RISPONDERE ALL’ERRORE “NOME FILE NON CONFORME”?

6 Settembre 2023

Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?

Esito di trasmissione ATPEC03

In questo precedente articolo pubblicato sul nostro blog, abbiamo visto come sono strutturati i nomi dei file inviati all’Agenzia delle Entrate e le differenti tipologie di ricevute collegate alle comunicazioni.

In questo articolo, vogliamo soffermarci sugli esiti di trasmissione : si tratta dei file ATPEC03 spediti dall’Agenzia delle Entrate a seguito della ricezione di una comunicazione contenente esiti/ errori.

Ricordiamo sempre che per leggere il contenuto dei file ATPEC con CORA, è necessario elaborarli con il bottone ELABORA FILE RICEVUTI .

In questo modo viene essere messo in chiaro il file ricevuto.

Vediamo quindi come rispondere a uno degli esiti che più frequentemente ricevono i nostri clienti :

“ Richiesta scartata: nome file allegato non conforme alle specifiche”.

Questo errore si presenta quando alla mail inviata al SID o non ci sono i due file pecat o c’è qualcosa in più che non dovrebbe esserci.

È probabile che il gestore di posta, abbia aggiunto in automatico un allegato che non doveva esserci.

In questi casi l’Agenzia delle Entrate non va neanche a leggere la comunicazione allegata, ma scarta tutto.

Come risolvere il problema?

Bisognerà innanzitutto verificare cosa è stato effettivamente spedito.

Per controllare gli allegati inviati, va aperto il messaggio inviato e vanno verificati appunto gli allegati: devono esserci solo i due file PECAT e niente altro.

Fatta la verifica, bisognerà mandare nuovamente la mail al SID: attenzione non posso essere inviati i due file pecat precedentemente scartati.

Bisognerà ricreare la comunicazione e generare due nuovi file pecat da inviare.

COME IMPORTARE UN SOGGETTO IN CORA- ALTRO SOFTWARE

4 Settembre 2023

COME POSSO IMPORTARE IN CORA UN SOGGETTO E I RELATIVI RAPPORTI (IMPORTAZIONE DA ALTRO SOFTWARE )?

In un procedente articolo abbiamo visto come è possibile importare i dati del soggetto obbligato e i suoi rapporti, nell’ipotesi in cui l’importazione avvenga da CORA.

In questo articolo invece vediamo come è possibile arrivare allo stesso risultato, nell’ipotesi in cui l’importazione debba venire da altro software. Si tratta di un’ipotesi frequente, nel caso in cui il cliente era gestito da un altro professionista.

Ricordiamo che è l’acquisizione dello storico delle comunicazioni anagrafe rapporti è necessaria per poter chiudere in futuro rapporti che oggi risultano ancora aperti.

Abbiamo diverse possibilità:

1. Vi fate dare dal cliente ( o dal professionista che lo seguiva) TUTTE le comunicazioni mensili fatte negli anni con qualsiasi programma. Mettete tutti i file in una cartella che poi zipperete e spedirete a noi via email: penseremo noi ad eseguire l’elaborazione di ripristino.

2. Se il cliente( o il professionista che lo seguiva) ha ancora accesso al programma utilizzato per gli adempimenti Anagrafe Rapporti, allora fate creare al cliente una comunicazione di tipo 2=AGGIORNAMENTO con TUTTI i rapporti che ha in questo momento sul software in uso. Ci spedite il file TXT che viene generato e facciamo noi l’importazione. Questa è l’opzione migliore.

3. Dall’ultima fotografia di consistenza ricevuta ( ottobre 2022) si ricostruiscono – a mano – i rapporti da caricare in CORA. Questa è l’opzione estrema se non si ha modo di avere lo storico.

4. Si aspetta la prossima fotografia di consistenza ( spedita generalmente a ottobre di ogni anno) per verificare cosa manca in archivio e si aggiorna a mano come al punto 3.

Attenzione: di recente abbiamo implementato una nuova funzione che permette di importare in maniera automatica ( quindi non manualmente) i rapporti direttamente dall’ultima fotografia di consistenza elaborata in CORAWEB.

Per i dettagli cliccare qui.

UTILIZZI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: QUANDO E PERCHE’?

30 Agosto 2023

Utilizzi della società semplice: quando e perché

Sempre più spesso, forse anche alla luce della trasformazione agevolata in società semplice delle società immobiliari di gestione ammessa dal legislatore con Legge di Bilancio 2023, cresce l’interesse degli operatori per questo tipo di società, come veicolo per la detenzione del patrimonio personale o della famiglia.

La società semplice non può avere ad oggetto attività commerciale.

Diversamente, la stessa può aver ad oggetto lo svolgimento di:

-Attività agricole;

-Professioni intellettuali protette;

-Esercizio di professioni non protette;

-Trust company;

-Holding;

-Liquidity company;

-Altro

Una considerazione particolare va fatta in relazione alla mera attività di godimento immobiliare. Secondo alcuna giurisprudenza, si tratterebbe di una ipotesi non ammessa (Trib. MI 21.4.1997 e Cass. 7.4.1987, n. 3353).

