Abbiamo pensato che potesse essere utile creare una pagina , con le risposte alle domande più frequenti in tema Anagrafe Rapporti, che riceviamo sia dai nostri clienti che da chi si interfaccia per la prima volta con questa normativa.
1) Quando una Holding diventa soggetto obbligato agli adempimenti Anagrafe Rapporti?
2) Qual è la prima scadenza per gli adempimenti Anagrafe Rapporti?
3) Cosa bisogna fare per essere in regola?
4) Come posso registrare la pec al REI?
5) Come registrare la Holding (soggetto obbligato) al SID?
6) Cosa sono i certificati di firma (ambiente di sicurezza)?
7) Come verifico se i certificati di firma sono validi?
8) Quale programma compro per adempiere agli obblighi Anagrafe Rapporti?
9) Cos’è la comunicazione CRS?
10) Le Holding sono obbligate ad effettuare la comunicazione CRS?
11) Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe rapporti?
12) Quali rapporti devono comunicare le Holding?
13) Quanto Costa Effettuare La Comunicazione Al REI?
14) Come compro il programma CORA e CRS?
15) Dove trovo i prezzi dei programmi?
16) Come rinnovo la licenza del programma web?
17) Come acquisto la licenza per un soggetto aggiuntivo?
19) Cos’è il soggetto obbligato all’Anagrafe Rapporti?
20) Come si configura il soggetto obbligato?
21) Come configurare la gestione automatica della pec?
22) Come posso caricare e verificare i certificati di firma del soggetto obbligato in CORA o CRS?
23) Come faccio la prima comunicazione con CORA?
24) Quando devo fare le comunicazioni mensili?
25) Titolare effettivo: chi è e come si comunica?
26) Come si comunica una variazione di un rapporto?
27) Come si comunicano i saldi annuali?
28) Cos’è la fotografia di consistenza e come si legge?
29) Come posso fare un backup dei dati?
30) Come posso eliminare un soggetto in CORA?
31) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da CORA?
32) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da altro software?
33) Come leggere i file ATPEC ricevuti dall’Agenzia delle Entrate?
34) Come leggere gli errori segnalati da CORA?
35) Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?
N.B. La pagina è in continuo aggiornamento
Se, dopo aver letto il documento, non avete trovato risposta ai vostri dubbi, scriveteci a questo indirizzo : assistenza@starinfostudio.it
Abbiamo già visto in altri contributi in questo blog come sia possibile creare una società, come ad esempio una holding, attraverso l’operazione di conferimento di partecipazioni.
Esistono altri metodi per la creazione di “scatole” che detengono partecipazioni in altre società.
Una via è sicuramente quella relativa al CONFERIMENTO DI AZIENDA.
Si veda la seguente figura:
In sostanza, Alfa srl “scorpora” la propria azienda conferendola in una nuova “scatola”, una NEWCO SRL.
Come noto, l’art. 176 del tuir prevede che il conferimento di azienda operata tra soggetti che lavorano come imprenditori commerciali risulta fiscalmente neutro.
Peraltro, il comma 2 estende la neutralità anche al caso in cui il conferente o il conferitario sia un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.
L’operazione è di interesse perché consente di “mettere in sicurezza” il patrimonio immobiliare che non viene messo a rischio dall’attività aziendale, in precedenza svolta direttamente da Alfa srl.
In sostanza Alfa diventa una “holding/immobiliare”. Inoltre se Alfa dovesse vendere la partecipazione nella NEWCO SRL-AZIENDA, potrebbe godere del regime di tassazione cd. Pex, ovvero tassazione del 24% solo sul 5% della plusvalenza senza incorrere in alcun profilo di abuso del diritto.
Sebbene l’operazione abbia diversi aspetti positivi, si tratta di una via particolarmente invasiva in quanto l’attività aziendale dovrebbe essere esercitata con una nuova partita iva attribuita alla NEWCO SRL, con necessità di cambiare tutti i contratti in essere con dipendenti, clienti, fornitori e così via.
E’ quindi, necessario valutare di volta in volta le opportunità concesse dall’operazione di conferimento di azienda.
Se stai pensando a questo tipo di operazione, chiedi aiuto ai nostri esperti!
Sempre più spesso si sente utilizzare la parola “holding” al fine di riferirsi ad una “scatola societaria” che svolge come attività principale quella di detenere partecipazioni in altre società.
Si veda il seguente grafico:
A prima vista, la società Alfa viene, infatti, definita holding in quanto la sua attività principale è costituita dalla detenzione di partecipazioni in altre società.
Invero, la qualifica di holding , se utilizziamo la definizione data dall’art. 162-bis, è attribuita anche ad una società che detiene sia immobili che partecipazioni e queste ultime presentano un valore contabile che supera di oltre il 50% il totale dell’attivo patrimoniale.
Si pensi al seguente duplice caso.
Alfa presenta il seguente bilancio:
In una situazione come quella sopra esposta, Alfa non viene “qualificata” come holding , bensì è più facile chiamarla società “immobiliare”.
Cosa accade se però, Alfa acquista una nuova partecipazione, ad esempio in Gamma, per 105.000 €?
