COMUNICAZIONE DAC7

9 Febbraio 2024

Foglio Excel per la Comunicazione DAC7

Siamo lieti di comunicarvi la messa a disposizione di tutti di un foglio Excel gratuito per creare la comunicazione DAC7.

Si tratta di una comunicazione che abbiamo deciso di sviluppare a seguito delle tante richieste pervenute dai nostri clienti, per poter adempiere nei tempi previsti dalla legge agli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2021/514 del 22 marzo 2021 e che per quest’anno ha fissato la scadenza al 15 Febbraio 2024.

Nella confusione generale riteniamo che poter fare la comunicazione anche basica (e fare una correzione successiva) può dare un po’ tranquillità a chi sta cercando di capire se è obbligato o no, e se si cosa deve fare.

COME SCARICARE IL FOGLIO EXCEL GRATUITAMENTE

1 Collegarsi a questa pagina per approfondire l’argomento

2 Compilare questa form con i propri dati

3 Richiedere il modulo Excel cliccando sull’apposito tasto, dopo aver accettato i termini per il trattamento dei dati personali.

4 Riceverete una email con il link per scaricare il foglio Excel

5 Qui potete scaricare le istruzioni di compilazione.

IMPORTANTE: la versione gratuita sarà disponibile fino a fine APRILE 2024.
Il programma completo – senza limiti di venditori/immobili e gestione dello storico comunicazioni – sarà disponibile da Maggio 2024

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla suddetta normativa ed è quindi stato introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.

I gestori di piattaforme digitali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate (entro il 31 Gennaio di ogni anno, termine prorogato al 15 Febbraio 2024 per i dati riferiti al 2023) una serie di informazioni in relazione alle operazioni poste in essere dai venditori attraverso i loro siti ed applicazioni online.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate italiana condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue.

Vediamo quali sono punti salienti del decreto:

1)Chi sono i soggetti obbligati?

I gestori di piattaforma ossia coloro che hanno un contratto con il venditore e con questo contratto mettono a disposizione tutta o parte della propria piattaforma web (esempi Vinted, Ebay, Amazon, Airbnb, Booking).

2)Quali attività svolte sul web che rientrano nella normativa?

  1. la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché’ qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
  2. i servizi personali;
  3. la vendita di beni;
  4. il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

3) Quali dati vanno comunicati?

La comunicazione riguarda specifici dati fiscali da trasmettere alle autorità, tra cui:

  1. Identità dei venditori (nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale).
  2. Dettagli sulle transazioni (importi, data e natura delle vendite).
  3. L’importo totale delle transazioni per ogni venditore.
  4. Le date in cui le transazioni sono state effettuate.
  5. La natura delle transazioni, come la vendita di beni o la fornitura di servizi.
  6. Altre informazioni pertinenti per l’adempimento fiscale.

4) Qual è la scadenza per i dati del 2023?

Il 15 Febbraio 2024

5) Quali sono le sanzioni in caso di mancato/ errato adempimento?

In caso di omessa comunicazione, si applica una sanzione da € 3.000,00 a € 31.500,00.

In caso di incompleta o inesatta comunicazione, si applica una sanzione da € 1.000,00 a € 10.500,00.

IMPORT DATI DA FOTOGRAFIA

17 Ottobre 2023

NUOVA FUNZIONE IMPORT DATI IN CORA DALLA FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA

Abbiamo implementato in CORA WEB una funzione di importazione dati che mancava e che sicuramente faciliterà il lavoro a tanti dei nostri clienti.

Questa funzione permette di importare i dati dei rapporti di un soggetto direttamente dalla Fotografia di Consistenza ricevuta dall’agenzia delle entrate.

Ricordiamo che la Fotografia di Consistenza riporta a ciascun operatore finanziario quanto risultante nell’Archivio dei Rapporti Finanziari, alla data indicata nel tracciato.

Si tratta quindi di una fonte certa, un punto di partenza grazie al quale gli operatori possono verificare il pieno allineamento tra quanto è stato comunicato negli anni e quanto risulta nei propri software.

La novità consiste nell’aver inserito nell’elenco rapporti del soggetto obbligato il tasto IMPORTA

Premendo questo tasto si aprirà la seguente maschera che permetterà di scegliere il tipo di importazione di rapporti che si vuole effettuare: bisognerà selezionare l’ultima opzione, Allineamento rapporti dall’ultima fotografia elaborata.

Avremo poi modo di analizzare le altre tipologie di importazione in un successivo articolo.

Questa scelta consentirà appunto l’importazione dei rapporti dall’ultima fotografia elaborata in CORA e si aprirà la seguente maschera

Prima di entrare nel dettaglio e mostrare come funziona l’import, ci preme sottolineare che al fine di tutelare la sicurezza dei dati del cliente, nella maschera viene chiesto di indicare un indirizzo mail (1). Verrà recapitata un’esportazione del soggetto allo stato attuale, quindi antecedente la nuova importazione che potrà essere utilizzata nel caso in cui si decidesse di ripristinare la situazione precedente all’import.

Tornando all’import invece, se dalla maschera verrà premuto il tasto CONFERMA, senza spuntare l’opzione Aggiorna rapporti esistenti, (2) saranno importati in CORA solo i dati di quei rapporti presenti sulla fotografia ma non presenti su CORA.

Se invece verrà spuntato il campo Aggiorna rapporti esistenti, i rapporti su CORA verranno allineati a quelli della fotografia, in base al codice univoco.

Quindi ad esempio se sulla fotografia è presente un rapporto con lo stesso codice univoco di un rapporto presente in CORA, ma con date diverse, con questa funzione le date verranno allineate alla data in fotografia.

VEDIAMO ASSIEME UN ESEMPIO

Situazione di partenza: il soggetto TEST FOTOGRAFIA 1 ha in CORA un unico rapporto di partecipazione

Si procede alla lettura dell’ultima fotografia di consistenza pervenuta, utilizzando l’apposito tasto presente nell’elenco soggetti ELABORA FILE RICEVUTI e caricando il file ATPEC05 ricevuto sulla pec del soggetto obbligato.

L’elaborazione delle fotografia segnala delle criticità: diversi rapporti che risultano all’Agenzia delle Entrate non sono stati trovati in CORA.

Si tratta di un’ipotesi molto frequente, che avviene quando c’è stato un passaggio da altro software e non è stato importato lo storico.

Premendo il tasto IMPORTA (1) nell’elenco rapporti, si aprirà la maschera di importazione(2) dove verrà segnalata la fotografia da cui i dati verranno importati: si tratta appunto dell’ultima fotografia elaborata, che trovate anche nella scheda FOTOGRAFIA/ESISTI (3).

Per procedere è necessario premere il tasto CONFERMA.

Come detto riceverete una mail con l’esportazione dei dati del soggetto, con la situazione antecedente l’importazione dei rapporti dalla fotografia. Si tratta di un backup automatico, utile nel caso in cui si volesse ripristinare la situazione di partenza.

Verrà scaricato in automatico un file di testo con il report di quello che è stato fatto per ogni rapporto ( ultima colonna a destra).

