SANZIONI RIDOTTE ANAGRAFE RAPPORTI

SANZIONI ALLEGERITE PER LE VIOLAZIONI ANAGRAFE RAPPORTI

Il cosiddetto “Decreto sanzioni “(D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87), che ha riformato le sanzioni tributarie, ha riguardato anche le comunicazioni finanziarie all’Anagrafe Rapporti.

In particolar modo l’articolo 2 del suddetto decreto è andato a modificare infatti l’ art. 10, comma 1, D.lgs n. 471/1997.

Quindi per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 l’importo delle sanzioni applicabili ora va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 15.000 euro ( invece che un minimo di 2.000 euro a un massimo di 21.000 euro).

L’intervento normativo riguarda le sanzioni previse per l’incompleta o infedele comunicazione delle comunicazioni mensili ( art. 10, comma 1, D.lgs n. 471/1997).

INCOMPLETA O INFEDELE COMUNICAZIONE ART. 10, COMMA 1, D.LGS N. 471/1997

Violazioni commesse fino al 30/08/2024Violazioni commesse dal 01/09/2024
Sanzione da un min di 2.000 a un max di 21.000Sanzione da un min di 1.500 a un max di 15.000

Sempre l’art. 2 del Decreto sanzioni, ha abrogato il comma 3 dell’art. 10 D.lgs n. 471/1997 ( Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente).