Le modifiche alle specifiche tecniche dal 15 settembre 2021 hanno interessato, oltre alla comunicazione di PEC al REI, le comunicazioni dovute dalla “struttura accentrata”.
Nello specifico si legge come “Se il soggetto che comunica i dati è una struttura accentrata, non può avvalersi di un intermediario telematico per la trasmissione della comunicazione.”
Perciò, se la comunicazione della PEC al REI è l’unica comunicazione che si può fare tramite un intermediario abilitato, ad esempio un dottore commercialista, questa opportunità rimane preclusa per le strutture accentrate!
Ovviamente, con questa novità, viene previsto che nella ricevuta telematica sarà ora indicato:
“e) il soggetto obbligato tenuto alla comunicazione o la struttura accentrata”.
Per avere la definizione precisa di struttura accentrata dobbiamo tornare indietro nel 2006, dove con C.M. 32/E/2006 l’Agenzia Entrate ha precisato come “ vista l’evoluzione dell’organizzazione del sistema creditizio e finanziario e la nuova struttura che, attualmente, i grandi gruppi bancari e finanziari si sono dati – e si stanno ancora dando -, con riguardo ai destinatari delle richieste degli uffici occorre tener presente che:
– il processo di concentrazione bancaria ha creato numerosi Gruppi bancari, di diverse dimensioni, da cui sono scaturite grandi Banche spa che hanno inglobato numerosi Istituti di credito;
– queste concentrazioni di banche sono avvenute sia tramite fusioni per incorporazione che per raggruppamenti a modello federativo;
– molte banche sono scomparse, altre, pur mantenendo la loro denominazione, sono diventate soggetti completamente diversi.
Pertanto, continuare a indirizzare le richieste a ogni singolo soggetto bancario o finanziario, come fatto sinora, si è rilevato poco aderente alla realtà attuale oltre che scarsamente produttivo.
Preso atto del punto precedente, il legislatore ha inserito in entrambi i numeri 7), sia dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 che dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, un’ulteriore categoria di destinatari delle richieste [trattasi delle richieste ai fini delle indagini finanziarie], individuandola nei responsabili della “struttura accentrata” degli intermediari.”
In sostanza, è stato introdotto questo nuovo concetto di sede accentrata, cui indirizzare richieste e da cui ricevere relative risposte, suggerendo agli Uffici di privilegiare, quando possibile, l’inoltro diretto alle direzioni generali delle banche, anziché alle singole dipendenze.
Si tratta di una definizione che intende accorpare gruppi di intermediari finanziari che vengono identificati come “unica struttura – accentrata”.
Di fatto la definizione di “struttura accentrata” interessa i gruppi bancari che hanno costituito apposite strutture accentrate, alle quali, anche ai fini delle indagini bancarie, gli Uffici possono presentare eventuali richieste.
Nella sezione “Domande & Risposte” nel sito dell’Agenzia viene precisato che la comunicazione di PEC al REI per “struttura accentrata” è prevista solo in caso di comunicazioni della PEC per le sezioni Rei Indagini e Rei Monitoraggio.
In particolare si potranno presentare i seguenti casi:
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