In CORA sarà immediatamente visibile la nuova situazione, con l’elenco rapporti aggiornato.

In automatico viene importato per ogni rapporto codice univoco, data inizio ed eventuale data fine, tipo rapporto e anagrafiche collegate.

Alcuni dati anagrafici non posso essere importati in automatico, perché si tratta di dati non presenti in fotografia ( come la denominazione e la sede legale) o presenti parzialmente ( come il codice fiscale).

In questo caso basterà cliccare sulla riga del rapporto in CORA per apportare le modifiche del caso e inserire i dati mancanti manualmente.

Tuttavia se il soggetto ha un numero elevato di rapporti con la stessa anagrafica, vi suggeriamo un trucchetto per evitare di inserire a mano tutti i dati anagrafici completi per i numerosi rapporti:

1)Inserite in CORA un rapporto qualsiasi, anche inventato, riportando e compilando i dati anagrafici di quel rapporto che si ripete tante volte.

2)Procedete con l’import della fotografia. Se avevate già fatto un import dei dati dalla fotografia, è necessario prima cancellare i rapporti importati, in alternativa potete ripristinare il soggetto con la situazione antecedente l’importazione dei rapporti dalla fotografia.

3) Troverete l’anagrafica di quei rapporti che si ripetono complete di tutti i dati anagrafici , questo perché i nostri programmi sono in grado di decodificare il codice fiscale e copiare nei rapporti interessati tutti i dati mancanti : denominazione, sede legale e codice fiscale completo.

4) Eliminate da CORA il rapporto inventato, inserito solo per copiare i dati anagrafici del rapporti con anagrafiche che si ripetono.

COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO AL RI

11 Ottobre 2023

COME COMUNICARE IL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 9 ottobre 2023, è stato reso definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.

Entro l’11 dicembre 2023 ( 60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto) le società di capitale, i trust e le persone giuridiche private devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Ricordiamo che, secondo la normativa antiriciclaggio, per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Per maggiori dettagli sul tema vi rimandiamo alla pagina dedicata dal Registro Imprese.

Con questo articolo vogliamo fornire le istruzioni operative per procedere con la comunicazione.

QUALE SOFTWARE USO PER LA COMUNICAZIONE?

E’ possibile usare l’applicativo DIRE messo a disposizione gratuitamente dal Registro Imprese .

COSA SERVE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE?

  • Utenza TELEMACO
  • Firma digitale
  • Indirizzo pec

SI PUO’ DELEGARE L’INVIO A UN INTERMEDIARIO?

No, i soggetti tenuti a effettuare l’adempimento sono gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust. I professionisti pertanto non possono firmare la dichiarazione per conto del cliente, possono solo assumere il ruolo di “postini” per la trasmissione telematica delle pratiche. E’ possibile utilizzare un unico contratto Telemaco per la sola spedizione della pratica, la pratica può essere preparata con l’account Telemaco di un intermediario, firmata da un amministratore della società dichiarante e successivamente firmata per l’invio dall’intermediario.

VEDIAMO ASSIEME COME PROCEDERE CON LA COMUNICAZIONE

Puoi scaricare il pdf delle istruzioni cliccando il tasto Download qui sotto

Collegarsi a DIRE e accedere con le credenziali telemaco della società o dell’intermediario.

Premere il tasto Nuova pratica e scegliere la categoria Pratica Titolare effettivo

Inserire il soggetto scegliendo la tipologia dal menu a tendina che appare

Indicare quindi il codice fiscale del soggetto: i dati verranno recuperati in automatico cliccando sul tasto procedi.

In automatico verrà compilato anche la sezione relativa alla CCIAA destinataria della pratica.

Bisognerà scegliere che non si tratta di un rinvio e quindi che si tratta di Prima comunicazione titolarità effettiva.

A questo punto, cliccando sul tasto Nuovo, bisognerà inserire i dati del titolare effettivo, che ricordiamo essere sempre una persona fisica.

Inserire il codice fiscale per recuperare i dati anagrafici e compilare la sezione RESIDENZA

A questo punto vi verrà chiesto di inserire il requisito/ caratteristica per cui il titolare effettivo è stato indentificato come tale. Bisognerà effettuare la scelta dal menu a tendina che si apre e confermarla con l’apposito tasto.

Inserire quindi l’autocertificazione sulla veridicità dei dati inseriti

Infine compilare i dati del Dichiarante, ossia il soggetto che firma la dichiarazione che come detto in precedenza non può essere un intermediario abilitato.

Non vanno inseriti allegati e gli importi sono già compilati. La pratica costa 32 euro ( 30 per i diritti di segreteria e 2 per tariffa)

Scaricare la distinta della pratica, firmarla digitalmente con la firma digitale del dichiarante ( se l’invio viene fatto dal Telemaco del professionista, va apposta anche la firma di quest’ultimo sulla distinta).

Procedere quindi con l’invio.

NUOVE IMPLEMENTAZIONI IN CORA

21 Settembre 2023

NOVITA’ IN CORA WEB

Questo mese di settembre ha portato due importanti implementazioni in CORA WEB che siamo lieti di presentarvi.

1) DOPPIA VERIFICA CERTIFICATI DI FIRMA

E’ stato implementato un doppio controllo sulla verifica dell’ambiente di sicurezza (certificati di firma).

Oltre alla verifica sulla validità del certificato, viene verificata anche la validità della firma.

Questa implementazione si è resa necessaria, perché il precedente controllo non riusciva ad intercettare il caso (raro) di firma scaduta con certificato valido.

Da oggi invece CORA WEB riesce ad intercettare e segnalare l’errore

2) Elaborazione fotografia di consistenza – FILE ATPEC05

Premendo il tasto ELABORA FILE RICEVUTI, quando viene caricato un file ATPEC05 (fotografia di consistenza), sarà possibile scegliere l’anno da cui si vuol far partire l’elaborazione dei rapporti.

Se non viene effettuata alcuna scelta verranno elaborati tutti i rapporti presenti nella fotografia.

Se invece verrà selezionato un anno, supponiamo il 2020, verranno elaborati solo i rapporti con data inizio a partire dal 2020 in poi (non quelli precedenti).

Nella ricevuta potrete leggere chiaramente che l’elaborazione riguarda i rapporti a partire dall’anno scelto (1) e notare che la colonna data inizio contiene date uguali o successive al 2020 (2).

In questo modo non si andrà a ripetere ogni anno il controllo sui rapporti già verificati: si tratta quindi di una funzione utile soprattutto quando il soggetto obbligato ha un numero elevato di rapporti, come avviene ad esempio per le Agenzie di Cambio.

La selezione dell’anno permette di verificare i rapporti che risultano nella fotografia a partire dall’anno selezionato.

A prescindere dall’anno scelto, verrà comunque effettuata la verifica su tutti i rapporti presenti in CORA che non risultano nella fotografia. Nel nostro caso, pur avendo selezionato l’anno 2020, questo controllo viene fatto anche sui rapporti con data antecedente al 2020.

INVIO DIFFERITO

19 Luglio 2023

COME IMPOSTARE L’INVIO DIFFERITO DELLE COMUNICAZIONI IN CORA

Come precedentemente annunciato, è finalmente attiva la funzione INVIO DIFFERITO in CORA: grazie a questa implementazione, potrete effettuare l’invio delle comunicazioni a una data successiva, rispetto a quella di creazione delle comunicazioni.

Se infatti fino ad oggi bisognava obbligatoriamente aspettare almeno il primo giorno del mese successivo per effettuare gli invii relativi al mese precedente, con questo tasto potrete creare subito la comunicazione e impostare la data futura in cui il programma effettuerà l’invio.

Non a caso abbiamo fatto uscire questa novità in prossimità delle ferie estive: se avete comunicazioni riferite al mese di luglio, da inviare ad agosto, ma andate in ferie prima, questa funzione vi sarà di grande aiuto!

Una premessa importate: affinché ciò possa accadere è necessario che il soggetto obbligato abbia configurata la gestione automatica della pec.

Cliccare qui per leggere le istruzioni di configurazione delle pec.

Vediamo nel dettaglio come funziona:

1. Premere il tasto INVIO DIFFERITO presente nell’elenco soggetti

2. Impostare la data di invio

Una volta impostata la data di invio differito, la stessa vale per tutti i soggetti presenti nell’elenco e riguarderà tutte le comunicazioni.

Comparirà questo promemoria in rosso per ricordare l’impostazione appena scelta.

3. Inserire quindi il rapporto da comunicare come al solito (nuovo rapporto/ chiusura/ aggiornamento), impostando le date effettive e verificare che sia impostato il flag incluso nella prossima comunicazione.

4. Entrare nella scheda RAPPORTI DA SPEDIRE, verrà evidenziata in alto, in rosso, la data impostata come data invio.

Il tipo di Invio sarà impostato correttamente come invio ordinario (se non ci fosse stato il tasto invio differito, l’invio sarebbe stato infatti straordinario).

Tutte le comunicazioni create, saranno quindi inviate a quella data.

Per procedere premere, come sempre, il tasto CREA COMUNICAZIONE

Apparirà l’esito di elaborazione SID e in rosso il messaggio con l’indicazione della data in cui la pec sarà inviata all’agenzia delle entrate.

5. Se per qualche ragione, prima di creare la comunicazione, avete la necessità di modificare la data impostata per l’invio differito o eliminare del tutto l’impostazione, potete farlo chiudendo la sessione o aggiornando la pagina (tasto F5).

6. Una volta che la comunicazione è stata creata, accedendo allo storico comunicazioni, è possibile vedere il riepilogo e solo da qui eventualmente annullare l’invio differito programmato.

Per qualsiasi dubbio su questa nuova funzione scriveteci all’indirizzo assistenza@starinfostudio.it

Consultate anche il video tutorial sull’invio differito

NUOVA FUNZIONE INVIO DIFFERITO COMUNICAZIONI

11 Luglio 2023

INVIO DIFFERITO COMUNICAZIONI CON CORA WEB

Siamo felici di annunciarvi che è di prossima pubblicazione, una funzione che vi permetterà di impostare l’invio differito delle comunicazioni in CORA.

Soprattutto in prossimità delle meritate vacanze estive, molti dei nostri clienti hanno il problema di dover attendere almeno il primo giorno del mese di agosto, per poter inviare le comunicazioni relative al mese di luglio.

Grazie all’implementazione di questa nuova funzione, questo non sarà più un problema.

A breve infatti troverete nell’elenco soggetto, il tasto INVIO DIFFERITO

Premendolo, vi verrà chiesto di impostare la data di creazione della comunicazione.

Impostando una data futura, state dicendo al programma quando creare la comunicazione e la pec.

Voi non dovete preoccuparvi più di nulla, pensiamo a tutto noi!

Questa funzione è prevista solo se avete impostato la gestione automatica della pec per i soggetti presenti nell’elenco: se non l’avete ancora fatto, leggete questo articolo per configurare l’invio automatico della pec con CORA.

Appena la nuova funzione INVIO DIFFERITO sarà attiva, ve ne daremo comunicazione, fornendovi tutte le indicazioni utili per procedere.

HOLDING E COMUNICAZIONE CRS: C’E’ L’OBBLIGO?

6 Giugno 2023

HOLDING E COMUNICAZIONE CRS: LE HOLDING SONO OBBLIGATE?

Abbiamo già visto in questo articolo sul nostro blog come, ai fini CRS, esista una particolare “definizione” di entità di investimento.

La domanda che in molti si pongono è : Una società holding che detiene partecipazioni in altre imprese e ha come unica fonte di reddito i dividendi deliberati dalle partecipate, deve fare la comunicazione CRS entro il prossimo 30 giugno?

Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta con la risposta ad interpello n. 121/2020 che ha analizzato l’argomento per una società che investe in titoli di portafoglio.

L’Agenzia, nel caso di specie, ha escluso l’obbligo delle comunicazioni ai fini CRS, nell’assunto, però, che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, lettera h), D.M. 28 dicembre 2015, in modo che l’interpellante non rientri tra le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) menzionate in precedenza.

La risposta ha precisato che la società, nell’investire in derivati, non opera per conto di terzi, bensì per conto proprio. Con molta probabilità, questo spunto dovrebbe valere al fine di poter dire di escludere le holding anche dall’obbligo di comunicazione CRS.

In altre parole, non si potrebbe affermare che la holding detiene le partecipazioni per conto di soci terzi.

Ci auspichiamo ulteriori chiarimenti sul tema anche perché, a differenza delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, dove le stesse devono essere trasmesse solo in presenza di variazione nei Rapporti (nuovi rapporti, modifiche di rapporti esistenti, chiusure di rapporti), nel caso delle comunicazioni CRS, le stesse devono essere inviate con cadenza annuale anche se non vi è nulla da comunicare: c.d. comunicazione negativa.

L’Agenzia, infatti, è stata interpellata nuovamente sul tema nelle risposte ad interpello n. 266 del 19 aprile 2021 e n. 363 del 24 maggio 2021.

Entrambi i casi oggetto di interpello, infatti, sembrano analizzare la medesima fattispecie in cui una società, partecipata da un socio unico, investe la propria liquidità in strumenti finanziari in parte iscritti nel circolante, in parte nell’immobilizzato. Focalizziamo la nostra attenzione, però, sulla risposta che fornisce l’Agenzia in relazione alla domanda posta circa l’obbligatorietà degli adempimenti e conseguenti oneri comunicativi ai fini CRS.

In entrambi gli interpelli, sostanzialmente, ciò che emerge in maniera evidente è che ai fini delle comunicazioni CRS/FATCA la definizione fornita ex art. 162-bis non rileva. Così come “non rileva” come concetto di “cliente” dell’ “account” il socio della holding stessa!

Le risposte fornite nei due documenti di prassi sono sostanzialmente sovrapponibili e, ad avviso di chi scrive, escludono che la società (oppure la holding) svolga “attività di investimento per conto terzi”, operando in assoluta autonomia.

Ma vi è di più.

