risvolti sull’elaborazione del bilancio
  • Holding, comunicazioni all’anagrafe tributaria e comunicazione CRS
  • Compilazione della comunicazione mensile
  • Compilazione della comunicazione annuale (saldi)
  • Le informazioni da trasmettere
  • Cosa è cambiato con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate 23.05.2022 dal 2023
  • L’identificazione del titolare effettivo anche alla luce del nuovo Decreto 11 marzo 2022 n. 55 relativo all’istituzione dell’apposito registro presso la camera di commercio
  • Le risposte date dall’Agenzia delle Entrate sulle modalità di comunicazione all’anagrafe tributaria
  • Commento ai più recenti interpelli dell’Agenzia Entrate (40/2021 – 266/2021 – 363/2021 – 834/2021 – 177/2022 – 178/2022)
  • Come leggere una fotografia di consistenza e quali adempimenti porre in essere in caso di errore
  • La sanatoria degli errori formali alla luce della R.M. 6 del 14 febbraio 2023 – esempi di adeguamento

Durante il webinar sarà possibile porre delle domande in diretta al relatore


RELATORI

 

Lo Studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario. Lo Studio si pone come uno strumento di ausilio esclusivamente su temi specialistici prevalentemente in affiancamento di altre figure professionali. La sede è a Castelfranco Veneto (TV)

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Descrizione generata automaticamente

Dott.ssa Silvia Bettiol, commercialista dello Studio Vial, ha sviluppato particolare competenza sul tema degli adempimenti dovuti dalle holding, procuratrice di trust company professionale, è relatrice e autrice di pubblicazioni sui temi di sua competenza.


COME ISCRIVERSI

Il webinar è in promozione a 150€

A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con il link per il collegamento diretto all’evento e verranno anche anticipate le slides (in formato pdf) usate durante il corso.



Per sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche che saranno trattate dai relatori nel corso del webinar compilare il form qui sotto.

    Brevi cenni operativi per la vendita di un immobile con un pignoramento trascritto

    25 Maggio 2022

    Nell’attuale scenario macroeconomico capita sempre più spesso all’agente immobiliare di trattare immobili che hanno dei cosiddetti “gravami” ossia trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli come ipoteche (volontarie o giudiziali), sequestri o anche pignoramenti. In generale potremmo dire dunque delle situazioni ove il diritto di credito di terzi è già stato accertato e il bene in oggetto è utilizzato come garanzia dell’adempimento.

    Ora ci occuperemo del caso più grave ossia quello del pignoramento.

    In termini molto generici potremmo dire che le ipoteche si risolvono cancellandole contestualmente al rogito ossia pagando il creditore con i soldi (tutti o una parte) che si ricava dalla vendita, con la notabile differenza che se si tratta di ipoteca volontaria sarà possibile una cancellazione telematica (a mezzo decreto Bersani), nel caso di una ipoteca giudiziale dovremo necessariamente procedere ad un atto notarile di assenso alla cancellazione ipotecaria (dunque con la presenza del creditore o di un suo legale rappresentante). In termini generici però il problema che si pone all’agente immobiliare è di fatto il medesimo: valutare se il bene sia capiente, ovvero se il valore di debiti sia “coperto” dal valore del prezzo di vendita per poi procedere.

    Nel caso in cui invece sul bene vi sia un pignoramento il problema è ben maggiore; in questo caso infatti non esiste solo la garanzia ipotecaria, (alla luce, evidentemente, di un inadempimento del debitore che nel nostro caso è anche il proprietario/venditore) ma il creditore ha proceduto per l’escussione del suo credito con una procedura esecutiva.

    Anzi dovremmo dire che è proprio il pignoramento l’atto che da il via al procedimento di espropriazione forzata, con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del credito. Si tratta quindi di una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa (e non il creditore) al debitore di astenersi da qualunque atto che possa sottrarre i beni oggetto del pignoramento alla garanzia del pagamenti di un debito. Dunque il bene non si può vendere. Ma nel caso l’agente immobiliare stesse trattando la vendita di un immobile che (ad esempio) durante le trattative viene pignorato, e magari dovesse ricevere una valida proposta cosa si può fare? Esiste una soluzione.

    Ovviamente non si chiede all’agente di fare l’avvocato, ma di tenere in considerazione queste brevi indicazioni, per non perdere il lavoro fatto.

    Il pignoramento infatti viene trascritto nella conservatoria competente, ma non può essere estinto semplicemente con un pagamento contestuale. Infatti per legge il pignoramento può essere cancellato solo dal giudice. Quindi come si procederà, facendo l’esempio di un immobile in compravendita a 400 mila euro con un pignoramento trascritto per 100 Mila? Semplicemente si andrà dal notaio e qui si consegnerà l’importo al creditore procedente, il quale lo darà al notaio (non lo incasserà) in deposito fiduciario. Contestualmente egli riceverà l’atto di rinuncia all’azione legale che dovrà essere depositato presso il tribunale competente. Generalmente il tutto sarà inserito in un atto di compravendita condizionato, ossia sotto la condizione sospensiva della cancellazione effettiva del pignoramento. 

    Con la richiesta di rinuncia all’azione legale il giudice deve cancellare il pignoramento, non avendo senso che i beni rimangano assoggettati come garanzia di un credito estinto. Tuttavia dovranno attendersi almeno 20 giorni affinché la cancelleria emetta il provvedimento di estinzione della procedura apponendo il timbro di mancata opposizione (termine concesso perché altri creditori potrebbero opporsi all’estinzione del procedimento di escussione). Questo è il termine previsto dalla legge, ma ovviamente le cose possono andare per le lunghe in cancellerie più “occupate”. Finalmente con il decreto del giudice (con il citato timbro) si potrà tornare dal notaio e rogitare, essendosi verificata la condizione sospensiva. Se invece qualche altro creditore si opponesse, allora non si potrebbe procedere, e il promissario acquirente riavrebbe il suo assegno posto in deposito.

    Una operazione strutturata che richiede delle competenze di base, ma che può permettere di chiudere trattative spesso considerate (erroneamente) impossibili. Ovviamente si chiede di procedere prima che vengano fissate le aste di vendita, e con acquirenti che abbiano la possibilità di pagare senza la richiesta di un mutuo che, stante la presenza di un pignoramento, non sarebbe concesso.

    Dott. Simone Cerri.

    L’operazione di fusione che coinvolge più holding

    17 Marzo 2022

    Può accadere che una società holding, che chiameremo Alfa, che rispetta i requisiti dell’art. 162bis Tuir venga fusa per incorporazione in un’altra società che chiameremo Beta.

    L’operatore deve a questo punto chiedersi quali attività e comunicazioni porre in essere nei confronti dell’anagrafe tributaria nell’ipotesi in cui anche Beta sia un operatore finanziario ex. art. 162-bis.

    Il tema viene analizzato tra le FAQ del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove viene analizzato il caso di una fusione tra operatori finanziari con incorporazione di un soggetto che termina la propria attività.

    Chiaramente l’Anagrafe Tributaria avrà ricevuto in passato comunicazioni circa i rapporti che Alfa aveva in essere (ad esempio partecipazioni, finanziamenti ecc). Ora, tali rapporti, a seguito della fusione per incorporazione, vengono collocati in Beta. Quali comunicazioni si devono porre in essere per segnalare all’Anagrafe tributaria il “subentro” dei rapporti che da Alfa passano a Beta?

    Nel nostro caso abbiamo ipotizzato che Alfa cessi la propria attività in quanto viene incorporata al 100% in Beta. In questo caso si applicano le disposizioni del punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, secondo cui

    Nei casi di cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in altro soggetto obbligato, l’operatore la cui attività è cessata a seguito di fusione, incorporazione, scissione, cessione di ramo finanziario, cessione di azienda o che ad altro titolo confluisce in altro operatore finanziario trasferisce, entro 60 giorni dall’evento, il proprio Archivio dei rapporti, incluse le chiavi identificative dei rapporti finanziari, all’intermediario incorporante o risultante dalla fusione, o al cessionario, il quale garantisce la conservazione delle informazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie rilevazioni ed archivi.

