Prima scadenza adempimenti Anagrafe Rapporti

31 Maggio 2023

Qual è la prima scadenza per gli adempimenti Anagrafe Rapporti?

La decorrenza degli adempimenti all’Anagrafe Rapporti è la fine del mese successivo all’approvazione del bilancio che ha sancito il superamento del suddetto requisito di prevalenza (ultimo bilancio approvato con partecipazioni > al 50% dell’attivo SP) .

HOLDING E ANAGRAFE RAPPORTI: QUANDO?

30 Maggio 2023

Quando una Holding diventa soggetto obbligato agli adempimenti Anagrafe Rapporti?

In base all’art. 162 TUIR sono soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni all’Anagrafe Rapporti quelle società che nell’ultimo bilancio approvato presentano un ammontare complessivo delle partecipazioni superiori al 50% dell’attivo totale dello Stato patrimoniale.

FAQ ANAGRAFE RAPPORTI

24 Maggio 2023

FAQ ANAGRAFE RAPPORTI STAR SOLUZIONI

Abbiamo pensato che potesse essere utile creare una pagina , con le risposte alle domande più frequenti in tema Anagrafe Rapporti, che riceviamo sia dai nostri clienti che da chi si interfaccia per la prima volta con questa normativa.

HOLDING

1) Quando una Holding diventa soggetto obbligato agli adempimenti Anagrafe Rapporti?

2) Qual è la prima scadenza per gli adempimenti Anagrafe Rapporti?

3) Cosa bisogna fare per essere in regola?

4) Come posso registrare la pec al REI?

5) Come registrare la Holding (soggetto obbligato) al SID?

6) Cosa sono i certificati di firma (ambiente di sicurezza)?

7) Come verifico se i certificati di firma sono validi?

8) Quale programma compro per adempiere agli obblighi Anagrafe Rapporti?

9) Cos’è la comunicazione CRS?

10) Le Holding sono obbligate ad effettuare la comunicazione CRS?

11) Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe rapporti?

12) Quali rapporti devono comunicare le Holding?

ABBONAMENTI

13) Quanto Costa Effettuare La Comunicazione Al REI?

14) Come compro il programma CORA e CRS?

15) Dove trovo i prezzi dei programmi?

16) Come rinnovo la licenza del programma web?

17) Come acquisto la licenza per un soggetto aggiuntivo?

18) Come posso modificare i dati dell’intestatario della licenza e non perdere lo storico delle comunicazioni?

COMUNICAZIONE RAPPORTI

19) Cos’è il soggetto obbligato all’Anagrafe Rapporti?

20) Come si configura il soggetto obbligato?

21) Come configurare la gestione automatica della pec?

22) Come posso caricare e verificare i certificati di firma del soggetto obbligato in CORA o CRS?

23) Come faccio la prima comunicazione con CORA?

24) Quando devo fare le comunicazioni mensili?

25) Titolare effettivo: chi è e come si comunica?

26) Come si comunica una variazione di un rapporto?

27) Come si comunicano i saldi annuali?

28) Cos’è la fotografia di consistenza e come si legge?

29) Come posso fare un backup dei dati?

30) Come posso eliminare un soggetto in CORA?

31) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da CORA?

32) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da altro software?

33) Come leggere i file ATPEC ricevuti dall’Agenzia delle Entrate?

ERRORI NELLE COMUNICAZIONI

34) Come leggere gli errori segnalati da CORA?

35) Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?

N.B. La pagina è in continuo aggiornamento

Vi invitiamo anche a consultare e scaricare il nostro documento con le FAQ, che trovate qui sotto.

Se, dopo aver letto il documento, non avete trovato risposta ai vostri dubbi, scriveteci a questo indirizzo : assistenza@starinfostudio.it

QUALI VIE PER CREARE UNA SOCIETA’?

24 Maggio 2023

Quali vie ci sono per creare una nuova società?

Abbiamo già visto in altri contributi in questo blog come sia possibile creare una società, come ad esempio una holding, attraverso l’operazione di conferimento di partecipazioni.

Esistono altri metodi per la creazione di “scatole” che detengono partecipazioni in altre società.

Una via è sicuramente quella relativa al CONFERIMENTO DI AZIENDA.

Si veda la seguente figura:

In sostanza, Alfa srl “scorpora” la propria azienda conferendola in una nuova “scatola”, una NEWCO SRL.

Come noto, l’art. 176 del tuir prevede che il conferimento di azienda operata tra soggetti che lavorano come imprenditori commerciali risulta fiscalmente neutro.

Peraltro, il comma 2 estende la neutralità anche al caso in cui il conferente o il conferitario sia un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

L’operazione è di interesse perché consente di “mettere in sicurezza” il patrimonio immobiliare che non viene messo a rischio dall’attività aziendale, in precedenza svolta direttamente da Alfa srl.

In sostanza Alfa diventa una “holding/immobiliare”. Inoltre se Alfa dovesse vendere la partecipazione nella NEWCO SRL-AZIENDA, potrebbe godere del regime di tassazione cd. Pex, ovvero tassazione del 24% solo sul 5% della plusvalenza senza incorrere in alcun profilo di abuso del diritto.

Sebbene l’operazione abbia diversi aspetti positivi, si tratta di una via particolarmente invasiva in quanto l’attività aziendale dovrebbe essere esercitata con una nuova partita iva attribuita alla NEWCO SRL, con necessità di cambiare tutti i contratti in essere con dipendenti, clienti, fornitori e così via.

E’ quindi, necessario valutare di volta in volta le opportunità concesse dall’operazione di conferimento di azienda.

Se stai pensando a questo tipo di operazione, chiedi aiuto ai nostri esperti!

HOLDING: LE VARIE DEFINIZIONI

19 Maggio 2023

QUANTE DEFINIZIONI DI HOLDING ESISTONO?

Sempre più spesso si sente utilizzare la parola “holding” al fine di riferirsi ad una “scatola societaria” che svolge come attività principale quella di detenere partecipazioni in altre società.

Si veda il seguente grafico:

A prima vista, la società Alfa viene, infatti, definita holding in quanto la sua attività principale è costituita dalla detenzione di partecipazioni in altre società.

Invero, la qualifica di holding , se utilizziamo la definizione data dall’art. 162-bis, è attribuita anche ad una società che detiene sia immobili che partecipazioni e queste ultime presentano un valore contabile che supera di oltre il 50% il totale dell’attivo patrimoniale.

Si pensi al seguente duplice caso.

Alfa presenta il seguente bilancio:

In una situazione come quella sopra esposta, Alfa non viene “qualificata” come holding , bensì è più facile chiamarla società “immobiliare”.

Cosa accade se però, Alfa acquista una nuova partecipazione, ad esempio in Gamma, per 105.000 €?

Per 5mila euro oltre il 50% del totale dell’attivo (405.000 €) è ora rappresentato da partecipazioni in altre imprese e pertanto, la medesima Alfa che fino a qualche giorno prima era definita “immobiliare” ora viene assimilata ad una qualsiasi holding in quanto ricade nella definizione ex. Art. 162-bis Tuir!

Va detto una società può essere qualificata holding in base a normative completamente differenti tra di loro.

Ai fini della soggettività IVA, ad esempio, la definizione ex. Art. 162 bis Tuir non rileva.

Così come quest’ultima non ha alcun significato in materia di comunicazioni in ambito internazionale (CRS/FATCA).

Nella successiva tabella abbiamo sintetizzato quali sono le normative di riferimento quando, in maniera a tecnica, sentiamo parlare di holding :

Vuoi verificare se la tua società è qualificabile come holding ? Contatta i nostri esperti!

RINNOVO LICENZA PROGRAMMA

19 Maggio 2023

COME RINNOVO LA LICENZA DEL MIO PROGRAMMA WEB?

In questo articolo vediamo come i nostri clienti possono rinnovare la licenza dei programmi web utilizzati.

Innanzitutto è utile sapere che è possibile in qualsiasi momento consultare la data di scadenza della licenza, cliccando sulle tre linee, acconto all’icona del programma.

Per il rinnovo di abbonamenti in corso bisogna premere questo link e loggarsi nell’area privata :  si ci troverà già sulla pagina Storico Abbonamenti.

ATTENZIONE: Il rinnovo può essere gestito solo da questa pagina e non dalla pagina delle app che utilizzate di solito.

Cliccare poi sul bottone RINNOVA degli abbonamenti che si vogliono rinnovare.

Gli articoli verranno aggiunti al carrello e quindi cliccare su VISUALIZZA CARRELLO per confermare l’ordine.

Sono previste diverse modalità di pagamento, tra cui anche il bonifico bancario.

Si può rinnovare gli ordini da 15 giorni prima della scadenza.

Se si rinnova dopo la scadenza, il rinnovo avrà comunque la data scadenza originale.

La creazione della holding società semplice

8 Maggio 2023

La creazione della holding nella forma della società semplice

Capita spesso di imbattersi in alcuni gruppi societari che presentano come società capogruppo una società semplice holding. In un prossimo intervento analizzeremo eventuali benefici che una struttura di questo tipo può portare (se esistono). In questo articolo, invece, vogliamo capire con voi quali sono le strade che possono portare allo sviluppo di una struttura come quella presentata di seguito:

Se pensiamo ad una situazione di partenza dove Tizio e Caio sono soci che detengono una partecipazione nella società Alfa srl ed intendono conferirla in una società semplice, quale è l’operazione straordinaria più immediata? Potremmo pensare ad un conferimento di partecipazioni c.d. a realizzo controllato ex art. 177 co. 2.

Siamo sicuri che in questo caso la conferitaria Holding possa essere una società semplice?

Ebbene, abbiamo già visto che l’art. 177 co. 2 del tuir prevede un regime di realizzo controllato che, in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 9 del tuir, prevede che la plusvalenza da conferimento non è calcolata come differenza tra il valore normale della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria ed il costo storico della partecipazione.

In sostanza, il conferente può gestire legittimamente la plusvalenza pilotando la misura dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria. Se il costo storico della quota risulta basso, sarà possibile eliminare o limitare la plusvalenza contenendo la misura dell’incremento del patrimonio netto.

Purtroppo, siamo dell’avviso che si debba ritenere inapplicabile il regime del realizzo controllato ex. art. 177 co. 2 Tuir qualora la conferitaria sia una società semplice.

Ciò per una serie di ragioni. Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 4.4.2017 n. 43, ha avuto modo di affermare che a suo avviso sia la società conferitaria che la società conferita devono essere società di capitali. Ciò per via di una presunta similitudine con la disciplina del comma 1 del medesimo art. 177 che ha ad oggetto solo società di capitali.

Questa impostazione non è assolutamente condivisa da chi scrive. Solamente in relazione alla controllata si può pensare alla necessità che si tratti di una società di capitali in quanto la norma impone l’acquisizione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e l’assemblea è presente solo nelle società di capitali.

Ad ogni buon conto, quand’anche si volesse aderire all’impostazione per cui in questo regime la società conferitaria può essere una società di persone, rimarrebbe il fatto che il regime in oggetto si fonda sul comportamento contabile assunto dalla società conferitaria, che nel caso della società semplice non è desumibile in assenza di una contabilità sociale.

La mancanza della contabilità rende impossibile verificare la misura del patrimonio netto.

La conseguenza inevitabile è che si dovrà valorizzare al valore normale/di mercato, le quote che intendo conferire nella società semplice e, una volta conferite, scontare l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza che ottengo dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Rimane ovviamente sempre possibile valutare la strada della rivalutazione delle quote sociali a pagamento mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva attualmente fissata al 14%.

TERMINI INVIO COMUNICAZIONI ANAGRAFE RAPPORTI

2 Maggio 2023

MESE DI MAGGIO 2023

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022, ha tra le altre cose ridefinito i termini per l’invio delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori di cui all’art. 7 sesto comma 6 del DPR n. 605/73.

Dal 1° gennaio 2023 è stata ridefinita la scadenza per le comunicazioni mensili: dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Quindi se l’ultimo giorno del mese capita di sabato o in un giorno festivo, i soggetti obbligati dovranno trasmettere le comunicazioni entro il giorno precedente non festivo.

La comunicazione integrativa annuale (saldi), dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo).

Viene poi precisato che in ogni caso, non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l’ultimo giorno del mese.

Infine è stato anticipato il termine relativo al consolidamento dei dati nell’Archivio dei rapporti che passa al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

SCADENZE MESE DI MAGGIO

Il termine per l’invio della comunicazione dei rapporti relativa al mese di aprile 2023 è mercoledì 31/05/2023.

Dal 1° maggio per inviare i saldi annuali (2022) dei rapporti che li prevedono, non è più possibile inviare la comunicazione di TIPO 3 = SALDI ANNUALI, visto che il periodo di consolidamento dati si è chiuso il 30 aprile 2023.  Per procedere è necessario inviare una comunicazione di TIPO 2 = AGGIORNAMENTO e inserire i saldi per tutti gli anni (da quando il rapporto è aperto, fino al 2022).

TITOLARE EFFETTIVO E ANAGRAFE RAPPORTI

27 Aprile 2023

TITOLARE EFFETTIVO E ANAGRAFE RAPPORTI

Per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 2016 è necessario comunicare i dati del titolare effettivo (codice ruolo 7). L’obbligo sussiste quando il titolare del rapporto è una persona giuridica.

Come chiarito anche dalle FAQ sulla normativa anagrafe rapporti, in riferimento alla comunicazione del titolare effettivo del rapporto finanziario, tale dato deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della normativa antiriciclaggio, come indicato nell’Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.

Chi è il titolare effettivo?

Per la normativa antiriciclaggio 2019 (D.Lgs. n.125 del 2019), il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.

Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di quella persona fisica (o le persone) che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.

La mancata individuazione di queste persone può essere un indicatore di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Per tutte le suddette entità giuridiche il titolare effettivo dovrebbe poter essere sempre individuato.

Come individuare il titolare effettivo?

Sappiamo che ci sono tre i criteri per individuare il titolare effettivo (assetto proprietario, controllo e poteri di amministrazione della società). Questi 3 criteri si applicano a cascata: se il primo criterio non dà risultati si passa al secondo e poi al terzo.

Tuttavia in questa sede non vogliamo limitarci a elencare i criteri (criteri che tra l’altro trovate scritti ovunque) ma a farvi riflettere su un aspetto che spesso viene sottovalutato da chi si trova ad affrontare la questione: non siete voi a dover indagare su chi sia il titolare effettivo, ma sarà la controparte a dichiarare chi sia il titolare effettivo.

Facciamo un esempio

Se il soggetto obbligato all’anagrafe rapporti Alfa Srl, acquisisce una partecipazione in Beta Srl, Alfa Srl dovrà comunicare il nuovo rapporto all’Anagrafe Tributaria e dovrà anche indicare il titolare effettivo di Beta Srl.

Alfa Srl non è tenuta a sapere chi sia il titolare effettivo del rapporto: dovrà chiedere a Beta Srl, che dovrà indicarlo e non può non saperlo!

Come comunicare il titolare effettivo di un rapporto con CORA

Se leggendo questo articolo vi siete accorti che vi è sfuggito di comunicare il titolare effettivo per alcuni rapporti, potete rimediare con una comunicazione di TIPO 2 Aggiornamento.

Per aggiornare i rapporti vanno caricate le anagrafiche nella sezione Titolari effettivi (bottone aggiungi, Ruolo 7=Titolare effettivo).

Dopo aver aggiornato i dati, impostare

– tipo comunicazione 2=Aggiornamento

– visto nel campo INCLUSO NELLA PROSSIMA COMUNICAZIONE

-Create la comunicazione come al solito.

GESTIONE AUTOMATICA PEC

14 Aprile 2023

COME CONFIGURARE LA GESTIONE AUTOMATICA DELLA PEC

Da inizio anno, sui nostri programmi CORA e CRS , è possibile configurare la GESTIONE AUTOMATICA DELLA PEC.

Questa funziona vi permetterà di risparmiare tempo prezioso!

Soprattutto se gestite gli adempimenti verso l’Anagrafe Tributaria per diversi soggetti, non potrete più farne a meno.

L’invio delle comunicazioni create con i nostri applicativi, potranno essere effettuati DIRETTAMENTE dal programma.