Prescindendo dalle interessanti risposte fornite dall’Ufficio, proviamo ad andare oltre e cerchiamo di capire la finalità e il contenuto di quelle che dovrebbero/potrebbero essere le comunicazioni che le holding trasmettono ai fini CRS.

La conclusione cui giungiamo è quella che ci consentirebbe (pur con tutte le incertezze del caso) di escludere le holding dal novero delle comunicazioni in quanto la due diligence circa i soggetti da comunicare ed i dati da comunicare sono relative a “conti/account”, definizione che mal si adatta ai “rapporti” che la holding ex art. 162-bis è “abituata” a trasmettere all’anagrafe tributaria.

È pur vero che, prudenzialmente, una holding italiana potrebbe decidere di procedere con le c.d. comunicazioni negative attraverso il nostro applicativo CRS. Di fatto si tratta di una comunicazione “vuota”, da trasmettere così come avviene per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, previa quindi generazione del certificato di firma e previa trasmissione di PEC al REI.

Sul punto si auspicano chiarimenti.

Per ulteriori approfondimenti chiedi pure ai nostri esperti!

TERMINI INVIO COMUNICAZIONI ANAGRAFE RAPPORTI

2 Maggio 2023

MESE DI MAGGIO 2023

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022, ha tra le altre cose ridefinito i termini per l’invio delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori di cui all’art. 7 sesto comma 6 del DPR n. 605/73.

Dal 1° gennaio 2023 è stata ridefinita la scadenza per le comunicazioni mensili: dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Quindi se l’ultimo giorno del mese capita di sabato o in un giorno festivo, i soggetti obbligati dovranno trasmettere le comunicazioni entro il giorno precedente non festivo.

La comunicazione integrativa annuale (saldi), dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo).

Viene poi precisato che in ogni caso, non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l’ultimo giorno del mese.

Infine è stato anticipato il termine relativo al consolidamento dei dati nell’Archivio dei rapporti che passa al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

SCADENZE MESE DI MAGGIO

Il termine per l’invio della comunicazione dei rapporti relativa al mese di aprile 2023 è mercoledì 31/05/2023.

Dal 1° maggio per inviare i saldi annuali (2022) dei rapporti che li prevedono, non è più possibile inviare la comunicazione di TIPO 3 = SALDI ANNUALI, visto che il periodo di consolidamento dati si è chiuso il 30 aprile 2023.  Per procedere è necessario inviare una comunicazione di TIPO 2 = AGGIORNAMENTO e inserire i saldi per tutti gli anni (da quando il rapporto è aperto, fino al 2022).

GESTIONE AUTOMATICA PEC

14 Aprile 2023

COME CONFIGURARE LA GESTIONE AUTOMATICA DELLA PEC

Da inizio anno, sui nostri programmi CORA e CRS , è possibile configurare la GESTIONE AUTOMATICA DELLA PEC.

Questa funziona vi permetterà di risparmiare tempo prezioso!

Soprattutto se gestite gli adempimenti verso l’Anagrafe Tributaria per diversi soggetti, non potrete più farne a meno.

L’invio delle comunicazioni create con i nostri applicativi, potranno essere effettuati DIRETTAMENTE dal programma.

Sempre il programma in AUTOMATICO procederà all’elaborazione e alla lettura della ricevuta .

Vediamo come procedere con la configurazione.

Dall’Elenco Soggetti, cliccare sull’occhiolino verde per accedere al Dettaglio del soggetto.

Premere il pulsante Configura gestione automatica PEC

Selezionando un operatore verranno impostati automaticamente i dati tecnici.

Andranno compilate manualmente l’indirizzo Pec mittente e la password.

Vanno obbligatoriamente accettate le condizioni sul trattamento dei dati personali premendo il tasto Accetta.

Una volta inseriti tutti i dati premere il pulsante VERIFICA CONNESSIONE e poi CONFERMA.

La configurazione permetterà l’invio automatico dei due file PECAT all’indirizzo SID1@PCERT.AGENZIAENTRATE.IT.

Una copia della comunicazione verrà comunque inviata all’indirizzo di posta ordinario indicato nell’apposito riquadro.

Fleggando il campo Elabora automaticamente le ricevute il programma andrà a verificare ogni ora se è

disponibile la ricevuta, la elaborerà e metterà in chiaro.

Una mail all’indirizzo di posta ordinario per contatti, vi avviserà della disponibilità della ricevuta.

Non perdete altro tempo: Configurate la gestione automatica della pec!

Guarda anche il nostro video tutorial sulla configurazione pec automatica.

PROROGA TREGUA FISCALE

29 Marzo 2023

PROROGA TREGUA FISCALE

La bozza del “DL bollette”, approvato ieri 28 Marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri contiene diverse novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.

L’ufficialità arriverà con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ma il Governo con un comunicato stampa di presentazione del nuovo provvedimento, ha anticipato le novità.

Per quanto riguarda la definizione delle Violazioni Formali, di cui abbiamo già parlato nel nostro blog con due articoli (TREGUA FISCALE 2023 e TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO) viene modificato il comma 167:

La sanzione di 200 euro per poter sanare le violazioni potrà essere pagata:

– in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo)

– o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.


Il termine per rimuovere la violazione, se necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024.

Nuova gestione degli errori in CORA

8 Marzo 2023

Come leggere gli errori segnalati da CORA?

Ecco la nuova gestione degli errori

Abbiamo migliorato la gestione degli errori in CORA per renderne più intuitiva la lettura.

Il modo migliore per spiegarvelo e mostrarvi come funziona.

La Holding STAR SOLUZIONI SPA deve comunicare due nuovi rapporti, con periodi differenti:

A) Una partecipazione nella Società Alfa (tipo rapporto 22)

B) Un finanziamento ricevuto dal socio (tipo rapporto 18)

Una volta create le due comunicazioni, CORA segnala la presenza di errori.

Per leggere gli errori potete:

  1. Cliccare sul pulsante giallo “SCARICA errori”. In questo modo scaricherete uno zip che contiene entrambi i file txt con il report degli errori
  2. Cliccare sul punto esclamativo giallo, per ogni comunicazione. Scaricherete il file txt di quella specifica comunicazione.

Lettura del diagnostico

A) Nel caso della partecipazione nella Società Alfa il diagnostico segnala due errori:

-Il codice fiscale errato del rapporto

-Il codice fiscale errato nell’anagrafica collegata al rapporto.

In entrambi i casi è individuato qual è il Valore da correggere

B) Nel caso del finanziamento ricevuto dal socio il diagnostico segna un errore:

-Il codice fiscale errato del rapporto.

Viene individuato quel è il Valore da correggere

Se si ritorna nell’elenco dei rapporti della Holding, i rapporti errati vengono evidenziati in giallo e una breve descrizione dell’errore è visibile nell’ultima colonna a destra

Inoltre cliccando sul rapporto, in rosso viene evidenziato l’errore da correggere.

Basterà correggere l’errore e premere su conferma per far ritornare la riga rosa e rendere il rapporto pronto per la prossima comunicazione.