    L’operatore di confluenza comunica entro 60 giorni dalla predetta acquisizione nell’Archivio la presa in carico dei rapporti (…)

    Il soggetto risultante dalla fusione [ovvero l’incorporante] (…) trasmettono le informazioni integrative annuali di cui al provvedimento del 25 marzo 2013 comunicando oltre ai rapporti di propria competenza anche i rapporti del soggetto confluito, compresi quelli cessati.

    Con la fusione infatti, l’incorporante (il nostro Beta) diviene intestatario, attraverso una comunicazione di c.d. ‘Presa in carico ’ (comunicazione di tipo 8), di tutti i rapporti riferiti al soggetto incorporato (nel nostro caso Alfa) nell’Archivio dei Rapporti Finanziari.

    Si raccomanda agli operatori finanziari interessati da operazioni straordinarie che prevedano operazioni societarie regolate dal punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, di effettuare una attenta verifica che tutti gli adempimenti finalizzati all’acquisizione di una corretta posizione in Archivio delle entità da incorporare siano realizzati prima dell’operazione.

    Per dubbi puoi contattarci direttamente

    La creazione della holding con il conferimento di partecipazioni

    9 Marzo 2022

    Voglio la holding! Vediamo come crearla con l’operazione di conferimento di partecipazione

    La creazione di una “personal-holding” può rispondere a diverse necessità che possono ovviamente variare da caso a caso ma che si muovono spesso nell’alveo dell’esigenza di ottimizzare l’utilizzo del patrimonio di famiglia, creando anche un assetto migliore per il passaggio dello stesso, che può avvenire nei confronti dei terzi in caso di cessione ad esempio della società operativa partecipata dalla holding, oppure nei confronti dei propri discendenti qualora si decida di avviare il ricambio generazionale ed inserire nella compagine societaria gli eredi.

    Diverse sono le vie che possono portare alla creazione della holding.

    L’operazione più comune è sicuramente il conferimento di partecipazioni societarie. Il caso classico è quello delle società le cui quote sono direttamente detenute dalle persone fisiche. Queste ultime conferiscono tali partecipazioni in una newco che dà loro in cambio partecipazioni nella Newco Holding stessa. Si veda la seguente figura:

    La creazione della holding con il conferimento di partecipazioni

    Varie sono le discipline fiscali che possono portare alla fase “finale”, le cui regole sono descritte nel nostro Testo Unico DPR 917/1986. 

    Quella di portata più generale è sicuramente rappresentata dall’articolo 9 Tuir che costituisce la norma applicabile a tutte le casistiche possibili ma che, generalmente, risulta fiscalmente onerosa. 

    Alcuni regimi fiscali previsti dal nostro testo unico presentano profili di interesse ma possono essere perseguiti solo in casistiche molto particolari. Ad esempio, il conferimento ex articolo 175 Tuir richiede che sia soddisfatta la condizione che le partecipazioni conferite siano precedentemente detenute nella sfera di impresa commerciale. Rara è anche la via prevista dell’articolo 177, comma 1, Tuir che permette la nascita della holding attraverso uno scambio di partecipazioni. La complessità dell’operazione non è tanto fiscale, quanto piuttosto legata al fatto che la società che diventa holding deve essere una società per azioni o una società in accomandita per azioni. La norma più utilizzata è il conferimento previsto dall’articolo 177, comma 2, e 2 bis Tuir. Il regime fiscale non è propriamente di neutralità in quanto si tratta di un realizzo controllato. In sostanza la plusvalenza in capo ai soci conferenti non viene calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo storico delle partecipazioni, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria e il costo storico delle partecipazioni. Per accedere a questo regime sono però necessari alcuni prerequisiti come, ad esempio, il fatto che la partecipazione conferita consenta alla holding di acquisire o integrare il controllo della società “operativa” (co. 2). 

    Per dubbi puoi contattarci direttamente

    Il certificato di agibilità e gli obblighi del mediatore immobiliare

    9 Marzo 2022

    Nelle compravendite immobiliari, spesso emerge il tema del certificato di abitabilità, termine che si sovrappone inevitabilmente con quello di agibilità; con questo breve approfondimento si cercherà di capire cosa sia esattamente e quando sia necessario.

    Premesso che il certificato di agibilità ha sostituito quello di abitabilità (dunque bisogna oggi fare riferimento esclusivamente al primo) dal 2013, entrambi i documenti, cercando di fare chiarezza all’interno di molte norme urbanistiche che si sono sovrapposte, mirano a fornire una certificazione del fatto che l’immobile è in possesso degli elementi di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici.

    Si ottiene con una richiesta presso l’ufficio tecnico del comune (oggi Sportello Unico Edilizia) entro 15 giorni dalla fine dei lavori, ma è necessario fare presente che con il termine “Lavori” non si indica solo la costruzione di un immobile, ma anche tutte le opere all’interno di una unità abitativa che possono avere alterato le condizioni preesistenti di sicurezza, igiene e salubrità (si pensi al caso in cui viene sopraelevato un immobile).

    L’ufficio comunale competente ha poi 30 giorni per pronunciarsi, e vige (in materia) il c.d. silenzio assenso. Il termine è esteso a 60 giorni se il parere dell’ASL (che riguarda unicamente gli elementi di salubrità) è sostituito da un’autocertificazione.

    Fatto importante: ovviamente il fatto che vi sia il silenzio-assenso non significa che l’ufficio tecnico non proceda con accertamenti nel merito e, nel caso, non neghi la certificazione dopo avere fatto le proprie verifiche (ad esempio collaudo) e verificata la rispondenza con le vigenti normative anche regionali.

    Oltre che dal proprietario e dai suoi eredi il certificato può essere richiesto dal titolare del permesso di costruire.

    Ciò che rileva per l’agente immobiliare, è che per gli immobili costruiti, oppure oggetto di importanti lavori dopo il 2013 sarà necessario richiedere alla parte venditrice questo documento. Si ricorda che il certificato di agibilità serve per le costruzioni edificate dopo il 30 giungo 2003, considerando poi che sino al 2013, lo stesso si chiamava abitabilità per gli immobili abitativi, agibilità per quelli commerciali; ovviamente per avere una idea della data di edificazione/fine lavori che abbiano alterato gli standard di cui sopra, si farà riferimento alla provenienza, ma anche una visura catastale storica potrà dirci se sono stati effettuati lavori (essendo l’aggiornamento catastale un documento che va allegato quando il tecnico fa l’istanza per detto documento). Se l’immobile è precedente come data di edificazione il documento sarà necessario, ovviamente, solo se sono stati fatti lavori che ne alterino lo stato come detto prima.

    Altro elemento da tenere in considerazione per il mediatore immobiliare; e se manca questo documento? Prima di tutto, chiariamo che non è vero che non si può procedere alla vendita, ai sensi di legge la sua mancanza non causa la nullità della vendita. Tuttavia in base ai principi generali del codice civile in materia di contratto il bene verrebbe venduto senza una sua qualità essenziale, dunque la parte acquirente potrebbe domandare la risoluzione del contratto per inadempimento con tutti gli accessori relativi (si pensi alla caparra confirmatoria). Questo significa che la parte acquirente sarà libera, o meno, di accettare la vendita, ma deve essere resa edotta della mancanza di questo documento di rilevante importanza, e tale elemento deve essere presente nella contrattualizzazione che viene svolta presso il mediatore immobiliare. Ovviamente sarà cura del mediatore fare presente alla parte venditrice il ridotto mercato che tale immobile avrà, ma soprattutto il ridotto prezzo che lo stesso potrà ottenere sul mercato, quindi suggerire allo stesso di procedere facendosi assistere da un tecnico di fiducia.

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    Avv. Simone Cerri

    (vedi qui la mia video presentazione)

    Per dubbi puoi contattarci direttamente