Per 5mila euro oltre il 50% del totale dell’attivo (405.000 €) è ora rappresentato da partecipazioni in altre imprese e pertanto, la medesima Alfa che fino a qualche giorno prima era definita “immobiliare” ora viene assimilata ad una qualsiasi holding in quanto ricade nella definizione ex. Art. 162-bis Tuir!
Va detto una società può essere qualificata holding in base a normative completamente differenti tra di loro.
Ai fini della soggettività IVA, ad esempio, la definizione ex. Art. 162 bis Tuir non rileva.
Così come quest’ultima non ha alcun significato in materia di comunicazioni in ambito internazionale (CRS/FATCA).
Nella successiva tabella abbiamo sintetizzato quali sono le normative di riferimento quando, in maniera a tecnica, sentiamo parlare di holding :
Vuoi verificare se la tua società è qualificabile come holding ? Contatta i nostri esperti!
In questo articolo vediamo come i nostri clienti possono rinnovare la licenza dei programmi web utilizzati.
Innanzitutto è utile sapere che è possibile in qualsiasi momento consultare la data di scadenza della licenza, cliccando sulle tre linee, acconto all’icona del programma.
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Si può rinnovare gli ordini da 15 giorni prima della scadenza.
Se si rinnova dopo la scadenza, il rinnovo avrà comunque la data scadenza originale.
Capita spesso di imbattersi in alcuni gruppi societari che presentano come società capogruppo una società semplice holding. In un prossimo intervento analizzeremo eventuali benefici che una struttura di questo tipo può portare (se esistono). In questo articolo, invece, vogliamo capire con voi quali sono le strade che possono portare allo sviluppo di una struttura come quella presentata di seguito:
Se pensiamo ad una situazione di partenza dove Tizio e Caio sono soci che detengono una partecipazione nella società Alfa srl ed intendono conferirla in una società semplice, quale è l’operazione straordinaria più immediata? Potremmo pensare ad un conferimento di partecipazioni c.d. a realizzo controllato ex art. 177 co. 2.
Siamo sicuri che in questo caso la conferitaria Holding possa essere una società semplice?
Ebbene, abbiamo già visto che l’art. 177 co. 2 del tuir prevede un regime di realizzo controllato che, in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 9 del tuir, prevede che la plusvalenza da conferimento non è calcolata come differenza tra il valore normale della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria ed il costo storico della partecipazione.
In sostanza, il conferente può gestire legittimamente la plusvalenza pilotando la misura dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria. Se il costo storico della quota risulta basso, sarà possibile eliminare o limitare la plusvalenza contenendo la misura dell’incremento del patrimonio netto.
Purtroppo, siamo dell’avviso che si debba ritenere inapplicabile il regime del realizzo controllato ex. art. 177 co. 2 Tuir qualora la conferitaria sia una società semplice.
Ciò per una serie di ragioni. Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 4.4.2017 n. 43, ha avuto modo di affermare che a suo avviso sia la società conferitaria che la società conferita devono essere società di capitali. Ciò per via di una presunta similitudine con la disciplina del comma 1 del medesimo art. 177 che ha ad oggetto solo società di capitali.
Questa impostazione non è assolutamente condivisa da chi scrive. Solamente in relazione alla controllata si può pensare alla necessità che si tratti di una società di capitali in quanto la norma impone l’acquisizione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e l’assemblea è presente solo nelle società di capitali.
Ad ogni buon conto, quand’anche si volesse aderire all’impostazione per cui in questo regime la società conferitaria può essere una società di persone, rimarrebbe il fatto che il regime in oggetto si fonda sul comportamento contabile assunto dalla società conferitaria, che nel caso della società semplice non è desumibile in assenza di una contabilità sociale.
La mancanza della contabilità rende impossibile verificare la misura del patrimonio netto.
La conseguenza inevitabile è che si dovrà valorizzare al valore normale/di mercato, le quote che intendo conferire nella società semplice e, una volta conferite, scontare l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza che ottengo dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Rimane ovviamente sempre possibile valutare la strada della rivalutazione delle quote sociali a pagamento mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva attualmente fissata al 14%.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022, ha tra le altre cose ridefinito i termini per l’invio delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori di cui all’art. 7 sesto comma 6 del DPR n. 605/73.
Dal 1° gennaio 2023 è stata ridefinita la scadenza per le comunicazioni mensili: dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Quindi se l’ultimo giorno del mese capita di sabato o in un giorno festivo, i soggetti obbligati dovranno trasmettere le comunicazioni entro il giorno precedente non festivo.
La comunicazione integrativa annuale (saldi), dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo).
Viene poi precisato che in ogni caso, non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
Infine è stato anticipato il termine relativo al consolidamento dei dati nell’Archivio dei rapporti che passa al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il termine per l’invio della comunicazione dei rapporti relativa al mese di aprile 2023 è mercoledì 31/05/2023.
Dal 1° maggio per inviare i saldi annuali (2022) dei rapporti che li prevedono, non è più possibile inviare la comunicazione di TIPO 3 = SALDI ANNUALI, visto che il periodo di consolidamento dati si è chiuso il 30 aprile 2023. Per procedere è necessario inviare una comunicazione di TIPO 2 = AGGIORNAMENTO e inserire i saldi per tutti gli anni (da quando il rapporto è aperto, fino al 2022).