Nel mese di agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito le nuove specifiche tecniche da utilizzare, dal 15 settembre 2021, per effettuare la comunicazione al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi) dell’indirizzo PEC .
Cosa cambia per gli operatori? Sostanzialmente NULLA!
Ricordiamo rapidamente chi deve effettuare la comunicazione e cosa deve indicare, dando poi notizia delle principali novità in relazione al nuovo tracciato dal 15 settembre 2021!
Come noto, il Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 10 maggio 2017, in modifica ed integrazione alle disposizioni del precedente Provvedimento del 22 dicembre 2005, del 12 novembre 2007 e del 20 giugno 2012 ha definito i soggetti obbligati all’adempimento della comunicazione di PEC al REI, quali sono le ulteriori informazioni da comunicare al REI oltre all’indirizzo PEC, il termine per la comunicazione stessa e rinviava agli allegati n. 1 e n. 2 del Provvedimento stesso per le specifiche tecniche relative alla compilazione della comunicazione.
La comunicazione, in sé, si riduce nella trasmissione dei dati relativi al soggetto comunicante (Ragione sociale, indirizzo della sede e codice fiscale/partita iva), l’indirizzo PEC del soggetto stesso da cui poi saranno inviate le comunicazioni all’Anagrafe tributaria o ai fini CRS/FATCA, i dati dell’amministratore e i motivi per cui si richiede l’iscrizione della PEC alla sezione REI.
Ad esempio, le Holding ex. 162-bis che devono effettuare solo le comunicazioni all’anagrafe tributaria devono barrare la casella “Anagrafe Rapporti”. Una volta elaborata la comunicazione la stessa va controllata con il modulo di controllo dell’Agenzia delle Entrate, il cui ultimo aggiornamento risale al 7.01.2021 (Nuova versione del modulo di controllo Comunicazioni al registro REI (PEC00)) e trasmessa con i canali FiscoOnLine/Entratel.
A partire dal 15 settembre 2021 entrano in vigore nuove specifiche tecniche. Nel sito dell’Agenzia Entrate , infatti, è già stato pubblicato un nuovo allegato n. 2) che sostituisce il precedente allegato relativo alle specifiche tecniche in coda al Provvedimento del 2017.
Il nuovo tracciato contempla nuove informazioni e/o nuove variabili da poter indicare nella comunicazione al REI.
Tra le principali segnaliamo come nella sezione “tipo di comunicazione”, è ora previsto oltre all’ipotesi di “Cancellazione dal/dai Registri e Prima iscrizione” anche la “Variazione di dati già comunicati” e la “Reiscrizione al/ai Registri per riacquisizione dei requisiti (utilizzabile esclusivamente da Holding che hanno già inviato la comunicazione di cancellazione al REI precedentemente)”.
Fino a prima del 15 settembre 2021, infatti, erano previste due tipologie di comunicazione (Primo invio/successiva variazione oppure Cancellazione dal/dai Registri).
Ora invece, viene precisato che la comunicazione può essere di quattro tipologie:
– Cessazione con confluenza dell’attività finanziaria in un solo operatore finanziario
– Perdita dei requisiti soggettivi
– Cessazione senza confluenza in altro soggetto
– Cessazione con confluenza in altro soggetto non operatore finanziario
– Cessazione con confluenza dell’attività finanziaria in più operatori finanziari
Per questo tipo di comunicazione è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti.
Per questo tipo di comunicazione è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti.
A partire dal 15 settembre 2021, inoltre, nella ricevuta telematica di avvenuta comunicazione al REI, oltre alla data e l’ora di ricezione del file, all’identificativo del file attribuito dall’utente ed al protocollo attribuito al file, saranno precisati anche:
– il responsabile della trasmissione
– il soggetto obbligato tenuto alla comunicazione o la struttura accentrata
– dati riassuntivi del contenuto della comunicazione
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