Negli ultimi anni, l’utilizzo della società semplice per il mero godimento immobiliare pare essere una fattispecie ormai sdoganata. In tale direzione, infatti, ha portato anche la riproposizione normativa della assegnazione agevolata degli immobili ai soci o della trasformazione agevolata in società semplice.

Un aspetto interessante attiene al fatto che i soci possono regolare in vari modi i loro rapporti.

L’art. 2257 del c.c., infatti, prevede che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

La regola, pertanto, è quella della amministrazione disgiunta da parte di tutti i soci.

In questo caso, ciascun socio amministratore ha tuttavia diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

Sarà la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, a decidere sull’opposizione.

L’art. 2258 prevede che se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Si tratta di una ipotesi di amministrazione congiuntiva e non di un consiglio di amministrazione.

Il co. 2 prevede che se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente, ossia in base alla maggioranza di partecipazione agli utili.

Il terzo comma, infine, prevede che nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuni atti, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Ovviamente, la società semplice risulta a responsabilità illimitata. L’art. 2267 prevede, come ci si poteva attendere, che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Tuttavia, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

In sostanza, la responsabilità illimitata interessa tutti i soci, tuttavia, è possibile prevedere un patto contrario. In sostanza, anche nell’ambito della società semplice si può creare una struttura simile alla sas: alcuni soci amministrano e rispondono mentre altri sono esclusi dall’amministrazione ma rispondono in modo limitato.

Se stai valutando la trasformazione agevolata della tua società immobiliare in società semplice, e necessiti di ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

26 Luglio 2023

L’importanza della ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto

In un precedente articolo su questo blog , abbiamo già sottolineato l’importanza del costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento, nell’ ipotesi di creazione della holding.

Il CFR (Costo Fiscale Riconosciuto) è un valore che deve, quindi, essere attentamente ricostruito, a partire dal momento in cui un socio è divenuto proprietario della propria quota.

E’ fondamentale ricostruire tale dato perché nel conferimento a realizzo “controllato” dell’art. 177, se dovesse emergere una MINUSVALENZA dalla differenza tra incremento del patrimonio netto nella holding, rispetto al proprio costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, la “neutralità indotta/pilotata” salta ed il conferimento rientra nel regime realizzativo dell’art. 9 del Tuir.

Questo è quanto precisa il Principio di diritto dell’Agenzia Entrate 10/2020.

E’ chiarito che, se dall’operazione in questione dovesse emergere una minusvalenza, in quanto l’aumento del patrimonio netto della conferitaria non è almeno pari al CFR, bensì avviene in misura inferiore, il conferimento perde la possibilità di godere del regime ex. art. 177 co 2, ricadendo, così nel regime realizzativo al valore normale ex. art. 9.

In tal caso, pertanto, il conferente sarà tassato sulla differenza tra il valore di mercato della partecipazione conferita ed il medesimo CFR (costo storico).

Diventa, pertanto, fondamentale ricostruire in maniera precisa il costo del conferente.

Diversi sono gli elementi da considerare per la determinazione del costo. Lo stesso comprende, sicuramente, i versamenti al capitale e gli apporti entrati nel netto.

A titolo meramente indicativo si deve considerare:

  1. il capitale versato;
  2. versamenti in conto aumento capitale o in conto capitale;
  3. versamenti effettuati per copertura perdite;
  4. rinunce a finanziamenti soci.

Non rilevano, invece, le poste del netto derivanti da rivalutazioni gratuite di beni o a pagamento o dall’accumulo di riserve di utili.

Vi sono poi fatti che rilevano ma che non trovano alcuna evidenza nel patrimonio contabile, quali le rivalutazioni a pagamento delle partecipazioni, i corrispettivi pagati per l’acquisto di quote e così via.

In caso di donazione di quote il donatario subentra nel costo fiscalmente riconosciuto del donante, mentre in ipotesi di successione si considera il valore rilevante ai fini dell’imposta di successione.

Ricordiamo, infine, che in presenza di società di persone, ai fini della determinazione del CFR devono essere considerati i quadri H imputati al socio, al netto dei prelevamenti effettuati.

Per ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

ALTRI REGIMI PER IL CONFERIMENTO

24 Luglio 2023

ALTRI REGIMI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Abbiamo già commentato in questo articolo del blog, quali sono le principali norme fiscali che disciplinano l’operazione di conferimento di partecipazione per la creazione della holding.

In questo contributo, invece, vogliamo segnalare la presenza di un ulteriore regime di conferimento “neutrale” per la creazione della holding che opera nel regime di impresa.

Si tratta del conferimento ex art. 175 che richiede, in relazione alla partecipazione conferita, che questa sia di controllo o di collegamento.

La condizione più stringente è rappresentata dal fatto che il conferente deve operare nella sfera di impresa commerciale. Ciò comporta che il conferente non potrà mai essere una persona fisica che opera nella sfera personale o una società semplice.

L’art. 177 co. 2, invece, come abbiamo visto non richiede particolari condizioni in capo al conferente, che può essere anche un privato, ma richiede che a seguito del conferimento, la società conferitaria acquisisca o integri la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

E’ evidente che le due norme possono sovrapporsi.

Il caso più frequente è quello della società commerciale che vuole creare la subholding.

Si veda il seguente grafico:

Potrebbe essere nelle intenzioni di ALFA SRL HOLDING creare una sub-holding ad esempio per meglio gestire l’entrata di soci terzi:

In dottrina si è rilevato come in questi casi sia opportuno segnalare nell’atto quale norma si intenda applicare.

La questione, tuttavia, è stata risolta in modo difforme dalla risposta ad interpello dell’Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 552, secondo cui, se sussistono le condizioni per applicare sia l’art. 177 co. 2 che l’art. 175 del tuir, è quest’ultimo a dover prevalere.

La conclusione era presente anche nella precedente risposta ad interpello 6.8.2020, n. 248.

Si tratta di una conclusione non accettabile per una serie di motivi.

Innanzitutto la C.M. 33/E/2010 ha chiarito che l’art. 177 co. 2 ha pari dignità rispetto alla norma generale dell’art. 9 del tuir. Ammesso che anche l’art. 175 abbia pari dignità rispetto all’art. 9, non si vede perché non possa porsi sullo stesso piano dell’art. 177.

Inoltre, le argomentazioni fornite nella risposta n. 552/2021 non paiono convincenti.

Si legge, infatti, che “nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria”.

L’argomentazione, a parere di chi scrive, non convince.

INVIO DIFFERITO

19 Luglio 2023

COME IMPOSTARE L’INVIO DIFFERITO DELLE COMUNICAZIONI IN CORA

Come precedentemente annunciato, è finalmente attiva la funzione INVIO DIFFERITO in CORA: grazie a questa implementazione, potrete effettuare l’invio delle comunicazioni a una data successiva, rispetto a quella di creazione delle comunicazioni.

Se infatti fino ad oggi bisognava obbligatoriamente aspettare almeno il primo giorno del mese successivo per effettuare gli invii relativi al mese precedente, con questo tasto potrete creare subito la comunicazione e impostare la data futura in cui il programma effettuerà l’invio.

Non a caso abbiamo fatto uscire questa novità in prossimità delle ferie estive: se avete comunicazioni riferite al mese di luglio, da inviare ad agosto, ma andate in ferie prima, questa funzione vi sarà di grande aiuto!

Una premessa importate: affinché ciò possa accadere è necessario che il soggetto obbligato abbia configurata la gestione automatica della pec.

Cliccare qui per leggere le istruzioni di configurazione delle pec.

Vediamo nel dettaglio come funziona:

1. Premere il tasto INVIO DIFFERITO presente nell’elenco soggetti

2. Impostare la data di invio

Una volta impostata la data di invio differito, la stessa vale per tutti i soggetti presenti nell’elenco e riguarderà tutte le comunicazioni.

Comparirà questo promemoria in rosso per ricordare l’impostazione appena scelta.

3. Inserire quindi il rapporto da comunicare come al solito (nuovo rapporto/ chiusura/ aggiornamento), impostando le date effettive e verificare che sia impostato il flag incluso nella prossima comunicazione.

4. Entrare nella scheda RAPPORTI DA SPEDIRE, verrà evidenziata in alto, in rosso, la data impostata come data invio.

Il tipo di Invio sarà impostato correttamente come invio ordinario (se non ci fosse stato il tasto invio differito, l’invio sarebbe stato infatti straordinario).

Tutte le comunicazioni create, saranno quindi inviate a quella data.

Per procedere premere, come sempre, il tasto CREA COMUNICAZIONE

Apparirà l’esito di elaborazione SID e in rosso il messaggio con l’indicazione della data in cui la pec sarà inviata all’agenzia delle entrate.

5. Se per qualche ragione, prima di creare la comunicazione, avete la necessità di modificare la data impostata per l’invio differito o eliminare del tutto l’impostazione, potete farlo chiudendo la sessione o aggiornando la pagina (tasto F5).

6. Una volta che la comunicazione è stata creata, accedendo allo storico comunicazioni, è possibile vedere il riepilogo e solo da qui eventualmente annullare l’invio differito programmato.

Per qualsiasi dubbio su questa nuova funzione scriveteci all’indirizzo assistenza@starinfostudio.it

Consultate anche il video tutorial sull’invio differito

COME IMPORTARE UN SOGGETTO IN CORA- DA CORA

17 Luglio 2023

COME POSSO IMPORTARE UN SOGGETTO E I RELATIVI RAPPORTI (IMPORTAZIONE DA CORA) ?

In CORA WEB, dalla SCHEDA ELENCO SOGGETTI, sono presenti i tasti ESPORTA ed IMPORTA per agevolare il passaggio dello storico.

Le motivazioni per cui si rende necessario importare lo storico possono essere vari: tra le più comuni c’è la volontà di recuperare l’archivio di un soggetto che per anni è stato inattivo oppure quella, più frequente, di recuperare i dati gestiti da un altro professionista, che utilizzava sempre CORA WEB per gestire gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti.

In un successivo articolo, si può leggere come importare i dati, nell’ipotesi in cui gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti fossero gestiti con un altro software.

In questo articolo si può leggere come procedere con l’esportazione dei dati da CORA WEB e quindi ottenere quegli elementi che devono essere importati.

Per importare un soggetto, precedentemente esportato, bisogna:

1. estrarre i file dalla cartella zip ricevuta in fase di esportazione;

2. premere il tasto IMPORTA dall’elenco soggetti;

3. caricare il file txt, presente nella cartella EXPORT_RAPPORTI;

Questa operazione permetterà di importare i dati anagrafici, numero sid e password di protezione certificati e i  rapporti;

4. cliccare sull’occhiolino a destra per entrare nei dettagli del soggetto e caricare i certificati di firma.

In questo articolo potete trovare maggiori dettagli sul caricamento e verifica dei certificati.

Premere il pulsante carica e scegliere questa volta la cartella “certificates” e selezionare i tre file UTEC UTEF UTENTE.KS.

A questo punto verificare che l’importazione dei dati del soggetto e dei rapporti sia avvenuta correttamente.

CONSULTA IL NOSTRO VIDEO TUTORIAL SULL’IMPORT SOGGETTO

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

14 Luglio 2023

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

Abbiamo già visto in un precedente contributo su questo blog le modalità di creazione della holding.

Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi quando si parla di “personal holding”, ovvero di una società interamente partecipata dal socio conferente.

Si veda la seguente figura:

L’art. 177 co. 2 e co. 2 bis del tuir prevede due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato:

  • l’una volta a far acquisire alla holding una partecipazione di controllo (nel caso della figura precedente, si tratta del regime fiscale di c.d. neutralità indotta quando HOLDING ottiene una partecipazione >50% in Alfa/Beta e Gamma),
  • l’altra volta a consentire la creazione di una holding con un unico socio (Tizio socio unico di HOLDING) attraverso il conferimento di una partecipazione qualificata, ovvero una partecipazione >20%.

Si parla di personal holding soprattutto in questo ultimo caso, ossia quando il socio titolare di una partecipazione non di controllo “trasforma” ,attraverso il conferimento, la propria quota da qualificata a totalitaria.

Si veda il seguente caso dove Tizio crea la personal holding:

Vari sono i vantaggi o, a seconda del punto di vista, gli svantaggi dell’operazione.

Innanzitutto il socio può decidere di entrare nell’assemblea della società operativa non personalmente, bensì attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista.

In secondo luogo egli potrà cedere a titolo oneroso o gratuito le quote della propria holding, ad esempio ai figli per realizzare il passaggio generazionale.

Fino a poco tempo fa, ferme restando le valutazioni di un possibile abuso, era pensabile di donare ai figli la propria quota totalitaria beneficiano della esenzione di cui all’art. 3 co. 4 ter del D.Lgs. 346/1990. Purtroppo, la risposta ad interpello 25.8.2021, n. 552 ha sensibilmente complicato la questione, negando l’applicabilità del regime di favore alla holding che non detiene la maggioranza della società operativa.

Si deve considerare, ad ogni buon conto, come questa libertà nel trasferimento delle quote potrebbe determinare sgraditi ingressi nell’assemblea della società operativa, in quanto ciascun titolare della sua personal holding, in assenza di previsioni contrarie, potrà liberamente determinare la compagine sociale del proprio veicolo.

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla possibilità di usare la personal holding come liquidity company.

In sostanza, i dividendi che giungono dalle società partecipate saranno assoggettati a tassazione solamente sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del tuir e, fintanto che questi non vengono distribuiti al socio persona fisica, si posticipa il prelievo del 26%. La liquidità verrà investita all’interno della società di capitali e, se le partecipazioni vendute risultavano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, si può beneficare del regime della pex anche in relazione agli investimenti operati attraverso un intermediario finanziario. Si tratta di una opportunità interessante, in quanto la persona fisica è generalmente soggetta al regime impositivo del 26% con varie limitazioni al recupero delle minusvalenze.

Qualora, rispetto alla società di capitali, ci si orientasse verso la società di persone commerciale, il discorso si complica. Si perde l’efficienza del veicolo per la gestione della liquidità, in quanto il reddito verrebbe imputato per trasparenza ai soci. Inoltre, si rilevano anche le difficoltà di realizzare il conferimento ex art. 177 co. 2 del tuir, atteso che l’Agenzia delle entrate ha affermato, invero in modo non condivisibile, che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la conferita siano società di capitali. La lettera della norma non depone tuttavia in tal senso.

Emergono, ad ogni modo, altri profili di interesse come ad esempio la riservatezza connessa alla mancata necessità di depositare il bilancio e un profilo di tutela delle quote atteso che per le società di persone la aggredibilità dovrebbe essere esclusa.

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!

NUOVA FUNZIONE INVIO DIFFERITO COMUNICAZIONI

11 Luglio 2023

INVIO DIFFERITO COMUNICAZIONI CON CORA WEB

Siamo felici di annunciarvi che è di prossima pubblicazione, una funzione che vi permetterà di impostare l’invio differito delle comunicazioni in CORA.

Soprattutto in prossimità delle meritate vacanze estive, molti dei nostri clienti hanno il problema di dover attendere almeno il primo giorno del mese di agosto, per poter inviare le comunicazioni relative al mese di luglio.

Grazie all’implementazione di questa nuova funzione, questo non sarà più un problema.

A breve infatti troverete nell’elenco soggetto, il tasto INVIO DIFFERITO

Premendolo, vi verrà chiesto di impostare la data di creazione della comunicazione.

Impostando una data futura, state dicendo al programma quando creare la comunicazione e la pec.

Voi non dovete preoccuparvi più di nulla, pensiamo a tutto noi!

Questa funzione è prevista solo se avete impostato la gestione automatica della pec per i soggetti presenti nell’elenco: se non l’avete ancora fatto, leggete questo articolo per configurare l’invio automatico della pec con CORA.

Appena la nuova funzione INVIO DIFFERITO sarà attiva, ve ne daremo comunicazione, fornendovi tutte le indicazioni utili per procedere.

COME CARICARE E VERIFICARE I CERTIFICATI

10 Luglio 2023

Come posso caricare e verificare i certificati di firma del soggetto obbligato in CORA o CRS?

Per caricare l’ambiente di sicurezza ( o i certificati di firma) del soggetto obbligato, vi basterà seguire questi passi:

1.Dall’elenco soggetti, cliccare sull’occhiolino verde per accedere ai dettagli del soggetto.

Dopo aver inserito il codice fiscale, il numero SID e la Password di protezione dei certificati premere il pulsante CARICA

2. Scegliere la cartella dove sono stati salvati i certificati e selezionare tutti e 3 i file contemporaneamente ( UTEC, UTEF e UTENTE.KF) e premere APRI

3. Il programma verificherà automaticamente la correttezza della password, la scadenza, la chiave pubblica e la corrispondenza tra il CF del soggetto e il titolare dei certificati.

Di recente è stato implementato un doppio controllo sulla verifica dell’ambiente di sicurezza (certificati di firma): oltre alla verifica sulla validità del certificato, viene verificata anche la validità della firma.

Se i certificati sono validi verrà visualizzato questo esito, dove non ci sono segnalazioni in rosso.

4. E’ possibile in qualsiasi momento verificare la validità dell’ambiente di sicurezza del soggetto premendo il tasto VERIFICA

Scarica la nostra guida sul caricamento dei certificati

GUARDA IL NOSTRO VIDEO SUL CARICAMENTO DEI CERTIFICATI ( AMBIENTE SICUREZZA)

Caricamento-certificati

INVIO CRS DOPO IL 30 GIUGNO

30 Giugno 2023

Posso inviare la Comunicazione CRS dopo il 30 Giugno?

Premesso che la scadenza ordinaria per l’invio delle comunicazioni è il 30 giugno di ciascun anno, questa domanda ci viene posta frequentemente da chi si interfaccia con la normativa CRS.

La risposta è affermativa ed è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nei documenti tecnici, contenenti le Modalità di compilazione e trasferimento dati.

Leggendo questo allegato, si può infatti desumere che :

Dal 1° gennaio di ciascun anno, fino al trentesimo giorno successivo al termine previsto per l’invio all’Agenzia delle entrate (quindi fino al 30 Luglio) , le ISTITUZIONI FINANAZIARI ITALIANE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE ( definite IFItaC) possono effettuare:

  1. Comunicazioni di nuovi dati (tramite un unico file);
  2. Comunicazione di nuovi dati a lotti;
  3. Comunicazioni sostitutive;
  4. Comunicazioni di assenza di dati da comunicare.

Dal trentunesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione (quindi dal 31 Luglio), è possibile trasmettere:

  1. comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);
  2. comunicazioni correttive di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati;
  3. comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati.

Quindi dal 31 Luglio non è più possibile trasmettere la cosiddetta comunicazione vuota.

Altra domanda che ci viene posta di frequente riguarda le sanzioni a cui si va incontro nei casi di violazione della normativa CRS.

In Italia la normativa CRS è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e ricalca alcuni profili della disciplina FATCA.

Il quadro normativo di riferimento è costituito per entrambe le discipline dalla legge n. 95 del 18 giugno 2015 a cui ha dato attuazione il D.M. del 28 dicembre 2015.

L’articolo 9 della suddetta legge stabilisce che le violazione degli obblighi comunicativi comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra i 2.000 e i 21.000 euro ai sensi dell’art. 10 comma 1-bis del DLgs. 471/97 (Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15) . Si tratta quindi delle stesse sanzioni previste per le violazioni in tema Anagrafe Rapporti, descritte qui.

Webinar gratuito- temi emergenti su trust e holding

27 Giugno 2023

Temi emergenti su trust e holding ad aprile 2024

Questi gli argomenti che verranno trattati durante il webinar

-Introduzione ai lavori

-Quando fusione e scissione asimmetrica sono abusive: la risposta n. 84/2024

Adriana Barea

-Conferimenti leciti e conferimenti abusivi

Silvia Bettiol

-La riforma della imposta di donazione e successione per i trust

Ennio Vial

-Il trust “testamentario” ed il trust erede alla luce della risposta interpello n. 90/2024

Ennio Vial

-Il registro dei titolari effettivi nelle comunicazioni della holding e in presenza di trust

Silvia Bettiol

-La società semplice sotto la srl: pianificazione o abuso?

Ennio Vial


QUANDO:

Il Webinar si terrà lunedì 22 Aprile 2024 ore 15:30-16:30


ISCRIZIONE AL WEBINAR:

Il webinar è gratuito. È sufficiente la prenotazione compilando il form qui sotto .

A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con la conferma della registrazione: il link con il collegamento diretto all’evento arriverà il giorno prima del webinar .



RELATORI:

Studio Vial
Lo studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario.

Dott. Ennio Vial

Dott.ssa Adriana Barea

Dott.ssa Silvia Bettiol


TRUST e scambio informazioni CRS

22 Giugno 2023

TRUST e scambio informazioni CRS

È operativo già dal 2016 il ‘famoso’ CRS, Common Reporting Standard. Si tratta di uno standard comune adottato in ambito OCSE in applicazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra le varie Giurisdizioni partecipanti.

Sul blog trovate diversi articoli in cui abbiamo affrontato il tema.

Come già detto, lo standard prevede l’obbligo, per le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti al sistema CRS, di scambiarsi in via automatica, i dati relativi ai “conti finanziari,” detenuti da soggetti non residenti nei vari Paesi, che vengono trasmessi annualmente dalle istituzioni ed entità finanziarie quali Banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni e così via.

La scadenza per detta comunicazione da parte degli istituti finanziari all’agenzia entrate italiana è il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai conti finanziari detenuti dai non residenti alla data del 31 dicembre dell’anno prima. Le varie amministrazioni fiscali poi, entro il 30 settembre di ogni anno, ri-trasferiscono dette informazioni, riguardanti i vari soggetti non residenti alle rispettive autorità competenti nelle Giurisdizioni partecipanti.

Cerchiamo di capire, in termini atecnici, come funziona questo scambio CRS:

Tizio, fiscalmente residente in Italia, apre un conto corrente presso una Banca Tedesca.

La Banca tedesca, in quanto istituzione finanziaria, è soggetto comunicante. Censisce Tizio come soggetto non residente in Germania e comunica così alla propria Amministrazione Finanziaria, il saldo del conto di Tizio, la presenza di titoli nel portafoglio e eventuali proventi percepiti (dividendi, interessi, capital gain).

L’Amministrazione tedesca, a sua volta, riporta i dati citati in una sorta di “banca dati” internazionale facendo sì che l’Amministrazione finanziaria italiana entri a conoscenza dell’esistenza di questo investimento estero.

Lo scambio CRS interessa in maniera importante anche i trust. Questi ultimi, infatti, potrebbero, nel rispetto di determinati requisiti, essere essi stessi assimilabili a “entità di investimento”, ed in quanto tale effettuare le comunicazioni ai fini CRS in presenza di “reportable persons” residenti in un Paese diverso rispetto a quello di residenza del Trust.

Se non risultano, invece, soddisfatti i requisiti per essere definito “entità di investimento” – e questo è il caso che si verifica maggiormente – il Trust viene solitamente identificato, ai fini CRS, come Passive non financial entity.

In questo caso, quando il Trust si rapporta con istituti finanziari, questi ultimi devono effettuare apposita due diligence identificando quelle che, ai fini CRS, sono ritenute “reportable persons”, ovvero disponente, trustee, guardiano e beneficiari se fiscalmente residenti in uno Stato diverso rispetto a quello dell’ente creditizio.

Pertanto, secondo la normativa CRS, quando un Trust ente non commerciale, con disponente, trustee, guardiano e beneficiari residenti in Italia, apre un conto corrente e/o un portafoglio titoli presso una Banca residente in uno Stato estero che comunica le informazioni ai fini CRS, tale Banca (EE) comunicherà all’Italia i seguenti dati:

Come emerge dalla precedente tabella, che sintetizza la normativa CRS, ai fini dello scambio automatico giungeranno in Italia le informazioni in capo a tutti i soggetti coinvolti nel trust.

Sei Trustee di un Trust e non se devi effettuare la comunicazione CRS?

Contatta i nostri esperti!

FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA’ FINANZIARIA

19 Giugno 2023

FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA’ FINANZIARIA

In caso di fusione per incorporazione di un operatore finanziario in soggetto incorporante che non svolge attività finanziaria, quali sono gli adempimenti del soggetto incorporato?

Si applicano le disposizioni del punto 4 del provvedimento del 10 febbraio 2015:

In caso di cessazione dell’operatore finanziario si applicano le disposizioni del punto 4 (*) del provvedimento del 10 febbraio 2015 per quanto riguarda l’Archivio e del punto 6 (**) del provvedimento per quanto riguarda il Registro elettronico degli indirizzi.

In particolare, l’operatore finanziario incorporato deve:

a) tenere attiva l’utenza SID per il tempo necessario ad effettuare gli ultimi adempimenti e per almeno 90 giorni dalla cessazione

b) mantenere attiva la casella PEC nei 30 giorni successivi alla data indicata sulla ricevuta telematica della comunicazione cessazione

c) dare riscontro alle richieste di indagine finanziaria eventualmente pervenute nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cessazione.

Nel caso particolare in cui un operatore finanziario venga incorporato in un soggetto non operatore finanziario non obbligato agli adempimenti correlati all’iscrizione al REI (indagini, monitoraggio, FATCA/CRS) la comunicazione di chiusura della PEC va gestita come un caso di cessazione senza confluenza e pertanto non deve essere compilata la sezione del tracciato record relativa all’incorporante. Dovrà essere invece evidenziato il luogo di tenuta delle scritture contabili.

Anche in questa ipotesi può essere utilizzato il nostro programma ComuREI.

Provvedimento n. 18269/2015 del 10 febbraio 2015

(*) 4. Operatori finanziari che cessano l’attività senza confluenza in altro operatore finanziario

4.1. Gli operatori che cessano la propria attività senza confluenza in altro soggetto operatore finanziario mantengono attiva la propria utenza S.I.D. e trasmettono entro 90 giorni dalla cessazione i dati, di cui al provvedimento del 25 marzo 2013, relativi al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.

(**) 6. Consolidamento delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari

6.1. Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti non sono consentite variazioni delle informazioni annuali e mensili pervenute oltre 90 giorni dai termini stabiliti ai punti 1 e 2 del presente provvedimento ovvero dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall’anagrafe tributaria.

Riportiamo anche una risposta di Sogei circa la data da utilizzare per comunicare la chiusura dei rapporti dell’incorporato

Buongiorno, con riferimento al quesito sotto riportato, si ritiene che sia più opportuno, nel caso di estinzione di una società per incorporazione in un’altra che non è operatore finanziario, comunicare la chiusura dei rapporti alla data di estinzione della Società incorporata.

CESSAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARA PER OP. STRAORDINARIE

19 Giugno 2023

CESSAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARA A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

FAQ del 9 luglio 2021

Cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in uno o più operatori finanziari – Obblighi di comunicazione all’ Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.

Quando il soggetto obbligato cessa la propria attività a seguito di un’operazione straordinaria (fusione, incorporazione, scissione, cessione di azienda), e confluisce in un altro soggetto che svolge attività finanziaria, deve trasferire a quest’ultimo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti.

In sintesi questi i punti da eseguire:

1) richiesta di cancellazione dal registro anagrafe tributaria da parte dell’incorporato con indicazione del soggetto subentrante; (Programma ComuREI)

2) attesa della ricevuta di accettazione della stessa;

3) informare l’ADE tramite l’indirizzo email dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it dell’operazione ed attendere risposta di autorizzazione avvenuta;

4) invio della comunicazione di tipo 8 da parte dell’incorporante (predisposta da Star Infostudio gratuitamente su vostra richiesta)

Quindi l’operatore di confluenza è tenuto, entro 60 giorni dal trasferimento, a “prendere in carico” i rapporti acquisiti.

Questo viene fatto con la tipologia di comunicazione di tipo 8 = Presa in carico di rapporti.

È necessario che l’operatore incorporato abbia correttamente comunicato la cancellazione dal registro PEC nel REI per le Indagini Finanziarie della PEC in modo da consentire all’Agenzia di eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie. La comunicazione di cessazione PEC vale anche a fini amministrativi e, pertanto, non occorre ulteriore comunicazione all’Ufficio;

Riportiamo anche una risposta di Sogei per il caso specifico:

La società che cessa l’attività (la confluita) deve prima effettuare una comunicazione di cessazione della PEC ai fini delle Indagini Finanziarie, analogamente a quanto venne fatto in sede di apertura dell’attività finanziaria. La comunicazione non significa che la PEC debba essere chiusa, ma che essa non è più utilizzata “ai fini delle Indagini Finanziarie”. In tale comunicazione è previsto l’inserimento dell’informazione della società in cui si confluisce, e alla quale arriveranno le richieste di Indagini Finanziarie.

Il tracciato e le modalità per tale comunicazione sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: Home-Schede Informative e Servizi-Comunicazioni-Comunicazioni Indagini Finanziarie-Trasmissione Pec

Solo successivamente (almeno un giorno) all’invio con ricevuta OK di tale comunicazione potete ripetere l’invio della comunicazione di tipo 8 “Presa in carico”.

SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE

19 Giugno 2023

SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE

Trasferimento di rapporti finanziari a seguito di scissione societaria parziale con prosecuzione dell’attività finanziaria da parte della società scissa – Obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.

Il trasferimento di rapporti finanziari a seguito di un’operazione societaria di scissione, ex art 2506 cod. civ., con prosecuzione dell’attività finanziaria da parte della società scissa, può essere gestito, in termini di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari, come la Cessione di ramo d’azienda.

A tal riguardo si rimanda a quanto previsto nella faq precedente.

CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA

19 Giugno 2023

CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Cessione di ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività– Obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.

La cessione di un ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività, continuando a rivestire la qualifica di operatore finanziario, fa sì che il cedente sia responsabile di tutti gli atti eseguiti fino alla data effettiva di cessione del Ramo d’azienda.

Il cessionario diventa responsabile da quella data in poi. 

