Prevalenza e comunicazioni all’anagrafe tributaria
Quando valuto la prevalenza dell’art. 162-bis per capire se sono holding e per procedere con le comunicazioni all’Anagrafe tributaria?
Come noto secondo l’art. 7 DPR 605/1973 le “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”, relative ai rapporti continuativi instaurati con i “clienti”, sono da trasmettere con cadenza mensile.
Ciò significa che Banche, società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti interessati devono comunicare all’anagrafe, entro il mese successivo a quello di riferimento, la nascita di nuovi rapporti finanziari, la modifica o la chiusura di detti rapporti.
La comunicazione in questione è meglio conosciuta anche come “comunicazione extra-conto” per l’assenza di dati contabili in essa contenuta.
Anche le holding ex. Art. 162-bis del Tuir, al pari degli altri operatori finanziari, sono tenute alla comunicazione precedente, in relazione ai rapporti continuativi di:
• Partecipazioni societarie
• Finanziamenti
• Garanzie
• Prestiti obbligazionari
• Cash pooling
Quando è la prima scadenza per questi soggetti?
La domanda sorge spontanea in quanto una società, anche se nasce come “holding” con apposito codice ATECO, non saprà mai se ricade davvero nella definizione dell’art. 162-bis Tuir, almeno fino a quando non approva il primo bilancio, in quanto l’articolo 162-bis Tuir chiede che la società assumerà tale definizione quando oltre il 50% degli elementi dell’attivo è rappresentato da partecipazioni iscritte nell’immobilizzato ed elementi a queste connesse.
In dottrina, pertanto, si è soliti ritenere che la prima scadenza mensile utile per effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria in capo ad una holding ex. 162-bis, sia entro il mese successivo all’approvazione del primo bilancio in cui si verificano i requisiti dell’art. 162-bis stesso.
L’Agenzia Entrate nelle risposte ad interpello n. 40, 266 e 363/2021 sembra, però, comunicare una possibilità alternativa secondo la quale sarebbe possibile trasmettere la prima comunicazione “mensile” entro il mese successivo all’invio della dichiarazione dei redditi riferita al bilancio in cui si verificano i requisiti ex. 162-bis.
Dovrebbe, pertanto, essere possibile considerando i soggetti con periodo fiscale “solare”, trasmettere le comunicazioni entro il mese di dicembre di ogni anno in considerazione del fatto che, ordinariamente, la dichiarazione dei redditi scade ogni 30 novembre, senza incorrere alcuna sanzione.
Peraltro l’approccio viene già utilizzato da parte delle società di persone che non hanno alcun bilancio da approvare.
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