Una domane che spesso si pongono le Holding che devono registrarsi al REI (Registro Elettronico degli indirizzi), nella sezione FACTA/CRS, è quale sia il codice operatore corretto da indicare in fase di iscrizione.
L’interrogativo nasce dal fatto che nella tabella prevista dalla normativa, sono disponibili due codici differenti per le holding : 05 e 29.
Utilizzando il nostro programma COMUREI, la scelta deve essere fatta al momento dell’inserimento del Tipo soggetto, selezionandola tra le opzioni mostrate nel menù a tendina
La soluzione è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tra le risposte alle domande più frequenti in tema REI, che vi mostriamo in questa immagine.
Quindi, volendo chiarire ulteriormente quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate, le holding obbligate all’Anagrafe Rapporti, se sono tenute anche all’adempimento FACTA/CRS, dovranno comunicare l’indirizzo PEC, indicando il codice operatore 05.
Tutte le altre holding che non rispettano il requisito di prevalenza previsto dalla normativa ATAD e che quindi non sono soggetti obbligati all’Anagrafe Rapporti, dovranno iscriversi al REI sezione FACTA/CRS, con codice operatore 29.