Quindi relativamente agli adempimenti previsti all’Archivio dei rapporti finanziari:          

-il cedente comunica la chiusura dei rapporti ceduti;   

-il cessionario comunica, con un nuovo ID rapporto, l’apertura dei rapporti acquisiti alla data di cessione;

-ciascun operatore darà riscontro – anche con la documentazione sottostante al rapporto – alle richieste di indagini finanziarie per il periodo in cui ha avuto in gestione il rapporto (rispettivamente prima o dopo la cessione a seconda che si tratti dell’operatore cedente o cessionario).

Da quanto sopra indicato, il cessionario non avrà la necessità di ricevere dal cedente gli archivi elettronici contenenti le informazioni relative ai rapporti acquisiti, in quanto sarà il cedente ad esserne responsabile (in caso di richieste di indagine) fino alla data di cessione del ramo d’azienda.

I soggetti coinvolti dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia, all’indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it, nella quale dovranno descrivere l’operazione di cessione, indicare il numero dei rapporti trasferiti, dichiarare gli impegni assunti con riguardo alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti e alle richieste di indagini finanziarie.

CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI

19 Giugno 2023

CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI

FAQ del 21 ottobre 2016

Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico (Holding e società finanziarie): quali adempimenti in caso di perdita dei requisiti oggettivi?

Le holding e le altre società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010, sono obbligati alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI) e alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti laddove svolgono prevalentemente attività finanziaria (vedere FAQ del 14 aprile 2016).

Qualora tali soggetti perdano i requisiti di prevalenza dell’attività finanziaria, sono tenuti a:

1.comunicare la cessazione dell’indirizzo PEC, via Entratel mediante una comunicazione basata sul tracciato apposito (potete usare il PROGRAMMA  COMUREI) e avendo cura di valorizzare il campo del luogo di tenuta della contabilità.
Si ricorda che:

a) l’accoglimento della richiesta di cancellazione è subordinato all’esito positivo delle attività istruttorie

b) la casella PEC, secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2005, deve rimanere attiva per 30 giorni successivi alla richiesta di comunicazione al fine di dare seguito alle indagini in corso.

2.inviare una autocertificazione all’ufficio Dati Enti Esterni sottoscritta dal legale rappresentante, qui il modello

3.effettuare le ultime comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari

4.dopo 90 giorni, se non necessario per altri adempimenti, può chiedere la cessazione dell’utenza SID tramite l’apposito portale.

Riportiamo anche una risposta di Sogei per il caso specifico:

Se si tratta di una perdita dei requisiti oggettivi non è necessario provvedere alla comunicazione di chiusura dei Rapporti. In seguito alla comunicazione al REI, provvederà Sogei a marcare questi Rapporti in essere. In caso di riacquisizione dei requisiti provvederà sempre Sogei alla riapertura dei Rapporti precedentemente marcati.

CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE

19 Giugno 2023

CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE

Faq del 5 aprile 2016

Operatore finanziario in liquidazione volontaria a seguito di cancellazione dall’elenco 106 della Banca d’Italia – Quali adempimenti?

In caso di liquidazione volontaria (o di procedura concorsuale) si applica il punto 5 del provvedimento del 10 febbraio 2015, e non il precedente punto 4 (applicabile alla cessazione dell’operatore per cause diverse dalle procedure concorsuali e di liquidazione).

In sostanza, l’operatore finanziario

a) durante la fase di liquidazione (o di svolgimento della procedura concorsuale):

-mantiene attiva la propria utenza SID, al fine di effettuare le comunicazioni mensili (che riguarderanno presumibilmente soltanto cessazioni di rapporti alla data di effettiva chiusura o cessione ad altri operatori finanziari)

-mantiene attiva la casella PEC al fine di ricevere le richieste di indagini finanziarie

b) Conclusa la fase di liquidazione con il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio (o di approvazione del riparto finale in caso di procedura concorsuale):

-Invia entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi relativi al periodo infrannuale (vale a dire 1° gennaio anno conclusione liquidazione/data di deposito del bilancio) qualora siano presenti rapporti per i quali è prevista la comunicazione dei saldi

-Effettua l’ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti qualora ancora attivi

-Effettua entro 30 giorni la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli indirizzi – mediante Entratel o Fisco online – in base al tracciato allegato 5 al provvedimento del 12 novembre 2007 valorizzando il campo “luogo di tenuta della contabilità” (PROGRAMMA COMUREI)

-Successivamente dismette la propria utenza SID

CASI DI CESSAZIONE ANAGRAFE RAPPORTI

19 Giugno 2023

Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe rapporti?

In questa pagina potete trovare una sintesi dei principali adempimenti che gli Intermediari Finanziari devono rispettare in caso di cessazione o di perdita requisiti oggettivi.

Infatti quando un intermediario finanziario cessa la propria attività o, nel caso delle holding perde i requisiti di prevalenza che lo avevano reso soggetto obbligato alle comunicazioni Anagrafe Rapporti, è necessario svolgere alcuni adempimenti che permettono la chiusura della sua posizione verso l’Anagrafe Tributaria.

Questa guida è stata sviluppata partendo dalle FAQ pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate qui.

Ecco un elenco dei vari casi previsti dalla normativa:

CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE

CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI

CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA

SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE

CESSAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARA A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA’ FINANZIARIA

Scarica la guida pdf su tutti i casi di cessazione riportata qui sotto.