TREGUA FISCALE 2023

17 Febbraio 2023

TREGUA FISCALE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta Tregua Fiscale che prevede, tra le altre cose, la possibilità di sanare le irregolarità formali, commesse fino al 31 ottobre 2022, pagando 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le violazioni si riferiscono.

Nell’elenco delle violazioni sanabili, che potete leggere qui o sulla Circolare N. 2 E, sono citate anche le “irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)”.

A conferma di ciò, riportiamo una riposta da parte della Direzione Centrale Dati Enti Esterni, da noi interpellata sul tema specifico:

Buongiorno, con riferimento alla email sotto riportata si conferma che la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una somma pari a € 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, prevista dalla  legge 29 dicembre 2022, n. 197  ( Legge di bilancio 2023, articolo 1 commi da 166 a 173), può applicarsi anche alle  violazioni relative agli obblighi di  comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari. A tal riguardo la Circolare 2 /E/2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili: le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Riguardo alle modalità di regolarizzazione, deve essere effettuato un versamento di 200 euro, a scelta tra:

  1.  un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2023;
  2.   due rate di 100 euro, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

 Il codice tributo da utilizzare è il TF44, nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione (oppure l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni).

Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

In questa pagina trovate la normativa di riferimento.

ATTENZIONE:

Quanto riportato è la sintesi delle informazioni in nostro possesso al momento della scrittura di questo articolo. Non abbiamo altri dettagli sul calcolo degli importi né sulle peculiarità dei singoli casi.

Per qualsiasi dubbio interpretativo sulla norma, sull’applicazione a vostri casi specifici o sulle modalità di calcolo delle sanzioni, vi invitiamo quindi a rivolgervi agli Uffici Territoriali dell’agenzia delle entrate o a scrivere ai seguenti indirizzi istituzionali:

AnagRapporti@sogei.it

dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it .

ATTENZIONE PROROGA TREGUA FISCALE

In questo articolo potete leggere le nuove scadenze per sanare le eventuali violazioni formali commesse.



COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI 2022

3 Febbraio 2023

COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI 2022 ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023

NUOVA SCADENZA

Il Provvedimento n. 176227 del 23 maggio 2022 ha modificato, tra le altre cose, i termini della comunicazione dei saldi annuali a partire dal 1° gennaio 2023. Il punto 2 del suddetto provvedimento recita testualmente: “La comunicazione di cui al presente provvedimento è effettuata annualmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Ai fini del presente provvedimento il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese”.

La nuova scadenza, per i saldi 2022, sarà quindi martedì 28 febbraio 2023.

PER QUALI RAPPORTI?

Per sapere quale tipologia di rapporti deve comunicare i saldi, chi utilizza il nostro programma CORA, può selezionare la scheda SALDI ANNUALI: vengono riportati solo i rapporti del soggetto che prevedono i saldi.

Cliccando sul bottone ISTRUZIONI SALDI è possibile scaricare le istruzioni di compilazione aggiornate, per ogni tipologia di rapporto. In rosso sono evidenziate le modifiche rispetto alla versione precedente.

COME SI CREA LA COMUNICAZIONE?

Una volta compilati i campi richiesti, cliccare su CREA COMUNICAZIONE.

Novità 2023

3 Gennaio 2023

1) ANAGRAFE RAPPORTI (CORA)

Dal 1 gennaio 2023 del Provvedimento 176227 del 23 maggio 2022 saranno in vigore questi cambiamenti :

a) scadenza comunicazione mensile: l’ultimo giorno lavorativo del mese. il sabato NON è considerato giorno lavorativo.

b) scadenza comunicazione saldi annuali: l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio.

c) scadenza termine di consolidamento dei dati annuali: fissata per il 30 aprile

d) Nuovi codici rapporto

                – per distinguere i dati finanziari in base al funzionamento sono introdotti i codici 25,27,28,29,30

                – per le carte di debito è introdotto il nuovo codice rapporto 26

e) Nuovi codici valute

                – vengono permesse le valute virtuali

f) Comunicazione saldi con correzioni esiti

                – è stato aggiunto il codice esito sul record 3=Saldo annuale

g) comunicazione “C” per la chiusura generalizzata dei rapporti (previa autorizzazione)

h) modifiche e precisazioni sulla definizione dei dati contabili da comunicare con i saldi annuali

i) modifica termini di conservazione: i saldi annuali devono risalire a massimo 10 anni precedenti all’anno della comunicazione.

Aggiornamento SID

l’ultima versione del programma di controllo SID è del 28/12/2022, già aggiornato per il collegamento con CORA Web.

QUINDI COSA CAMBIA CONCRETAMENTE PER LE HOLDING (o soggetti simili)?

Scadenza mensile e annuale

la novità maggiore riguarda la scadenza delle comunicazioni : non più l’ultimo giorno effettivo del mese ma l’ultimo giorno lavorativo. Vale anche per le comunicazioni saldi annuali che non scadono più il 15 febbraio ma sempre l’ultimo giorno lavorativo di febbraio.

Correzione saldi annuali

Le correzioni ai saldi (per esiti 409 e 408) si possono fare entro il 30 Aprile.

Con CORA Web sarà automaticamente impostato il codice esito a cui si risponde.


2) NOVITA’ STARSOLUZIONI

il 2022 è stato un anno di grandissime soddisfazioni, il portale StarSoluzioni sta crescendo oltre le nostre aspettative e per questo ringraziamo tutti voi!

Vogliamo fare un riepilogo delle funzioni più importanti:

– Estrema semplicità d’utilizzo

Archiviazione automatica delle comunicazioni (file txt, file pecat, log)

Lettura automatica delle ricevute con abbinamento alla comunicazione di riferimento

Lettura e verifica della Fotografia di Consistenza

– Gestione automatica dell’invio/ricezione via pec

                – invio automatico della email con i due file pecat all’Agenzia

                – lettura automatica delle ricevute mensili, della fotografia di consistenza e degli esiti

Verifica dei Certificati (Ambiente di sicurezza) con remainder delle scadenze

E di prossima pubblicazione nel 2023:

– Autenticazione a due fattori per login ancora più sicura

– Utente di secondo livello per gli studi (con storico delle azioni eseguite)

– Comunicazioni via WhatsApp (per richieste di assistenza e nostre conferme)

Aggiornamento LISTINO PREZZI

dal 2023 la promozione per i soggetti aggiuntivi termina.

I nuovi prezzi, sempre inferiori al valore di mercato, sono:

– soggetto aggiuntivo CORA Web 150

– soggetto aggiuntivo CRS Web 120

il prezzo dell’abbonamento base CORA Web rimane 190€ e CRS Web 150€

Nuovo personale Assistenza e Ufficio Tecnico

Siamo molto contenti di annunciare nuove assunzioni sia nell’ufficio assistenza che nell’ufficio tecnico:  faremo sempre il nostro meglio per rispondere alle vostre richieste nel più breve tempo possibile.

Potrete ancora contare sui nostri esperti del settore e sui webinar mensili gratuiti: è in previsione una estensione di questi appuntamenti per il notevole apprezzamento riscontrato.

Buon 2023 a tutti voi!


Scadenza comunicazione annuale c.d. Saldi

2 Febbraio 2022

Come noto, il prossimo 15 febbraio 2022 è in scadenza la comunicazione annuale c.d. saldi, relativamente ai dati “contabili” dei rapporti accesi nel 2021.

Quali informazioni devono confluire nella comunicazione annuale “saldi”?

Nella comunicazione annuale c.d. saldi devono confluire le seguenti informazioni:

  • – dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall’operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto
  • – dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione
  • – saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno
  • – dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua
  • – giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati
  • – altri dati contabili, per alcune particolari tipologie di rapporto.

Come risaputo, la comunicazione annuale c.d. saldi è a carico degli operatori finanziari indicati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973, cioè:

  • – banche
  • – Poste italiane Spa
  • – intermediari finanziari
  • – imprese di investimento
  • – organismi di investimento collettivo del risparmio
  • – società di gestione del risparmio
  • – ogni altro operatore finanziario.

Questo cosa significa operativamente?

Se Tizio durante il 2021 ha aperto un rapporto finanziario, come ad esempio un conto corrente, presso la Banca Alfa, quest’ultima avrà per certo comunicato la nascita del rapporto nel 2021 entro il mese successivo all’avvio dello stesso. Ora però, Alfa entro il 15 febbraio, dovrà trasmettere sempre in relazione a tale rapporto, i dati contabili riferibili a saldo iniziale, saldo finale, giacenza media e così via. I dati in questione assumeranno rilievo, ad esempio, ai fini della verifica dell’ISEE di Tizio!

Le holding non finanziarie (ex. Art. 162-bis) devono effettuare la comunicazione annuale saldi?

Le holding non finanziarie devono effettuare la comunicazione annuale c.d. saldi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui tra i rapporti della holding vi sia un CASH POOLING che va comunicato alla stregua di un conto corrente (cod. 01).

Tutti gli altri rapporti che interessano la holding (partecipazioni, garanzie, finanziamenti) non devono mai essere oggetto di comunicazione annuale c.d. saldi!

Di seguito la tabella riassuntiva dei rapporti per i quali è previsto (e non previsto) l’obbligo di comunicazione:

TIPO RAPPORTO che DEVE FARE la comunicazione saldi annuali (anche con saldo a zero)

01 CONTO CORRENTE
02 CONTO DEPOSITO TITOLI E/O OBBLIGAZIONI
03 CONTO DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO/VINCOLATO
04 RAPPORTO FIDUCIARIO EX LEGGE N. 1966/1939
05 GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
06 GESTIONE PATRIMONIALE
07 CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI
09 CONTO TERZI INDIVIDUALE / GLOBALE 10 DOPO INCASSO
12 CASSETTE DI SICUREZZA
14 CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI
23 PROD. FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI SSICURAZIONE
24 ACQUISTO VENDITA DI ORO E METALLI PREZIOSI

98 OPERAZIONE EXTRA CONTO (solo per l’anno di riferimento)

TIPO RAPPORTO che NON DEVE FARE  la comunicazione saldi annuali

08 PORTAFOGLIO
11 CESSIONE INDISPONIBILE
13 DEPOSITI CHIUSI
16 CREDITI DI FIRMA
17 CREDITI
18 FINANZIAMENTI
19 FONDI PENSIONE
20 PATTO COMPENSATIVO
21 FINANZIAMENTO IN POOL
22 PARTECIPAZIONE
99 ALTRO RAPPORTO

Se (per esempio) una Holding ha solo partecipazioni (tipo 22) e finanziamenti (tipo 18) NON DEVE COMUNICARE NULLA per il saldi annuali.

Per dubbi puoi contattarci direttamente

La “Struttura accentrata”.. cos’è ?

1 Ottobre 2021

Cosa è cambiato per la struttura accentrata il 15/09/21 ?

Le modifiche alle specifiche tecniche dal 15 settembre 2021 hanno interessato, oltre alla comunicazione di PEC al REI, le comunicazioni dovute dalla “struttura accentrata”.

Nello specifico si legge come “Se il soggetto che comunica i dati è una struttura accentrata, non può avvalersi di un intermediario telematico per la trasmissione della comunicazione.” 

Perciò, se la comunicazione della PEC al REI è l’unica comunicazione che si può fare tramite un intermediario abilitato, ad esempio un dottore commercialista, questa opportunità rimane preclusa per le strutture accentrate!

Ovviamente, con questa novità, viene previsto che nella ricevuta telematica sarà ora indicato:

“e) il soggetto obbligato tenuto alla comunicazione o la struttura accentrata”. 

Ma cosa è una STRUTTURA ACCENTRATA ? 

Per avere la definizione precisa di struttura accentrata dobbiamo tornare indietro nel 2006, dove con C.M. 32/E/2006 l’Agenzia Entrate ha precisato come “ vista l’evoluzione dell’organizzazione del sistema creditizio e finanziario e la nuova struttura che, attualmente, i grandi gruppi bancari e finanziari si sono dati – e si stanno ancora dando -, con riguardo ai destinatari delle richieste degli uffici occorre tener presente che: 

il processo di concentrazione bancaria ha creato numerosi Gruppi bancari, di diverse dimensioni, da cui sono scaturite grandi Banche spa che hanno inglobato numerosi Istituti di credito; 

– queste concentrazioni di banche sono avvenute sia tramite fusioni per incorporazione che per raggruppamenti a modello federativo; 

molte banche sono scomparse, altre, pur mantenendo la loro denominazione, sono diventate soggetti completamente diversi.

Pertanto, continuare a indirizzare le richieste a ogni singolo soggetto bancario o finanziario, come fatto sinora, si è rilevato poco aderente alla realtà attuale oltre che scarsamente produttivo.

Ulteriori destinatari della struttura accentrata

Preso atto del punto precedente, il legislatore ha inserito in entrambi i numeri 7), sia dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 che dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, un’ulteriore categoria di destinatari delle richieste [trattasi delle richieste ai fini delle indagini finanziarie], individuandola nei responsabili della “struttura accentrata” degli intermediari.

Il nuovo concetto di Struttura Accentrata

In sostanza, è stato introdotto questo nuovo concetto di sede accentrata, cui indirizzare richieste e da cui ricevere relative risposte, suggerendo agli Uffici di privilegiare, quando possibile, l’inoltro diretto alle direzioni generali delle banche, anziché alle singole dipendenze.

Si tratta di una definizione che intende accorpare gruppi di intermediari finanziari che vengono identificati come “unica struttura – accentrata”. 

I soggetti interessati nella nuova definizione

Di fatto la definizione di “struttura accentrata” interessa i gruppi bancari che hanno costituito apposite strutture accentrate, alle quali, anche ai fini delle indagini bancarie, gli Uffici possono presentare eventuali richieste. 

Nella sezione “Domande & Risposte” nel sito dell’Agenzia viene precisato che la comunicazione di PEC al REI per “struttura accentrata” è prevista solo in caso di comunicazioni della PEC per le sezioni Rei Indagini e Rei Monitoraggio.

Le casistiche per la comunicazione della Struttura Accentrata

In particolare si potranno presentare i seguenti casi:

  1. Unica PEC e unico Responsabile per i due adempimenti: se si devono comunicare le iscrizioni o le variazioni per i REI Indagini finanziarie e Monitoraggio fiscale e si deve comunicare una sola pec per entrambi gli adempimenti e il responsabile è uno stesso soggetto per entrambi gli adempimenti
  2. PEC o Responsabili diversi per i due adempimenti: se si devono comunicare le iscrizioni o le variazioni per i REI Indagini finanziarie e per Monitoraggio fiscale e si vogliono comunicare 2 pec diverse, una per Indagini Finanziarie, l’altra per monitoraggio fiscale. 
  3. Cancellazione: se si vuole comunicare la cancellazione da più REI e si è comunicato lo stesso responsabile per tutti (indipendentemente dall’indirizzo PEC) si dovrà utilizzare la seguente struttura:
    • 1 record di testa, contenente il codice fiscale della struttura accentrata e i suoi dati
    • 1 record di tipo 1 in cui sarà indicato il responsabile, i due adempimenti per i quali si chiede la cancellazione
    • N. record di tipo 2, uno per ogni soggetto obbligato (operatore) per il quale si richiede la cancellazione, indicando i dati relativi alla cancellazione richiesti.

Ti aiutiamo ad approfondire gli argomenti dell’articolo e trovare risposta alle tue domande:

Tre videoconferenze dedicate all’istituto del TRUST

27 Settembre 2021

TRE NUOVE VIDEO CONFERENZE PER I TRUST

Dalla collaborazione tra Studio Vial e Star Soluzioni, visto il riscontro positivo avuto dopo il webinar del 23 settembre a commento della bozza di circolare sul Trust, è nata l’idea di sviluppare un cammino di tre videoconferenze in diretta.

In queste videoconferenze non ci limiteremo al mero commento alla bozza di circolare, bensì dedicheremo del tempo ad un approfondimento ragionato circa la fiscalità e gli adempimenti cui è tenuto il trust.

Quando sarà e quali argomenti verranno trattati?

Nel nuovo percorso che partirà il 18 ottobre, affronteremo non solo la bozza di circolare dell’Agenzia entrate dell’11 agosto, ma esamineremo quelli che sono le principali tematiche operative che interessano i soggetti che si occupano di trust.

I capitoli della bozza di circolare diventano quindi i “titoli” dei nostri tre interventi, della durata di tre ore ciascuno, dove sarà possibile interagire con i relatori.

Argomenti Trattati:

Le videoconferenze avranno un taglio pratico-operativo e non ci soffermeremo al commento degli aspetti, per così dire, “civilistici” dell’istituto, quanto piuttosto:

  • a simulazioni per determinare se un Trust è paradisiaco
  • esempi di compilazione del Modello ENC per il calcolo di imposte dirette
  • compilazione di un quadro RW
  • compilazione di una comunicazione CRS
  • l’elaborazione di una relazione da parte del trust

Modalità di fruizione

E’ possibile seguire tutto il percorso oppure fruire delle lezioni singole. 

Per ogni lezione saranno inoltre messe a disposizione dei partecipanti documentazione e registrazione degli interventi.


Ti aiutiamo ad approfondire gli argomenti dell’articolo e trovare risposta alle tue domande:

01/10/21 – obbligo SPID per accedere ai servizi online

17 Settembre 2021

Servizi Fisconline e Spid, dal 01/10/21 cosa Cambia:

Grande Accesso a FISCO ON LINE: lo dice il Comunicato dell’Agenzia Entrate del 15 settembre 2021

Il  15 settembre l’Agenzia Entrate ha pubblicato un Comunicato Stampa con cui evidenzia come risulti in aumento l’utilizzo dei servizi online di Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione. 

“Oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale nei primi 8 mesi del 2021 (+32,5%)”!!

UN SUCCESSONE! Eh certo viene da dire! Dall’Area Riservata di Fisco On Line oramai si può fare di tutto, dal verificare le proprie dichiarazioni dei redditi, dal prendere appuntamento con l’ufficio al controllare la scadenza del proprio certificato di sicurezza.  Come dice il Comunicato Stampa “Un “universo” di servizi che negli anni si è arricchito di nuove opportunità per i cittadini, che in sempre più occasioni possono comunicare con il Fisco direttamente dal pc di casa.”

01/10/21 – Cosa Cambia e per chi – Spid obbligatorio

Ovviamente l’Ufficio non perde occasione per ricordare che dal 01/10/21 si potrà accedere ai servizi online solo con Spid, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Saranno, infatti, dismesse le vecchie credenziali Fisconline PIN e PASSWORD, che peraltro già non ne vengono rilasciate di nuove dal 1° marzo 2021.

Attenzione però perché tutte queste novità interessano solamente il cittadino privato. Per professionisti e imprese, infatti, nessuna modifica fino a nuove indicazioni. 

Concretamente quindi cosa accadrà?

Per il privato cittadino, la dismissione di username e password di Fisconline avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021, un po’ come per Cenerentola, così come previsto dal decreto “Semplificazioni” (art. 24 del DL 76/2020). 

Dall’01/10/21, pertanto, l’accesso dei privati cittadini ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia entrate-Riscossione potrà avvenire solo con Spid, Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). 

Il comunicato ufficiale – come ottenere lo spid

Nel Comunicato (CONSULTABILE CLICCANDO QUI) l’Ufficio ricorda come ottenere SPID, CIE e CNS e sottolinea come, invece, nulla cambierà per l’utenza “professionale” . In altri termini,  le nuove modalità di autenticazione “digitali” non interessano, per il momento, i professionisti e le imprese. Per questi ultimi, infatti, le credenziali Fisconline, Entratel o Sister, continueranno a essere rilasciate anche dopo il 01/10/21. 

La questione non è di poco momento, atteso che per richiedere le credenziali per un’impresa è necessario dotarsi delle credenziali dell’Amministratore!

E per le Partite IVA?

Ora, se l’amministratore è un libero professionista o un imprenditore con partita iva individuale, si potranno ancora utilizzare i vecchi “PIN e PASSWORD”, ma per gli amministratori che sono “privati cittadini”, è necessario avviare una procedura nella propria area riservata di Fisco On Line, da cui ovviamente vi è esclusivo accesso tramite identità digitale, per ottenere le credenziali “classiche” per la società. 

Per quale motivo ci dovrebbero servire le credenziali “PIN”, “Password” dell’amministratore e della società?

Uno tra i tanti è sicuramente la generazione dell’ambiente di sicurezza, la creazione dei certificati di firma nonchè il loro rinnovo!

Il Software SID, infatti, generare l’ambiente di sicurezza chiede i codici “vecchi” dell’Amministratore! oltre che la password della società!!!! 

StarSoluzioni vi fornisce la Soluzione al problema cliccando su questa pagina, con un video esplicativo ed una guida dedicata! 

In ogni caso i nostri professionisti sono a disposizione attraverso le SOLUZIONI “AFFIANCAMENTO” O “FACCIAMO NOI” presenti in questo portale.