Sempre il programma in AUTOMATICO procederà all’elaborazione e alla lettura della ricevuta .

Vediamo come procedere con la configurazione.

Dall’Elenco Soggetti, cliccare sull’occhiolino verde per accedere al Dettaglio del soggetto.

Premere il pulsante Configura gestione automatica PEC

Selezionando un operatore verranno impostati automaticamente i dati tecnici.

Andranno compilate manualmente l’indirizzo Pec mittente e la password.

Vanno obbligatoriamente accettate le condizioni sul trattamento dei dati personali premendo il tasto Accetta.

Una volta inseriti tutti i dati premere il pulsante VERIFICA CONNESSIONE e poi CONFERMA.

La configurazione permetterà l’invio automatico dei due file PECAT all’indirizzo SID1@PCERT.AGENZIAENTRATE.IT.

Una copia della comunicazione verrà comunque inviata all’indirizzo di posta ordinario indicato nell’apposito riquadro.

Fleggando il campo Elabora automaticamente le ricevute il programma andrà a verificare ogni ora se è

disponibile la ricevuta, la elaborerà e metterà in chiaro.

Una mail all’indirizzo di posta ordinario per contatti, vi avviserà della disponibilità della ricevuta.

Non perdete altro tempo: Configurate la gestione automatica della pec!

Guarda anche il nostro video tutorial sulla configurazione pec automatica.

Perché creare una holding?

13 Aprile 2023

Perché creare una holding?

La creazione di una holding può rispondere a diverse esigenze dell’imprenditore.

Possono variare da caso a caso, ma partono spesso dall’ esigenza di gestire in modo razionale il patrimonio di famiglia creando un assetto ideale per il passaggio dello stesso.

Questo passaggio può avvenire nei confronti dei terzi in caso di realizzo del patrimonio, soprattutto di quello aziendale, oppure nei confronti dei propri discendenti qualora si decida di avviare il processo del ricambio generazionale.

Varie sono le strade che portano alla nascita di una holding.

L’operazione straordinaria più diffusa è sicuramente il conferimento di partecipazioni societarie (per maggiori approfondimenti si veda il nostro blog: La creazione della holding con l’operazione di conferimento).

Il caso classico è quello delle società detenute direttamente dalle persone fisiche che vengono conferite in una NewCo che assurge al ruolo di holding di famiglia.

Varie sono le norme del testo unico che possono fare al caso nostro.

Quella di portata più generale è sicuramente rappresentata dall’art. 9 del tuir che costituisce la norma applicabile a tutte le casistiche possibili ma che risulta fiscalmente onerosa.

Alcuni regimi fiscali previsti dal nostro testo unico presentano sicuramente dei profili di interesse ma possono essere perseguiti solo in ipotesi molto particolari.

Ad esempio il conferimento ex art. 175 richiede che sia soddisfatta la condizione, non molto frequente, che le partecipazioni siano detenute nella sfera di impresa commerciale. Potrebbe pertanto essere il caso di un conferimento effettuato da una holding che si crea la subholding o quello di un imprenditore che conferisce una partecipazione detenuta nella sfera di impresa commerciale.

Altrettanto raro è il caso dell’art. 177 co. 1 che permette la nascita della holding attraverso uno scambio di partecipazioni. L’onerosità dell’operazione non è tanto fiscale, quanto piuttosto legata al fatto che la società che assurge al ruolo di holding deve essere una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

Particolare è sicuramente anche il conferimento ex art. 178 tuir che postula che la conferitaria sia una società collocata in un Paese comunitario diverso dall’Italia (c.d. conferimento intracomunitario).

La norma più frequentemente utilizzata è sicuramente l’art. 177 co. 2 e comma 2 bis del Tuir.

Il regime fiscale di questa norma non è propriamente di neutralità in quanto si tratta piuttosto di un realizzo controllato. In sostanza la plusvalenza in capo ai soci conferenti non viene calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo storico delle partecipazioni, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria ad il costo storico delle partecipazioni.

La holding può, infine, nascere anche a seguito di un conferimento di azienda ex art. 176 del tuir.

Rispetto alle casistiche precedenti, tuttavia, l’operazione, pur essendo caratterizzata da una assoluta neutralità fiscale, risulta molto più impattante sul piano della gestione amministrativa in quanto l’azienda operativa passa alla società conferitaria.

La situazione è quella presentata nel seguente grafico:

In sostanza conferendo l’azienda in una NewCo si crea una società nuova che svolgerà l’attività operativa.

In questo modo Alfa srl rimane proprietaria solo della quota societaria nella NewCo, diventando così una nuova HOLDING.

Holding società semplice e anagrafe tributaria

4 Aprile 2023

Holding società semplice e obbligo comunicazioni all’anagrafe tributaria

Una domanda che attanaglia spesso gli operatori è la seguente:

“La holding società semplice, laddove possa essere considerata holding ai sensi dell’art. 162 bis del tuir, è tenuta ad effettuare le comunicazioni all’anagrafe dei rapporti tributaria?”

L’articolo 162 bis del tuir, introdotto ad opera dell’art. 12 del D. Lgs. 142/2018 ed entrato in vigore dal 12 gennaio 2019 definisce gli “Intermediari finanziari” e le “società di partecipazione” finanziaria e non.

L’art. 162 bis del tuir individua, infatti, tre grandi categorie di soggetti che potremmo inquadrare come capofila:

1) Gli intermediari finanziari veri e propri;

2) Le società di partecipazione finanziaria (holding che posseggono partecipazioni in intermediari finanziari di cui al punto 1 precedente);

3) Le holding non finanziarie e i soggetti assimilati.

È il punto 3) quello che potrebbe comprendere le società semplici.

Si tratta delle società “holding industriali e commerciali e di servizi” non di matrice bancaria, che soddisfano il principio di prevalenza richiesto dall’art. 162-bis.

La prevalenza interviene quando oltre il 50% dell’attivo dell’ultimo bilancio approvato è rappresentato da partecipazioni e da attivi collegati. Trattasi di partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e non, invece, nell’attivo circolante.

Tornando alla domanda iniziale: la società semplice può essere considerata holding non finanziaria?

La questione è stata oggetto di un paio di risposte ad interpello, mai pubblicate ufficialmente, fornite della DRE Piemonte.

Il primo documento è la risposta ad Interpello: 901 – 384/2019 presentato in data 4.7.2019 alla DRE Piemonte.

L’Agenzia, in quell’occasione, ha escluso l’obbligo circa le comunicazioni in capo alla società semplice.

L’adempimento discende dalla verifica della prevalenza finanziaria, che trova nell’art. 162-bis una nuova definizione. Come abbiamo avuto modo di illustrare, infatti, il nuovo requisito viene valutato in base all’attivo dello stato patrimoniale. Tale circostanza, secondo l’Agenzia, non comporta di per sé una causa ostativa all’applicazione della norma alle società semplici, in quanto il requisito patrimoniale è comunque rilevabile in base ai dati del rendiconto relativo all’ultimo esercizio chiuso. Infatti, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dall’obbligo di redazione del bilancio civilistico non può comportare di per sé motivo, per la società semplice, per non poter rilevare le consistenze dei beni che ne costituiscono il patrimonio.

L’esclusione dal novero dei soggetti ex. art. 162-bis discende da altre argomentazioni. Secondo l’Ufficio, infatti, l’art. 1 della direttiva, nel definirne l’ambito di applicazione, stabilisce che essa si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all’imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

L’Agenzia conclude che dalla lettura combinata della direttiva e dalla relazione illustrativa al decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142, le società semplici, che per definizione non possono svolgere attività commerciale, non sono soggette alla comunicazione ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/1973, ovvero alla Comunicazione all’anagrafe tributaria.

Tuttavia, la successiva DRE Piemonte torna sui propri passi e include anche le società semplici tra i soggetti “comunicanti”.

Si tratta della DRE Piemonte, risposta n. 956-22/2020 – Istanza presentata il 13/01/2020, in cui si legge come “la circostanza che la Direttiva ATAD abbia come specifico riferimento i contribuenti soggetti “alle imposte sulla società” non costituisce argomentazione sufficiente ad escludere la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere l’applicazione delle norme recepite ad una più ampia platea di destinatari.»

L’intento del legislatore è quello di mantenere inalterata la platea dei soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsti per legge.

Per le ragioni indicate, si è dell’avviso che le holding di partecipazioni costituite in forma di società semplice siano tenute ad adempiere, senza soluzione di continuità, gli obblighi comunicativi, di cui all’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973”.

PROROGA TREGUA FISCALE

29 Marzo 2023

PROROGA TREGUA FISCALE

La bozza del “DL bollette”, approvato ieri 28 Marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri contiene diverse novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.

L’ufficialità arriverà con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ma il Governo con un comunicato stampa di presentazione del nuovo provvedimento, ha anticipato le novità.

Per quanto riguarda la definizione delle Violazioni Formali, di cui abbiamo già parlato nel nostro blog con due articoli (TREGUA FISCALE 2023 e TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO) viene modificato il comma 167:

La sanzione di 200 euro per poter sanare le violazioni potrà essere pagata:

– in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo)

– o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.


Il termine per rimuovere la violazione, se necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024.

MANCATA COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI

24 Marzo 2023

MANCATA COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI

In questi giorni, diversi nostri clienti, stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate il file ATPEC04.

Si tratta di una comunicazione che arriva spontaneamente dall’Agenzia se questa rileva la mancata comunicazione dei saldi annuali per rapporti che li prevedono (errore 409).

Bisogna verificare quindi che per i rapporti indicati dall’Agenzia in questa segnalazione sia stata fatta la comunicazione annuale dei saldi per il 2023.

Avete tempo fino al 30 Aprile 2024 per sistemare l’errore.

Gli scenari possibili sono 5:

1. Non avete comunicato i saldi, va fatto entro il 30 Aprile 2024 dalla scheda saldi annuali;

2. Il codice univoco del rapporto per cui mancano i saldi, differisce da quello presente in CORA. In questa ipotesi bisogna aggiornare il codice univoco in CORA (scrivetecelo: vi aiutiamo noi) e poi vanno comunicati i saldi entro il 30 Aprile dalla scheda saldi annuali (come sopra).

3. Il rapporto risulta chiuso in CORA (ma non in Agenzia). Va effettuata la comunicazione di chiusura rapporto TIPO COMUNICAZIONE 2 Aggiornamento.

4. Il rapporto è stato comunicato per sbaglio, va cancellato. Va effettuata la comunicazione di cancellazione rapporto TIPO COMUNICAZIONE 4 Cancellazione.

5. Il rapporto NON risulta in CORA: va cercato il codice univoco nelle comunicazioni storiche, meglio ancora nella fotografia di consistenza, e caricato per poter fare la comunicazione saldi annuali (compilando gli importi previsti) entro il 30 aprile 2024.

TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO

20 Marzo 2023

TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO

Abbiamo già affrontato sul nostro blog, in questo articolo,  l’argomento Tregua Fiscale e la sua applicazione alle violazioni commesse in tema di Anagrafe Rapporti.

In questo articolo vediamo assieme un caso pratico:

Alfa S.r.l. è una società che rispetta i requisiti ex. art. 162 bis Tuir già con il bilancio approvato in aprile 2021 relativo al 31.12.2020.

Alfa S.r.l.:

1) Detiene una partecipazione tra le immobilizzazioni immateriali in Beta S.r.l. dal 5/11/2020;

2) Non ha effettuato alcuna comunicazione all’Anagrafe Tributaria entro il mese di maggio 2021 (primo mese successivo all’approvazione del bilancio);

3) Nel mese di ottobre 2021 ha erogato un finanziamento alla partecipata Beta S.r.l. Anche questa comunicazione non è stata trasmessa all’anagrafe.

Entro il prossimo 31.10.2023, Alfa S.r.l. deve pagare con mod. F24 € 200 per sanare entrambe le due comunicazioni non effettuate nel 2021.

In base alle informazioni in nostro possesso, la sanzione sana gli errori formali riferibili alla medesima irregolarità, per l’intero anno. Questo è quanto risulta interpretando la normativa, in ogni caso vi raccomandiamo sempre di affidarvi ai vostri consulenti o di scriverei ai seguenti indirizzi istituzionali: AnagRapporti@sogei.it dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it .

Di seguito la compilazione del mod. F24:

Alfa S.r.l. deve anche rimuovere l’irregolarità commessa, quindi trasmettere le comunicazioni all’anagrafe con tipo invio n. 2) straordinario per segnalare i due rapporti come di seguito:

Comunicazione della partecipazione in Beta S.r.l.

Come emerge dal successivo ritaglio si deve indicare la data originaria di apertura del rapporto.

Comunicazione del finanziamento a Beta S.r.l.

In considerazione del fatto che Alfa S.r.l già nel 2021 si qualificava come “holding 162-bis”, i nuovi rapporti nati durante il 2021 dovevano essere comunicati entro il mese successivo.

Con la sanatoria, pertanto, deve essere trasmesso anche il rapporto di finanziamento erogato ad Ottobre 2021 a favore di Beta S.r.l. che non è stato comunicato entro la scadenza originaria di novembre 2021:

Per ulteriori approfondimenti o casi particolari rivolgetevi alla nostra Consulenza personalizzata!

COME LEGGERE I FILE ATPEC RICEVUTI DALL’AGENZIA

15 Marzo 2023

ANAGRAFE RAPPORTI: COME LEGGERE I FILE RICEVUTI DALL’AGENZIA

Tutti i file spediti dall’Agenzia delle Entrate (Sogei) hanno un nome strutturato in questo modo:

AT PEC XX

Dove :

AT = Anagrafe Tributaria verso

PEC = Soggetto che comunica con la PEC

XX = Tipo comunicazione.

Il nome del file ricevuto cambia in funzione del contenuto ( tipo comunicazione):

1) ATPECZC = Ricevuta di trasmissione. È il corrispondente della “ricevuta di ritorno” cartacea: testimonia la ricezione da parte dell’Agenzia della comunicazione.

2) ATPEC03 = Esito di trasmissione. È il risultato dell’elaborazione della ricevuta di trasmissione. Riporta gli esiti / errori di contesto in comunicazioni precedenti.

3) ATPEC04 = Saldi annuali mancanti. Questo file arriva spontaneamente dall’Agenzia se viene rilevata la mancata comunicazione dei saldi annuali per rapporti che li prevedono (errore 409). A questa comunicazione va data risposta entro 30 giorni.

4) ATPEC05 = Fotografia di consistenza. A fine ottobre/inizio novembre l’Agenzia spedisce spontaneamente questo file con la situazione dei rapporti presenti in anagrafe per il soggetto. La Fotografia va elaborata (messa in chiaro) con SID e il contenuto confrontato con il database in uso (il nostro CORA) per verificare il perfetto allineamento dei due archivi: eventuali discordanze vengono evidenziate dalla nostra procedura automaticamente.

Per leggere il contenuto dei file ATPEC con CORA è necessario elaborarli con il bottone ELABORA FILE RICEVUTI .

In questo modo viene messo in chiaro il file ricevuto.

STORICO DELLE COMUNICAZIONI

Il nostro programma CORA Web associa automaticamente la ricevuta ATPECXX alle comunicazioni nello storico.

Se trovata una corrispondenza blocca la riga dello storico e aggiunge un’ icona nera: questo vuol dire che la comunicazione è spedita ed elaborata definitivamente. Di conseguenza la riga dello storico corrispondente non sarà più cancellabile.

La corrispondenza viene controllata attraverso i numeri che compongono il nome della ricevuta: sono identici ai file pecat creati e inviati.

Guarda anche il video tutorial sulle ricevute

Abuso del diritto per le holding.

14 Marzo 2023

È abuso del diritto rivalutare le partecipazioni e creare la holding?

Un’operazione che ancora oggi viene proposta nella pratica professionale è la cessione di partecipazioni previamente rivalutate a società partecipate dal cedente. Si tratta della operazione c.d. “cash buy out”.

Il caso è il seguente.

Tizio ha il 100% di una società Alfa che è ricca di riserve e di liquidità.

Se Tizio volesse far fuoriuscire tale liquidità dovrebbe deliberare dividendi scontando il 26% di imposta sostitutiva.

Cosa può fare Tizio per rendere meno costosa l’operazione?

Può rivalutare il valore fiscale della partecipazione nella sua società Alfa, con le periodiche leggi di rivalutazione (da ultima Legge di bilancio 2023), pagando l’imposta sostitutiva del 16% e vendere tale quota ad una holding di sua proprietà.

Tale holding, appena costituita, con giusto un capitale sociale di 10mila euro, non ha le finanze per pagare la cessione di quote, pertanto Tizio acconsentirebbe ad un pagamento dilazionato, finanziando così la sua società. La holding pagherà il corrispettivo negli anni grazie ai dividendi che la società Alfa delibererà.

Su questi ultimi la holding sconterà solo l’1,2% (Ires del 24% sul 5%).

In sostanza Tizio sta beneficiando dei “dividendi”: a fronte del 26%, pagherà solo un 16% di imposta sostitutiva da rivalutazione e un 1.2% in capo alla holding.

Il risparmio fiscale è evidente.

La nuova holding quindi acquisisce le quote, indebitandosi presso i soci della vecchia società.

Il debito verrà rimborsato con la liquidità generata dai dividendi della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso. Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

Smorziamo fin da subito gli animi perché l’Ufficio ritiene questa operazione assolutamente elusiva!

L’Agenzia contesta che l’operazione di creazione di una holding, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante conferimento e non mediante cessione di quote societarie.

L’abuso, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società. Ma come? Hai fatto di tutto per creare la holding e già te ne disfi?

L’elusione potrebbe presentarsi in modo più subdolo nei casi in cui la holding rimane in vita ma il contribuente ha scelto di cedere le quote in luogo di procedere al conferimento delle stesse.

Tra gli indici che vengono spesso valutati per ritenere il comportamento sospetto si segnala:

  1. il fatto che il prezzo per l’acquisto delle quote non venga corrisposto. Infatti, la società acquirente dovrà attendere la distribuzione dei dividendi per poter acquisire la liquidità necessaria;
  2. il cedente ed il cessionario coincidono nella sostanza. Il cedente è costituito dai soci mentre il cessionario è una società di capitali che presenta la medesima compagine societaria;
  3. il corrispettivo non è legato all’effettivo valore delle quote acquistate;
  4. il contratto di compravendita che viene stipulato prevede le clausole tipiche ma ad esse non viene generalmente dato seguito. Ad esempio, in caso di inadempimento derivante dal ritardo nei pagamenti il cedente non attiva alcuna procedura legale per favorire l’incasso.

L’Agenzia è tornata sul tema, uno fra tutti il Principio diritto 20/2019 ove si legge che “Il vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito e le operazioni poste in essere prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target: partecipazione nella conduzione della società target, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target”.

Anche con la risposta all’interpello n. 341 del 23 agosto 2019, l’Agenzia ha ritenuto abusiva una riorganizzazione attuata con lo schema di merger leveraged cash out, nella quale i soci interessati a fuoriuscire definitivamente dalla compagine sociale cedevano le partecipazioni, previa loro rivalutazione, ad una Newco partecipata dagli altri soci, Newco poi incorporata, con fusione inversa, nella società target.

Si tratta, pertanto, di operazioni da sconsigliare vivamente.

Novità 2023

3 Gennaio 2023

1) ANAGRAFE RAPPORTI (CORA)

Dal 1 gennaio 2023 del Provvedimento 176227 del 23 maggio 2022 saranno in vigore questi cambiamenti :

a) scadenza comunicazione mensile: l’ultimo giorno lavorativo del mese. il sabato NON è considerato giorno lavorativo.

b) scadenza comunicazione saldi annuali: l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio.

c) scadenza termine di consolidamento dei dati annuali: fissata per il 30 aprile

d) Nuovi codici rapporto

                – per distinguere i dati finanziari in base al funzionamento sono introdotti i codici 25,27,28,29,30

                – per le carte di debito è introdotto il nuovo codice rapporto 26

e) Nuovi codici valute

                – vengono permesse le valute virtuali

f) Comunicazione saldi con correzioni esiti

                – è stato aggiunto il codice esito sul record 3=Saldo annuale

g) comunicazione “C” per la chiusura generalizzata dei rapporti (previa autorizzazione)

h) modifiche e precisazioni sulla definizione dei dati contabili da comunicare con i saldi annuali

i) modifica termini di conservazione: i saldi annuali devono risalire a massimo 10 anni precedenti all’anno della comunicazione.

Aggiornamento SID

l’ultima versione del programma di controllo SID è del 28/12/2022, già aggiornato per il collegamento con CORA Web.

QUINDI COSA CAMBIA CONCRETAMENTE PER LE HOLDING (o soggetti simili)?

Scadenza mensile e annuale

la novità maggiore riguarda la scadenza delle comunicazioni : non più l’ultimo giorno effettivo del mese ma l’ultimo giorno lavorativo. Vale anche per le comunicazioni saldi annuali che non scadono più il 15 febbraio ma sempre l’ultimo giorno lavorativo di febbraio.

Correzione saldi annuali

Le correzioni ai saldi (per esiti 409 e 408) si possono fare entro il 30 Aprile.

Con CORA Web sarà automaticamente impostato il codice esito a cui si risponde.


2) NOVITA’ STARSOLUZIONI

il 2022 è stato un anno di grandissime soddisfazioni, il portale StarSoluzioni sta crescendo oltre le nostre aspettative e per questo ringraziamo tutti voi!

Vogliamo fare un riepilogo delle funzioni più importanti:

– Estrema semplicità d’utilizzo

Archiviazione automatica delle comunicazioni (file txt, file pecat, log)

Lettura automatica delle ricevute con abbinamento alla comunicazione di riferimento

Lettura e verifica della Fotografia di Consistenza

– Gestione automatica dell’invio/ricezione via pec

                – invio automatico della email con i due file pecat all’Agenzia

                – lettura automatica delle ricevute mensili, della fotografia di consistenza e degli esiti

Verifica dei Certificati (Ambiente di sicurezza) con remainder delle scadenze

E di prossima pubblicazione nel 2023:

– Autenticazione a due fattori per login ancora più sicura

– Utente di secondo livello per gli studi (con storico delle azioni eseguite)

– Comunicazioni via WhatsApp (per richieste di assistenza e nostre conferme)

Aggiornamento LISTINO PREZZI

dal 2023 la promozione per i soggetti aggiuntivi termina.

I nuovi prezzi, sempre inferiori al valore di mercato, sono:

– soggetto aggiuntivo CORA Web 150

– soggetto aggiuntivo CRS Web 120

il prezzo dell’abbonamento base CORA Web rimane 190€ e CRS Web 150€

Nuovo personale Assistenza e Ufficio Tecnico

Siamo molto contenti di annunciare nuove assunzioni sia nell’ufficio assistenza che nell’ufficio tecnico:  faremo sempre il nostro meglio per rispondere alle vostre richieste nel più breve tempo possibile.

Potrete ancora contare sui nostri esperti del settore e sui webinar mensili gratuiti: è in previsione una estensione di questi appuntamenti per il notevole apprezzamento riscontrato.

Buon 2023 a tutti voi!


WEBINAR Gratuito

14 Dicembre 2022

ARGOMENTO:

i programmi CORA Web e CRS Web stanno riscuotendo un grande successo: abbiamo deciso di creare un appuntamento mensile che spieghi in modo semplice e chiaro quali sono le principali funzioni dei programmi, le scadenza e le novità rilevanti.

Il Webinar è gratuito ed è a disposizione dei nuovi clienti ma anche dei “vecchi”! Tutti potranno fare riferimento a questo appuntamento per essere sicuri di usare al meglio i programmi in versione Web.

Se attuali, verranno discusse anche eventuali nuove pubblicazioni dell’Agenzia se attinenti l’argomento.


QUANDO:

Il prossimo Webinar si terrà il 22 Ottobre 2024


CONTENUTI:

Questi gli argomenti che verranno trattati:

  • Utilizzo programma CORA WEB
  • Sanzioni ridotte Anagrafe Rapporti
  • Lettura Fotografia di consistenza
  • Import da fotografia di consistenza
  • Risposte alle domande degli utenti


ISCRIZIONE AL WEBINAR:

Il webinar è gratuito. È sufficiente la prenotazione compilando il form qui sotto .

E’ anche possibile sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche scrivendo a questo indirizzo mail assistenzastarinfostudio.it . Le risposte saranno trattate dai relatori nel corso del webinar.

A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con la conferma della registrazione: il link con il collegamento diretto all’evento arriverà il giorno prima del webinar .



RELATORI:

 

Lo Studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario. Lo Studio si pone come uno strumento di ausilio esclusivamente su temi specialistici prevalentemente in affiancamento di altre figure professionali. La sede è a Castelfranco Veneto (TV)

Immagine che contiene persona, parete, interni, donna

Descrizione generata automaticamente

Dott.ssa Silvia Bettiol, commercialista dello Studio Vial, ha sviluppato particolare competenza sul tema degli adempimenti dovuti dalle holding, procuratrice di trust company professionale, è relatrice e autrice di pubblicazioni sui temi di sua competenza.


TEST-Marco-5

23 Novembre 2022

ARGOMENTO:

La circolare 34/E dello scorso 20 ottobre ha affrontato diverse questioni sulla fiscalità del trust. Il breve incontro, dopo il webinar dello scorso 23.9.2021 in cui abbiamo commentato la bozza di Circolare sul Trust, ha lo scopo di approcciare le principali questioni.

Verrà dedicato uno spazio ai quesiti dei partecipanti.

La registrazione del corso sarà poi consegnata ai partecipanti.


QUANDO:

Venerdì 10 Novembre 2023 dalle 17:00 WEBINAR GRATUITO


CONTENUTI:

Questi gli argomenti che verranno trattati:

  • La fiscalità diretta del trust
  • La fiscalità indiretta del trust
  • Il monitoraggio fiscale


ISCRIZIONE AL WEBINAR:

Il webinar è gratuito. È sufficiente la prenotazione compilando il form qui sotto dove è anche possibile sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche che saranno trattate dai relatori nel corso del webinar.

A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con il link per il collegamento diretto all’evento.



RELATORI:

 

Lo Studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario. Lo Studio si pone come uno strumento di ausilio esclusivamente su temi specialistici prevalentemente in affiancamento di altre figure professionali. La sede è a Castelfranco Veneto (TV)

Immagine che contiene persona, parete, interni, donna

Descrizione generata automaticamente

Dott.ssa Silvia Bettiol, commercialista dello Studio Vial, ha sviluppato particolare competenza sul tema degli adempimenti dovuti dalle holding, procuratrice di trust company professionale, è relatrice e autrice di pubblicazioni sui temi di sua competenza.


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