Vi invitiamo anche a partecipare ai nostri eventi in programma che trovate nella pagina “Formazione”

Ti aiutiamo ad approfondire gli argomenti dell’articolo e trovare risposta alle tue domande:

Due nuovi Webinar gratuiti per Star Soluzioni

13 Settembre 2021

Primo Webinar gratuito:
Aspetti critici della fiscalità del trust

La bozza di circolare sulla fiscalità del trust per la pubblica discussione: primi aspetti critici


QUANDO: Data: 23 SETTEMBRE ore 15:00
Durata: 2 ore
Relatori: Ennio Vial & Silvia Bettiol


Lo scorso 11 agosto l’Agenzia delle Entrate ha diramato una bozza di circolare relativa alla fiscalità del TRUST, sottoponendola agli operatori per la pubblica consultazione.
E’ possibile inviare delle osservazioni via email all’agenzia delle Entrate entro il 30 settembre.

Secondo Webinar gratuito:
Uso del programma CORA WEB

Il programma CORA Web sta riscuotendo un grande successo: abbiamo deciso di creare un appuntamento mensile che spieghi in modo semplice e chiaro quali sono le principali funzioni del programma.


QUANDO: 23 SETTEMBRE ore 14:30
Durata: 30 min
Relatori: Ennio Vial & Silvia Bettiol


Il Webinar è gratuito ed è a disposizione dei nuovi clienti ma anche dei “vecchi”!

Tutti potranno fare riferimento a questo appuntamento per essere sicuri di usare al meglio il programma in versione Web.

Se attuali, verranno discusse anche eventuali nuove pubblicazioni dell’Agenzia delle entrate


Ti aiutiamo ad approfondire gli argomenti dell’articolo e trovare risposta alle tue domande:

15/09/21 comunicazione al REI, cosa cambia?

10 Settembre 2021

Cosa cambia con il nuovo tracciato per la comunicazione al REI dal 15 settembre 2021? 

Nel mese di agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito le nuove specifiche tecniche da utilizzare, dal 15 settembre 2021, per effettuare la comunicazione al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi) dell’indirizzo PEC .

Cosa cambia per gli operatori? Sostanzialmente NULLA!  

L’applicativo COMUREI è al passo con gli aggiornamenti richiesti dall’Agenzia Entrate! 

Chi deve effettuare la comunicazione al REI ?

Ricordiamo rapidamente chi deve effettuare la comunicazione e cosa deve indicare, dando poi notizia delle principali novità in relazione al nuovo tracciato dal 15 settembre 2021! 

Come noto, il Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 10 maggio 2017, in modifica ed integrazione alle disposizioni del precedente Provvedimento del 22 dicembre 2005, del 12 novembre 2007 e del 20 giugno 2012 ha definito i soggetti obbligati all’adempimento della comunicazione di PEC al REI, quali sono le ulteriori informazioni da comunicare al REI oltre all’indirizzo PEC, il termine per la comunicazione stessa e rinviava agli allegati n. 1 e n. 2 del Provvedimento stesso per le specifiche tecniche relative alla compilazione della comunicazione.  

Come si effettua la comunicazione al REI?

La comunicazione, in sé, si riduce nella trasmissione dei dati relativi al soggetto comunicante (Ragione sociale, indirizzo della sede e codice fiscale/partita iva), l’indirizzo PEC del soggetto stesso da cui poi saranno inviate le comunicazioni all’Anagrafe tributaria o ai fini CRS/FATCA, i dati dell’amministratore e i motivi per cui si richiede l’iscrizione della PEC alla sezione REI. 

Esempio di comunicazione al REI..

Ad esempio, le Holding ex. 162-bis che devono effettuare solo le comunicazioni all’anagrafe tributaria devono barrare la casella “Anagrafe Rapporti”.  Una volta elaborata la comunicazione la stessa va controllata con il modulo di controllo dell’Agenzia delle Entrate, il cui ultimo aggiornamento risale al 7.01.2021 (Nuova versione del modulo di controllo Comunicazioni al registro REI (PEC00)) e trasmessa con i canali FiscoOnLine/Entratel.  

Cosa cambia dal 15/09/21 ?

A partire dal 15 settembre 2021 entrano in vigore nuove specifiche tecniche. Nel sito dell’Agenzia Entrate , infatti, è già stato pubblicato un nuovo allegato n. 2) che sostituisce il precedente allegato relativo alle specifiche tecniche in coda al Provvedimento del 2017.  

Il nuovo tracciato contempla nuove informazioni e/o nuove variabili da poter indicare nella comunicazione al REI.

Tra le principali segnaliamo come nella sezione “tipo di comunicazione”, è ora previsto oltre all’ipotesi di “Cancellazione dal/dai Registri  e Prima iscrizione” anche la “Variazione di dati già comunicati” e la “Reiscrizione al/ai Registri per riacquisizione dei requisiti (utilizzabile esclusivamente da Holding che hanno già inviato la comunicazione di cancellazione al REI precedentemente)”.  

Comunicazione al REI, da due a quattro tipologie.

Fino a prima del 15 settembre 2021, infatti, erano previste due tipologie di comunicazione (Primo invio/successiva variazione oppure Cancellazione dal/dai Registri).

Ora invece, viene precisato che la comunicazione può essere di quattro tipologie: 

1- Cancellazione dal/dai Registri per comunicare la cancellazione dai registri del/dei soggetti per uno dei seguenti motivi: 

– Cessazione con confluenza dell’attività finanziaria in un solo operatore finanziario 
– Perdita dei requisiti soggettivi 
– Cessazione senza confluenza in altro soggetto
– Cessazione con confluenza in altro soggetto non operatore finanziario 
– Cessazione con confluenza dell’attività finanziaria in più operatori finanziari 

Per questo tipo di comunicazione è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti. 

2- Prima iscrizione – da utilizzare per assolvere all’obbligo di comunicazione per la prima volta  

3- Variazione di dati già comunicati, per variare dati di una comunicazione già inviata precedentemente per il/i soggetto/i obbligati presenti nel file 

Per questo tipo di comunicazione è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti. 

4- Reiscrizione al/ai Registri per riacquisizione dei requisiti (può essere inviata esclusivamente da operatori di tipo Holding, codice operatore = 05 o 29, e deve essere successiva ad una cancellazione). 

Cos’altro cambia?

A partire dal 15 settembre 2021, inoltre, nella ricevuta telematica di avvenuta comunicazione al REI, oltre alla data e l’ora di ricezione del file, all’identificativo del file attribuito dall’utente ed al protocollo attribuito al file, saranno precisati anche: 

– il responsabile della trasmissione 
– il soggetto obbligato tenuto alla comunicazione o la struttura accentrata 
– dati riassuntivi del contenuto della comunicazione 

Se non l’hai ancora fatto, registrati nel nostro sito ed utilizza COMUREI senza preoccuparti degli aggiornamenti ! 

Ti aiutiamo ad approfondire gli argomenti dell’articolo e trovare risposta alle tue domande: